LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

NEL 1999

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

GIULIANO VASSALLI

 

IL PROCESSO COSTITUZIONALE

 

I - Il controllo di legittimità costituzionale

 

1. Natura, funzione ed oggetto del giudizio di legittimità costituzionale

Come di consueto, il resoconto si apre con le affermazioni generali sulla funzione del giudizio di legittimità costituzionale che, anche nell’anno trascorso, sono state occasionate da tentativi di un uso improprio di tale giudizio. Si è infatti dovuto ribadire che il controllo di legittimità costituzionale è volto a rimuovere i dubbi di compatibilità di una norma con la Costituzione e che è estraneo alle finalità di tale controllo proporre una questione allo scopo di proteggere l’emananda pronuncia dall’alea di un’impugnazione (ord. n. 54). Né il giudizio di legittimità costituzionale può essere diretto a stabilire se il giudice faccia in concreto una corretta applicazione di una norma (ord. nn. 106 e 107). E tanto meno a risolvere problematiche di mero fatto, frutto di un contrasto tra uffici e tale da generare una stasi del procedimento, la cui causa generatrice non dipende da una supposta carenza del quadro normativo (ord. n. 176).

Oggetto del giudizio di costituzionalità è la norma quale introdotta dall’atto avente forza di legge. Il trasferimento della norma da un atto ad un altro, a seguito della proposizione del giudizio, consente alla Corte di portare il suo controllo sulla nuova fonte, cosa che è avvenuta nella sent. n. 327.

Sotto il profilo della norma impugnabile, la sent. n. 87 mostra come non riguardino il giudizio di costituzionalità le eventuali distorsioni applicative che possono derivare dall’inosservanza di leggi. Né sono proponibili questioni che derivino da situazioni patologiche (ord. n. 173), ovvero da interpretazioni in contrasto col diritto vivente, scelte a bella posta per sollevare la questione di legittimità costituzionale (ord. n. 174).

Il requisito dell’idoneità dell’oggetto del giudizio comporta anche che la norma impugnata sia in astratto applicabile (prima ancora che la questione rilevante). Pertanto è inammissibile il controllo di un testo legislativo sostituito anteriormente alla proposizione della questione, senza che il giudice a quo mostri di averne contezza (ord. n. 52, v. anche ord. n. 53, 162, 213, ove, peraltro, si pone l’accento sull’obbligo di motivazione della rilevanza). Ancora, oggetto inidoneo alla verifica di legittimità costituzionale è una norma che sia stata già dichiarata costituzionalmente illegittima (ord. n. 247, ord. n. 257, ord. n. 263, ord. n. 275, ord. n. 366, ord. 434).

Segnalato dalla dottrina, ma non ancora espressamente considerato dalla giurisprudenza, è l’ulteriore problema, sempre relativo alla norma impugnabile, della parcellizzazione delle prescrizioni normative e – correlativamente – del livello sul quale si deve attestare il controllo di legittimità costituzionale, onde evitare che, concepito come magistero per discipline generali ed astratte, si trasformi in una verifica, sia pure di costituzionalità, di massime di decisione applicabili solo a situazioni concrete. Un caso (risolto peraltro con una dichiarazione di manifesta infondatezza) è stato oggetto dell’ord. n. 313 in cui si chiedeva una pronunzia additiva dell’art. 34, comma 2, c.p.p., la quale, per certi imputati, prevedesse l’incompatibilità dei giudici che si erano pronunciati sulla strage di Capaci a decidere in ordine alla strage di via D’Amelio.

Di notevole importanza per la puntualizzazione dei rapporti tra controllo di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione dei poteri dello Stato è la sentenza n. 457, che costituisce la tappa conclusiva di un’evoluzione giurisprudenziale iniziata con la sentenza n. 406 del 1989 e proseguita con la sentenza n. 161 del 1995 e l’ordinanza n. 480 del medesimo anno. La giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze, la cui integrità essi difendono e se il giudizio incidentale è il mezzo per sottoporre, nella generalità dei casi, le leggi al controllo di costituzionalità, da ciò non può derivare che all’invalidazione della legge non si possa eventualmente giungere all’esito di un conflitto, garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze, quale che sia la natura dell’atto cui sia ascrivibile la lesione. Resta comunque fermo che, proprio per l’anzidetto carattere di generalità, deve escludersi, nella normalità delle ipotesi, l’esperibilità del conflitto tutte le volte in cui la lesione delle competenze sia denuncialbile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale, come accade quando l’usurpazione o la menomazione del potere costituzionale riguardi l’autorità giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni.

 

2. Forza di legge

Come si è detto, la norma su cui si esercita il controllo deve, per espressa previsione dell’art. 134 della Costituzione, essere introdotta da un atto avente forza di legge. Ė questo un tema che nelle passate stagioni della Corte costituzionale appassionņ i giuristi, per l’obbiettivo, perseguito dalla maggior parte di loro, ma da altri fortemente contrastato, di devolvere a questo Giudice il controllo su ogni atto normativo.

La Corte, sin dai suoi esordi, ha resistito a una simile tendenza, presaga che la sensibilità costituzionale si sarebbe diffusa in ogni sede giurisdizionale e che quindi il motivo di fondo dell’auspicata concentrazione sarebbe stato presto superato.

Divenuta l’osservanza dei principi costituzionali patrimonio culturale comune di ogni operatore, si registra da tempo la sdrammatizzazione del problema dei criteri in base ai quali stabilire il requisito della forza di legge. Questo requisito nell’anno trascorso non è stato ravvisato in due casi.

Privi di forza di legge e quindi non sottoponibili a controllo della Corte costituzionale sono stati ritenuti i decreti ministeriali 22 giugno 1984, n. 1542 e 19 giugno 1979, n. 1626. Per giungere a tale conclusione la Corte ha considerato l’intitolazione degli atti, la definizione datane dall’atto legislativo che li prevede, come pure la procedura seguita per la loro adozione (ord. nn. 160 e 291). Egualmente privo di forza di legge è, in quanto tale, il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495): ord. n. 430.

 

 

 

3. Ricorso in via incidentale

Il ricorso incidentale è promosso da un giudice nel corso di un giudizio.

Nell’anno trascorso è stato individuato quale giudice a quo anche il Consiglio della Magistratura militare in sede disciplinare (ord. n. 116).

Si è poi ritenuto che non fosse stata emessa nel corso di un giudizio un’ordinanza di rimessione adottata dal Consiglio Nazionale forense, senza che fosse stato in alcun modo assicurato un contraddittorio tra le parti (ord. n. 183). Il Presidente del Tribunale, in ragione del suo ufficio, è titolare di funzioni non solo giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative. La designazione di coloro che potranno essere chiamati a comporre il collegio arbitrale di disciplina (art. 2 l. 23 ottobre 1992, n. 421) riguarda queste ultime funzioni e non è perciò sollevata nel corso di un giudizio una questione di legittimità costituzionale promossa in tale sede (ord. n. 437).

Il giudice deve individuare la disposizione da cui trae la norma impugnata. L’errata individuazione (specie in caso di richiesta additiva) è causa di inammissibilità (ord. n. 163).

L’art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, pone a presupposto del ricorso incidentale la circostanza che il giudice non possa decidere indipendentemente dalla risoluzione dell’eccezione di costituzionalità. Si tratta del requisito della rilevanza, che può considerarsi sotto due aspetti: applicabilità della norma nel giudizio a quo, influenza della decisione della Corte costituzionale sul giudizio medesimo (strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, come si esprime la sent. n. 65).

L’applicabilità va intesa in senso proprio: essa non consiste in una mera operazione logica (per esempio di confronto di normative) seppure necessaria a fini argomentativi, ma nell’individuazione della norma cui è sottoponibile la fattispecie concreta (ord. n. 192).

L’ordinanza di rimessione, in ordine all’applicabilità alla specie della norma denunciata e all’influenza della decisione costituzionale, deve essere congruamente motivata in fatto e in diritto, a pena di inammissibilità (cfr. ord. n. 19, ord. n. 25, ord. n. 37, ord. n. 53, ord. n. 55, ord. n. 72, ord. n. 93, ord. n. 210, ord. 211, ord. n. 212, ord. n. 213, ord. n. 222, ord. n. 236, ord. 251, ord. n. 274, ord. n. 282, ord. n. 289, ord. n. 300, ord. n. 314, ord. n. 317, ord. n. 353, ord. n. 367, ord. n. 409, ord. n. 440, ord. n. 450, ord. n. 455, ord. n. 460).

In presenza di una motivazione, il riesame della sussistenza del requisito della rilevanza è svolto dalla Corte in via sommaria: la premessa da cui muove il rimettente, per ritenere applicabile la norma denunciata, può essere disattesa solo se essa risulti palesemente arbitraria (sent. n. 14, sent. nn. 147 e 179, sent. n. 327). Ed in questo senso è ad esempio arbitrario assumere immotivatamente e contro il diritto vivente che l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere quale causa di nullità della sentenza di primo grado dinanzi al giudice di appello e quindi dichiarare rilevante in questa sede una questione di legittimità costituzionale che condurrebbe a rendere incompatibile il primo giudicante, ma che non varrebbe ad invalidare la sentenza da lui emessa (ord. n. 36. V. per altri casi ord. n. 59, ord. n. 76, ord. nn. 96 e 99, ord. n. 122, ord. n. 157, ord. n. 190, ord. n. 233, ord. n. 237, ord. n. 256, ord. n. 258, ord. n 355, ord. n. 377).

Esistono peraltro situazioni tipiche di irrilevanza, la più ricorrente delle quali è denominata difetto di legittimazione e deriva dal fatto che il giudice a quo ha già definitivamente risolto la controversia prima di sollevare la questione (cfr. ord. n. 22, ord. n. 40, ord. n. 45, ord. n. 94, ord. nn. 144 e 145), ovvero dal fatto che la norma della cui legittimità costituzionale dubita non è da lui applicabile, ma da altro giudice, o non è applicabile in quella fase del giudizio (cfr. ord. n. 143, ord. n. 158, ord. n. 204). Altra causa tipica è la perplessità della motivazione (prospettare diverse alternative interpretative e non scegliere tra queste): ord. n. 333, ovvero sollevare una questione in via ipotetica ("se si sceglie...allora"): ord. n. 339. Cfr. pure ord. n. 372, ord. n. 373, ord. n. 448, ord. n. 453.

Oltre che a condizionare l’ammissibilità del ricorso, il requisito della rilevanza vale anche a circoscrivere l’oggetto del giudizio e così, ove venga denunziata una disposizione contenente più proposizioni normative o scindibile in più norme, la Corte prende in considerazione solo quella che regola la fattispecie del giudizio principale (sent. nn. 1, 2, 5, ord. n. 153).

L’ordinanza deve anche motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. Non è ammessa una motivazione per relationem (ord. n. 98, sent. n. 242).

L’ordinanza di rimessione fissa il thema decidendum: la Corte non prende in considerazione altre norme o diversi profili, sia che essi abbiano formato oggetto dell’eccezione proposta dalle parti, senza peraltro essere fatti propri dal giudice, sia che essi siano diretti a modificare successivamente il contenuto dell’ordinanza (sent. n. 49, sent. n. 330).

L’ordinanza di rimessione deve a pena di inammissibilità essere stata notificata a tutte le parti in causa ivi comprese quelle che siano rimaste contumaci (ord. n. 194, ord. n. 462).

Nel ricorso incidentale è ammesso l’intervento di parti diverse da quelle costituite nel giudizio principale la cui posizione sia suscettibile di essere direttamente incisa dall’esito del giudizio (sent. n. 390).

 

4. Il ricorso in via principale

L’altra via d’accesso al giudizio di legittimità costituzionale è costituita dal ricorso in via principale. Le condizioni formali di ammissibilità di tale giudizio sono considerate dalla sent. n. 384: esso deve soddisfare a requisiti argomentativi minimi e all’indicazione dei termini normativi della controversia. E in questo senso non basta assumere che le norme regionali violerebbero i principi di libera concorrenza, senza dimostrare in che modo tali principi assurgano a rango costituzionale. Sotto altro profilo si è osservato che il ricorso ovviamente configura un controllo di legittimità e non di merito. Deve quindi indicarsi un parametro legale di giudizio e non può lamentarsi una generica lesione dell’interesse nazionale (sent. n. 382).

Il ricorso in via principale è un giudizio di parti. Se promosso dalla Regione deve essere sorretto da un interesse costituito dalla finalità di ripristinare l’integrità delle proprie competenze lese dalla legge statale. In questi limiti le Regioni sono legittimate a far valere la violazione di norme diverse da quelle concernenti l’autonomia regionale, soltanto ove ne derivi una diretta incidenza sulle loro competenze (sent. n. 171).

Lo Stato, a tutela dell’unità dell’ordinamento, può far valere ogni vizio di legittimità costituzionale. Ma parametro di valutazione del ricorso proposto dalla Stato avverso delibere legislative regionali può anche essere una norma del trattato CEE, cui l’art. 11 della Costituzione offre copertura costituzionale (cfr. sent. nn. 85 e 424).

Quale giudizio di parte, il ricorso in via principale è sensibile agli istituti della cessazione della materia del contendere e della rinuncia. Per quanto riguarda la Regione Siciliana, l’unica che statutariamente, trascorso un certo termine, possa disporre l’entrata in vigore della legge regionale in pendenza di giudizio, la promulgazione delle norme non impugnate esaurisce il relativo potere anche in ordine alle norme in contestazione, che quindi non potranno più essere promulgate. Ne consegue in tali casi la cessazione della materia del contendere (sent. n. 88, sent. n. 139, sent. nn. 348, 349 e 350, sent. n. 352, sent. n.456, sent. nn. 465, 466e 467).

Come si è detto, al ricorso in via principale si può rinunziare con estinzione del processo medesimo (v. ord. nn. 234, 235, 240). Non è tuttavia concepibile l’acquiescenza derivante dalla mancata impugnazione di precedenti atti legislativi (sent. n. 382).

Nel ricorso in via principale non è ammesso l’intervento in giudizio di parti diverse dal ricorrente e dal titolare della potestà legislativa in contestazione (sent. n. 382).

I rapporti tra ricorso principale, esperibile ai sensi dell’art. 97 dello Statuto Trentino Alto Adige, e ricorso incidentale sono stati ribaditi dalla sent. n. 147. La mancata impugnazione in via principale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può precludere in alcun modo la prospettabilità di questioni in via incidentale nei riguardi di una legge previgente all’adeguamento spontaneo della legislazione da parte della Regione.

Per una messa a punto del rapporto tra conflitto e ricorso in via principale (nel caso in cui l’atto oggetto del conflitto sia anche un atto del procedimento legislativo) cfr. la sent. n. 111. Per il caso in cui le censure mosse nel conflitto non abbiano autonoma consistenza rispetto a quelle avanzate nel ricorso cfr. sent. n. 138.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le decisioni

Ė ormai un luogo comune l’osservazione che le decisioni della Corte costituzionale presentano una varietą di contenuti dispositivi, non immaginabile sulla base della semplice lettura delle fonti che regolano la sua attivitŕ. Nel precedente resoconto, relativo all’anno 1998, č stato osservato come tale varietà tragga radice prima dai poteri interpretativi connessi al controllo di legittimità costituzionale delle leggi e dalla conseguente scissione della norma dal testo perciò operabile. Va ancora sottolineato che questa attività interpretativa della Corte risponde a diverse e convergenti esigenze istituzionali.

V’è in primo luogo un’interpretazione correttiva diretta a trarre dal testo una norma diversa da quella la cui esistenza è stata erroneamente supposta dal giudice a quo. La necessità di simile intervento discende da evidenti ragioni, dovendo la Corte giudicare appunto su norme e non su opinioni soggettive di singole autorità giudiziarie.

Questa interpretazione non traspare dal dispositivo, ma conduce ad una dichiarazione di infondatezza o di manifesta infondatezza della questione (cfr. ad es. ord. 48, sent. n. 199, sent. n. 200, sent. n. 201, ord. n. 215, ord. n. 335) e ciò anche quando sia necessario operare una ricognizione sistematica particolarmente impegnativa (come è avvenuto ad esempio, per la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, nella sent. n. 156, o per l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nella sent. n. 228, o per lo stato giuridico degli appartenenti al corpo della Croce Rossa: ord. n. 273, o per l’adozione tra i parenti entro il quarto grado: sent. n. 383).

Si riversa invece nel dispositivo ("dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione"), almeno tendenzialmente (cfr. sent. n. 202, n. 271, n. 395), l’interpretazione adeguatrice, quella con cui la Corte trae dal testo di legge, combinandolo con le norme costituzionali, un senso compatibile con la Costituzione, al quale condiziona la decisione di infondatezza della questione sollevata.

Svolgendo un’interpretazione adeguatrice, la Corte dà un esempio che richiama ciascun operatore all’immediata applicazione della norma costituzionale e quindi al dovere di preferire, in ogni sede, il significato della disposizione ordinaria che superi il contrasto con la Carta fondamentale (v. ad es. sent. n. 4, in tema di responsabilità dell’Amministrazione postale; sent. n. 6, in tema di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori; sent. n. 42, in tema di reversibilità della pensione all’orfano; sentenza n. 65, in tema di liste di collocamento; sent. n. 66, in tema di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile; sent. n. 206, sui termini di durata del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio; sent. n. 386, sulle azioni spettanti all’acquirente di bene ipotecato per debiti derivanti da imposta di successione; sent. n. 387, sull’astensione del magistrato che abbia provveduto a concedere il decreto di repressione della condotta antisindacale; sent. n. 401, sulla legittimazione del genitore dell’adottando a proporre reclamo; sent. n. 419, sui criteri per l’attribuzione della pensione di reversibilità del divorziato; sent. n. 427, sui ricorsi in materia di appalti).

L’impiego delle sentenze interpretative si rivela anche uno strumento flessibile per l’inserimento di nuovi indirizzi nel circuito giurisprudenziale. Si veda così la sent. n. 3, che supera la giurisprudenza della Cassazione in tema di applicabilità alla sola convalida di sfratto della sanatoria della morosità nelle locazioni ed anche la sent. n. 2 del 1992 che, basandosi su tale giurisprudenza, aveva dichiarato non fondata analoga questione. Emblematica al riguardo è la sent. n. 69, che, dando un senso determinato e restrittivo, adeguato all’art. 25 della Costituzione, all’art. 228 della legge fallimentare, che punisce la presa di interesse del curatore fallimentare, evita di sguarnire questa materia dal presidio della sanzione penale, risultato in cui sarebbe potuta incorrere una dichiarazione di illegittimità sia pure manipolativa, considerando gli eventuali inconvenienti che hanno a volte sortito questi interventi in materia penale.

Cessate le polemiche, che si sono registrate a cavallo tra gli anni '60 e '70, nessuno ormai dubita della legittimazione della Corte a porsi come polo interpretativo delle norme costituzionali e ad entrare in questo senso nel circuito giudiziario. Tant’è che nell’anno trascorso si è risposto con sentenze adeguatrici interpretative di rigetto ad eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato (sent. n. 197) o addirittura dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 196). Va anzi aggiunto che proprio le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno risolto un contrasto accogliendo un’interpretazione adeguatrice della Corte, in base alla consolidata premessa che tra più interpretazioni possibili occorre dare la preferenza a quella compatibile con la Costituzione, come dà atto l’ord. n. 269.

Ma sentenze interpretative di rigetto si danno anche a seguito di ricorsi in via principale (v. per es. sent. n. 198). Ed è qui evidente che spetta alla stessa Corte costituzionale assicurare l’osservanza della propria interpretazione, negli eventuali conflitti di attribuzione tra Stato e le Regioni, che al dictum della Corte non si siano uniformati.

Nella summa divisio la dicotomia è rappresentata da sentenze di rigetto e di accoglimento. L’efficacia di queste ultime è presidiata dall’art. 136 della Costituzione (cfr. ord. n. 461), che, nei confronti del legislatore, vieta la riproduzione della norma dichiarata incostituzionale. Spetta naturalmente alla Corte accertare il carattere riproduttivo o meno della norma (cfr. sent. n. 347).

L’influenza dei poteri interpretativi riguarda anche le sentenze di accoglimento. Può darsi infatti il caso in cui non il testo per quello che prevede sia costituzionalmente illegittimo, ma l’omissione del legislatore da intendersi non quale lacuna, ma quale implicita esclusione, illegittima, da un determinato trattamento. Riconosciuta l’incostituzionalità di una norma esclusiva implicita, la Corte procede ad un intervento additivo, laddove esista un modello legislativo idoneo a ripianare immediatamente ed in maniera costituzionalmente adeguata all’esclusione in parola. Così è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 18 l. regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 nella parte in cui non prevedeva l’applicabilità dell’art. 15 l. 30 dicembre 1971, n. 1204. Si è cioè operata l’estensione della tutela delle lavoratrici madri alle donne impegnate in lavori socialmente utili, unica soluzione costituzionalmente obbligata all’omissione-esclusione da una protezione costituzionalmente necessaria (sent. n. 310, v. ancora, e sempre in via esemplificativa, la sent. n. 341, che si segnala per l’impiego della terminologia "sentenza additiva").

Quando alla inadeguatezza della norma non fa riscontro una possibilità da parte della Corte di individuare una normativa specifica perché esiste da parte del legislatore una discrezionalità attuativa della lacuna (e non si tratti di affermare un principio, v. in seguito), la risposta è in genere quella dell’inammissibilità della questione, appunto perché rimessa alla discrezionalità politica. V. peraltro la sent. n. 379 che sembra risolvere una specie del genere nel senso della non fondatezza.

In alcune materie, per diversi motivi, la Corte ritiene di non poter supplire alle omissioni legislative. Tipico è il caso degli interventi che recherebbero trattamenti penali sfavorevoli, su cui convergono i principi di legalità e di irretroattività. Ribadiscono l’inammissibilità di interventi additivi in materia penale le ordd. nn. 51, 67, 245, e 337.

Per altri campi, specie in materia fiscale, vige un self restraint: il controllo delle scelte legislative in materia di esenzioni comporterebbe una evidente intromissione nell’ambito della discrezionalità politica riservata alle Camere (sent. n. 119, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali art. 8 comma 4 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pagamento dell’ICI per gli immobili degli IACP. Stessa soluzione per gli oneri deducibili dall’IRPEF nell’ord. 370 a proposito dell’art. 10 lett. h) d.P.R. n. 597 del 1973, ma vedi la sent. n. 154 che estende al procedimento di separazione l’esenzione fiscale prevista per quello di divorzio).

La dichiarazione di inammissibilità della questione additiva si dà dunque quando la Corte, priva di poteri discrezionali, non possa operare una scelta tra le varie soluzioni rimesse al legislatore, cosa che certo non impedisce alla Corte di ritenere non fondata o manifestamente infondata nel merito una questione additiva, quando l’omissione legislativa non vulneri l’invocato principio costituzionale (per es. ord. n. 10, sent. n. 400).

A partire dagli anni ‘90 la Corte, accanto alle consuete decisioni additive, pronunzia, a volte, sentenze additive di principio con le quali, pur riconoscendo margini di discrezionalità all’intervento del legislatore, dichiara l’incostituzionalità di un testo legislativo nella parte in cui non prevede un principio costituzionalmente necessario (e espresso nella decisione) che spetterà poi al legislatore sviluppare in una compiuta normativa.

Le condizioni che inducono la Corte ad una decisione additiva di principio (in luogo di una dichiarazione di inammissibilità della richiesta di una decisione additiva di tipo classico) possono trarsi dalla sentenza n. 61, il cui contenuto sarà illustrato nella parte dedicata alla tutela previdenziale. Ancora additiva di principio è la sentenza n. 179 (v. la parte relativa alla proprietà) in cui si demandano al legislatore le modalità idonee ad assicurare un serio ristoro per i vincoli di carattere espropriativo reiterati dopo la scadenza. Ed ancora di questo tipo è la sentenza n. 270 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma lett. c) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nella parte in cui non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino. La pronunzia aggiunge, ribadendo del resto gli insegnamenti relativi all’efficacia di tali sentenze, che, in attesa di un intervento legislativo, sarà il giudice ad individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie. Ulteriore pronunzia additiva di principio è costituita dalla sent. n. 309 sul diritto alle cure del cittadino indigente che si trovi all’estero (v. Tutela della salute).

Una diffusa opinione vuole che le sentenze additive di principio vengano emanate dalla Corte esclusivamente in materia di difesa di diritti sociali e che esse siano per così dire necessitate dall’esigenza di evitare improvvisi e gravi ammanchi nei bilanci pubblici. Sennonché nell’anno trascorso si sono date decisioni additive di principio in tipiche materia di libertà.

La prima concerne la garanzia giurisdizionale contro i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria riguardanti coloro che sono sottoposti a restrizioni della libertà personale (.sent n. 26). La constatazione che non esiste un modello unitario di procedimento, su cui sia possibile operare un’estensione additiva al fine di rendere generale il controllo del giudice sul rispetto dei diritti dei detenuti, non ha fermato la Corte. Non l’ha cioè indotta ad una dichiarazione di inammissibilità della questione per la presenza di una discrezionalità del legislatore, ma l’ha invece spinta ad una dichiarazione immediata di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano solo un reclamo amministrativo (artt. 35 e 69 l. 26 luglio 1975, n. 354) e ad un richiamo al legislatore affinché eserciti la funzione normativa che gli compete.

La seconda sentenza (n. 32) ha ad oggetto la mancata previsione dell’istituto dell’interrogatorio di garanzia nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e l’apertura del dibattimento stesso (art. 294, comma 1, c.p.p.). La relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale, che non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice cui affidare il compito, agli atti utilizzabili, al termine congruo entro cui effettuare l’atto e alle conseguenze connesse all’inosservanza di detto termine, costituisce dunque principio al quale il legislatore è tenuto ad attenersi. Ed infatti a seguito di tale pronunzia è intervenuto immediatamente il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, con il quale si è identificato nel giudice che ha emesso il provvedimento cautelare il giudice che deve procedere a interrogatorio nelle fasi che vanno dalla chiusura dell’udienza preliminare alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e nel Presidente della Corte d’Assise e nel Presidente del Tribunale il giudice che deve procedere all’interrogatorio stesso nel caso in cui la misura sia stata disposta dalla Corte d’Assise o dal Tribunale. Sono state dettate anche norme transitorie in materia di perdita di efficacia della custodia in caso di mancato interrogatorio.

 

II - Gli altri giudizi

 

1. Conflitti fra poteri

Va registrata, nell’anno trascorso, una accresciuta frequenza nella richiesta di risoluzione di conflitti fra poteri dello Stato, tanto che potrebbe paventarsi per questo giudizio quella "banalizzazione" già temutasi per il controllo di legittimità costituzionale.

In ogni caso va segnalato un tentativo di uso improprio del conflitto fra poteri da parte di autorità giudiziaria. Infatti il giudice, legittimato ad attivare il controllo di legittimità costituzionale, non può sollevare conflitto rispetto ad atti aventi forza di legge, inidonei a ledere le sue attribuzioni perché riguardanti l’esercizio dell’azione e quindi i diritti delle parti, quando su questi atti avrebbe potuto e dovuto correttamente promuovere questione di legittimità costituzionale (nella specie il Pretore di Brescia aveva sollevato conflitto in relazione alle norme che subordinano l’esercizio dell’azione del dipendente di una p.a. al decorso di un termine dal tentativo obbligatorio di conciliazione: ord. n. 308, cfr. anche quanto osserva la sentenza n. 457 richiamata in Natura e funzione del controllo di legittimità costituzionale ed infra).

Con il conflitto si denunciano le usurpazioni o le menomazioni di un’attribuzione spettante ad altro potere dello Stato. Queste non dipendono dalle sole conseguenze concretamente prodotte dagli atti o comportamenti contestati, ma si misurano alla luce della intrinseca entità delle pretese che abbiano determinato la situazione di conflitto (nella specie il Pretore aveva avviato, sia pure in relazione a specifici casi sottoposti al suo giudizio, una consulenza sulla cd. "cura di Bella" tale da costituire una sperimentazione alternativa a quella in corso da parte del Ministero della Sanità): sent. n. 121.

Il conflitto tra poteri si apre con un ricorso alla Corte da parte del potere che assume lese le proprie attribuzioni. Le condizioni formali di ammissibilità del ricorso con riguardo all’indicazione dell’esposizione dei fatti e delle ragioni del conflitto sono considerate nell’ord. n. 318.

La Corte con procedimento de plano procede alla dichiarazione di ammissibilità o di inammissibilità del conflitto.

Dichiarazione di inammissibilità, nell’anno trascorso, si è data nei seguenti casi. Difettano i presupposti di un conflitto nel caso in cui un deputato, rinviato a giudizio per diffamazione, ricorra alla Corte per far valere le sue prerogative prima che la Camera di appartenenza abbia dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse. In questa situazione il Tribunale può incidenter tantum valutare la sindacabilità delle opinioni ed il deputato sollecitare la Camera di appartenenza (ord. n. 131).

Non è legittimato a sollevare un conflitto nei confronti del Parlamento il giudice di pace che agisca in qualità di coordinatore dell’ufficio (e quindi al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali), lamentando la lesione delle proprie funzioni per effetto della legge sul garante per la protezione dei dati personali (ord. n. 244, medesima decisione per un conflitto col Governo si è avuta con ord. n. 340).

La Corte dei conti, nel rivendicare le sue attribuzioni in materia di controllo, agisce quale potere unitario. Pertanto non è legittimata a sollevare il conflitto una singola sezione della Corte dei Conti (ord. n. 322).

Difettano i presupposti di un conflitto in ricorso proposto da un difensore sorto a seguito di una sentenza della Cassazione.

Sono, di converso, stati ritenuti ammissibili conflitti promossi dal p.m. contro la Camera dei deputati in ordine al potere di autorizzazione all’acquisizione ed all’utilizzazione di tabulati documentanti il traffico telefonico di un’utenza in uso a un deputato (ord. n. 60). Tra il Tribunale e la Camera dei deputati relativi al collegamento tra le opinioni espresse e le funzioni esercitate (ord. n. 129, ord. n. 130, ord. n. 238, ord. n. 362, ord. n. 363, ord. n. 399, ord. n. 414, ord. n. 447, ord. n. 459). Tra il GIP e la Camera dei deputati avente lo stesso oggetto (ord. n. 319). Tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il GIP in ordine all’utilizzazione di atti segretati (ord. n. 320). Tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Procuratore della Repubblica avente lo stesso oggetto (ord. n. 321). Tra il Sostituto Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alla determinazione di quest’ultimo di non costituirsi in un conflitto tra Regione e Stato occasionato da atti adottati dal pubblico ministero, nei limiti in cui tale determinazione non sia stata preceduta da un’intesa o da una richiesta di parere allo stesso pubblico ministero (ord. n. 470)

Ed è ancora ammissibile il conflitto tra la Corte dei conti ed il Presidente del Consiglio dei ministri relativo a funzioni di controllo che si assumono lese da decreti legislativi delegati (ord. n. 323). La sentenza n. 457, risolutiva del caso, ha aggiunto, come s’è già detto, che in materia di conflitto non ha alcun rilievo la natura degli atti da cui può derivare una lesione della sfera di attribuzioni. Insomma la giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrità essi difendono e se il giudizio incidentale è il mezzo per sottoporre, nella generalità dei casi, le leggi al controllo di costituzionalità, da ciò non può derivare che all’invalidazione della legge non si possa eventualmente giungere all’esito di un conflitto, garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze, quale che sia la natura dell’atto cui sia ascrivibile la lesione.

Le sent. n. 35, n. 50 e n. 203 hanno ribadito che il termine di venti giorni per la notifica del ricorso e dell’ordinanza che ne ha dichiarato l’ammissibilità al potere interessato, ha carattere perentorio a pena di improcedibilità del conflitto.

Quale giudizio di parte, anche nel conflitto tra poteri può intervenire la cessazione della materia del contendere, quando i soggetti del conflitto, successivamente alla proposizione del ricorso, convergano in ordine alla spettanza dell’attribuzione rivendicata (sent. n. 469).

 

2. Conflitti intersoggettivi

Il ricorso è occasionato da un atto lesivo delle attribuzioni dell’ente e deve essere sorretto da un interesse che si puntualizzi nel territorio. Tanto non si è dato nel conflitto risolto dalla sent. n. 426, in cui la Lombardia individuava questo requisito in un interesse del Nord del Paese, contrapposto a quello del Centro e del Sud, e si faceva quindi quasi portatrice di esigenze che superavano il carattere territoriale della sua rappresentanza.

Atto idoneo a occasionare il conflitto è quello che rappresenti la pretesa chiara ed inequivoca di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa determinare l’invasione attuale dell’altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione della possibilità di esercizio delle medesime (sent. n. 365). In tal senso non può dirsi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, comporti di per sé una compressione dell’autonomia e non operi invece presupponendo l’osservanza delle forme prescritte e del riparto di competenze costituzionalmente garantito (sent. n. 155).

Anche l’atto giurisdizionale può essere idoneo ad occasionare un conflitto di attribuzione. Occorre peraltro che venga contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa di un potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. In questi casi il conflitto si configura come garanzia della sfera di attribuzione. Quando invece si facciano valere degli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale, il conflitto viene a configurarsi come un inammissibile controllo sul contenuto dell’attività giurisdizionale, come, cioè, un imprevisto nuovo grado di giurisdizione dinanzi alla Corte costituzionale (sent. n. 27).

In ordine ai soggetti legittimati a proporre il conflitto, la Corte (sent. n. 140) ha ritenuto esatto che il singolo Ministro, in assenza di delega del Presidente del Consiglio, non può proporre il conflitto stesso nei confronti della Regione. Ciò peraltro non comporta l’inammissibilità del medesimo conflitto ritualmente proposto dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Quanto ai termini, la stessa decisione ha ritenuto che essi decorrono rispetto alla Presidenza del Consiglio dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ove si tratti di atto ufficiale diretto a destinatari non determinati singolarmente. L’atto in questi casi ha un’efficacia indivisibile e non differenziabile da soggetto a soggetto, sicché la sua pubblicazione è assorbente rispetto ad ogni altra forma di conoscenza legale.

Come giudizio di parti anche il conflitto è suscettivo di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Questa può involgere delicate questioni circa la natura sostanziale di alcuni atti e la sopravvivenza della loro efficacia a seguito di provvedimenti latamente di ritiro. Essa viene quindi adottata con sentenza (v. così sent. n. 404, sent. n. 418).

L’autoannullamento con efficacia retroattiva dell’atto che ha occasionato il ricorso determina la cessazione della materia del contendere (sent. n. 186, sent. n. 287). La sostituzione di una circolare che non abbia prodotto effetti determina egualmente la cessazione della materia del contendere (sent. n. 312).

Per il rapporto tra conflitto e ricorso in via principale (nel caso in cui l’atto oggetto del conflitto sia anche un atto del procedimento legislativo) cfr. la sent. n. 111; nel caso in cui le censure mosse nel conflitto non abbiano autonoma consistenza rispetto a quelle avanzate nel ricorso, cfr. sent. n. 138.

 

3. Ammissibilità del referendum

Con la sentenza n. 13 è stato ritenuta ammissibile la richiesta referendaria sulla legge elettorale (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni apportate dalla l. 4 agosto 1993, n. 277 e dal d. leg. 20 dicembre 1993, n. 534) diretta all’abolizione dell’attribuzione del 25% dei seggi della Camera dei deputati col sistema proporzionale.

La Corte, nel suo giudizio, si è avvalsa dei principi più volte individuati per la materia referendaria in genere e per quella elettorale in specie, richiedendo i requisiti della matrice unitaria, dell’univocità e della omogeneità del quesito nonché l’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante.

Riguardo a quest’ultimo punto, è stato osservato che, a differenza dell’ipotesi decisa con sentenza n. 26 del 1997, la formulazione del quesito dava piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di risulta, senza necessità di una ridefinizione delle circoscrizioni, sia nel numero che nel conseguente ambito territoriale.

Si è poi escluso che il referendum in esame avesse un contenuto manipolativo o surrettiziamente dispositivo, in quanto la sostituzione normativa a seguito dell’abrogazione sarebbe avvenuta non attraverso la creazione di una disciplina estranea al contesto normativo ma utilizzando un criterio specificamente esistente, sia pure residuale: quello dell’attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale di ogni candidato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisioni di merito

 

I - Le situazioni soggettive

 

1. Principio di eguaglianza

Il principio di eguaglianza, nella giurisprudenza della Corte, vive più come principio di struttura in grado di condizionare ogni fonte normativa che come garanzia di puntuali situazioni giuridiche soggettive. Da esso (a seguito delle storiche decisioni n. 15 del 1960 e n. 10 del 1980) si traggono due moduli di giudizio: quello di parità (secondo altre terminologie, di eguaglianza in senso stretto) e quello di ragionevolezza della disciplina.

Le decisioni della Corte assumono spesso a pari titolo entrambi i moduli. In tal modo nella stessa pronunzia si parla (ord. n. 9) di idoneità del tertium e di ragionevolezza in sé, del duplice profilo della disparità di trattamento e di irragionevolezza (ord. n. 113, sent. n. 154), del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (ord. n. 191).

Il giudizio di parità ha caratteristiche formali. Sua propria è la terminologia "omogeneità" (da riferirsi tanto alle situazioni che alle discipline prese in considerazione), "tertium comparationis" ed "idoneità" dello stesso, "obbiettiva differenza" ed altre simili. Esso ha riguardo al tipo di disciplina di paragone, per considerare se essa sia l’ipotesi "normale" cui rapportare ed eguagliare quella denunziata. Così, nella prospettiva paritaria, una disciplina derogatoria non può essere assunta quale tertium comparationis (ord. n. 184). Il processo ordinario non è modello di perfezione del processo del lavoro (ord. n. 191). Il mutamento del tertium comparationis operato dal legislatore dopo che la questione è stata sollevata può produrre la restituzione degli atti al giudice a quo (cfr. ord. n. 102).

Il giudizio di ragionevolezza (che permea tutta la giurisprudenza della Corte, caratterizzandone la storia) è un giudizio valutativo che ha riguardo tanto agli interessi perseguiti dal legislatore, quanto ai mezzi utilizzati per perseguirlo.

Un significativo passaggio da un giudizio di eguaglianza paritaria ad un giudizio di eguaglianza valutativa è contenuto nell’ord. n. 325. In essa, respingendosi la questione del mancato interrogatorio di garanzia, nel caso di opposizione a decreto penale con conseguente decreto che dispone il giudizio da parte del Pretore, prima si fa riferimento all’omogeneità delle discipline poste a raffronto (omogeneità ritenuta insussistente e ritenuta anche condizione indispensabile perché una disciplina possa estendersi alla stregua del principio di eguaglianza). Ma poi, reputandosi non compiutamente appagante tale spiegazione formale, si osserva che estendere l’interrogatorio di garanzia all’ipotesi in esame non servirebbe alle finalità per cui esso è stato predisposto e cioè permettere un contraddittorio tra l’accusa e l’indagato, in funzione del possibile esito dell’archiviazione del caso.

Privo di remore formali, nella prospettiva valutativa, non osta al controllo il carattere di specialità della norma (sent. n. 284). Ed il giudizio di ragionevolezza, nella sua essenza, diviene un sindacato del perseguimento, nel fine e nei mezzi come si è già detto, di interessi legittimanti le disparità di trattamento che per necessità la disciplina pone. Controllo in cui la Corte impegna oltre che la propria scienza giuridica, il suo bagaglio di esperienza culturale ed umana.

Così, al giudizio di ragionevolezza in sé può ricondursi la sentenza n. 41 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 comma primo d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui escludeva la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari tra coniugi. L’esame della Corte in questo caso si è svolto sull’attuale validità della massima di esperienza cui la presunzione assoluta era legata: quella cioè del titolo gratuito delle attribuzioni immobiliari discendente dalla particolare situazione delle relazioni personali. Ad essa si sono però contrapposti il consistente numero delle separazioni legali o di fatto tra coniugi e l’acquisita capacità economica autonoma da parte di ciascun coniuge, dati dinanzi ai quali una norma che reputa irrefutabile la presunzione di donazione non può non definirsi irragionevole. In tal modo risultava leso anche il principio di capacità contributiva tratto da una condizione personale, quella di coniuge, e non da un effettivo indice di ricchezza.

Altro impiego di massime di esperienza (maggiore asprezza e drammaticità della separazione rispetto al divorzio) è contenuto nella sent. n. 154. Ed ancora: in relazione alla specificità dei rischi di inquinamento degli apparati amministrativi e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l’amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da infiltrazioni criminali di tipo mafioso, che si può giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l’interesse pubblico la permanenza nell’ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi un’accusa per delitti di tipo mafioso (sent. n. 206). Non è irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell’id quod plerumque accidit, l’operazione di chi acquista un immobile non destinato all’utilizzazione personale sua o dei suoi familiari e lo rivende nei successivi cinque anni (sent. n. 346).

Ancora all’eguaglianza valutativa va ricondotta la sentenza n. 109, la quale sotto il profilo della identica potenzialità lesiva del bene della libertà personale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314, comma 1, c.p.p. che, riconoscendo la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di ingiusta misura cautelare, non accordava tale riparazione a chi fosse stato fermato o arrestato ingiustamente.

Ė certo ed č stato pił volte osservato che simili valutazioni non sono esenti dal rischio di sovrapposizioni alle scelte politiche del legislatore. Ma ad evitare questo pericolo la Corte esercita un self restraint sulla ragionevolezza, richiedendo a volte, non la positiva ragionevolezza, ma la non irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà della disciplina, o la sua incidenza negativa su diritti fondamentali. Per esempio la sent. n. 296 a proposito dell’art. 3, comma 1 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, interpretato nel senso che la prestazione assistenziale è cumulabile se il soggetto già ne fruisce ad una certa data e non è cumulabile se il soggetto, che pure ne ha le condizioni, non se l’è vista ancora liquidare, riconosce nell’elemento della fruizione attuale il quid legittimante la disparità di trattamento.

Così strutturato, questo tipo di controllo si accompagna sovente, ed anzi il più delle volte, ad un altro parametro di giudizio, con cui tende a combinarsi (ragionevolezza nella determinazione della capacità contributiva, nell’organizzazione dei pubblici uffici e via dicendo). I suoi svolgimenti sono quindi esposti nelle pagine che seguono.

 

2. Diritti inviolabili

Il problema dei diritti inviolabili è sovente per la Corte quello della riconduzione alla categoria di specifiche situazioni soggettive. Così, positivamente, nell’anno che si è concluso si è detto che la riparazione per l’ingiusta detenzione ha un fondamento squisitamente solidaristico e, rientrando nei diritti inviolabili, non può non essere riconosciuta anche per il fermo o l’arresto (sent. n. 109: art. 314, comma 1, c.p.p.).

Riconduce ancora ai diritti fondamentali il diritto ad una abitazione dignitosa la sent. n. 119.

Da un punto di vista negativo, relativamente allo status del magistrato si è osservato che l’astensione non costituisce un diritto insindacabile del giudice (ord. n. 123), tantomeno tutelato come diritto fondamentale di ritenersi "uomo giusto".

Né ha copertura costituzionale la regola dell’integrale riparazione del pregiudizio cagionato al danneggiato, cui in casi eccezionali il legislatore può derogare riducendo la misura della riparazione dovuta (sent. n. 148).

Caratteristica di questi diritti è la non degradabilità dinanzi a qualsiasi evenienza. Così, pur dinanzi alla detenzione, la Corte ha messo in chiaro che l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento dell’individuo all’organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti (sent. n. 26). I diritti inviolabili non sono affatto annullati dalla restrizione della libertà personale ed al riconoscimento della titolarità dei diritti non può non accompagnarsi la tutela giurisdizionale, anch’essa oggetto di diritto inviolabile.

Per i diritti fondamentali dell’apolide, cfr. sent. n. 172, che viene richiamata a Servizio militare e Forze Armate. Per la struttura militare e i diritti fondamentali del cittadino cfr. sent. n. 449, del pari richiamata a Servizio militare e Forze Armate.

 

3. Tutela delle minoranze linguistiche

Il 1999 registra un solo intervento in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Si è rilevato che la garanzia apprestata dall’art. 109 comma 2 c.p.p. comporta che i diritti d’uso della lingua, riconosciuti agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza, valgano sì come diritti personali, ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime. Ora, per quanto i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non è possibile da una proclamazione come quella contenuta nell’art. 6 della Costituzione inferire l’esistenza per il legislatore di un vincolo all’adozione di un criterio personale che conduca a costruire l’uso della lingua materna come diritto da far valere dinanzi a qualunque soggetto dovunque esso si trovi (sent. n. 406).

 

4. Libertà personale

Rare anche le pronunzie sulla libertà personale. La sentenza n. 32, già ricordata nella parte processuale al paragrafo sulle decisioni, conferma, con decisione additiva di principio, la necessità dell’interrogatorio di garanzia nella fase che va dalla chiusura delle indagini preliminari all’apertura del dibattimento. Si tratta di un adempimento già ritenuto indispensabile dalla sentenza n. 77 del 1997, con cui la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano che il giudice deve procedere all’interrogatorio dell’imputato in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura. Collegandosi direttamente un simile interrogatorio all’Habeas corpus, dal mancato adempimento di tale dovere deriva la cessazione dell’efficacia del titolo custodiale. Come si è già detto, il d.l. n. 29 del 1999 ha provveduto a tradurre in una specifica disciplina il principio enunciato dalla Corte.

La strutturazione del giudizio di convalida dell’arresto risponde all’esigenza del rispetto dei termini imposti dalla Costituzione a tutela dell’inviolabilità della libertà personale, esigenza che sarebbe frustrata se venisse riconosciuta la facoltà di citare d’ufficio e di esaminare gli agenti di polizia, con conseguente eventuale necessità di citare altri testimoni a richiesta di parte. In caso di effettiva lacunosità o contraddittorietà degli elementi sottoposti alla valutazione del giudice, in omaggio al principio del favor libertatis, dovrà essere disattesa la richiesta del pubblico ministero (ord. n. 412).

Torna sui termini complessivi di fase, a seguito della sentenza n. 292 del 1998, l’ord. n. 429 che ribadisce la validità dell’interpretazione precedentemente offerta dell’art. 303, comma 4, c.p.p.

 

5. Diritto di azione e di difesa. Riparazione degli errori giudiziari

La materia che qui si illustra presenta interferenze a volte inestricabili con quella esposta nella parte organizzativa a proposito del processo. Si è ritenuto di collocare in queste righe dedicate alla situazioni giuridiche soggettive quelle decisioni che più hanno riguardo agli aspetti individuali.

In questa prospettiva, come si è già ricordato, è stato ribadito che al riconoscimento della titolarità dei diritti, abbiano o meno un fondamento costituzionale, non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere dinanzi ad un giudice. L’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa un diritto inviolabile riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione (sent. n. 26).

Elemento indefettibile della garanzia apprestata dall’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell’autodifesa, è quello della possibilità di una consapevole partecipazione al processo. Ė pertanto costituzionalmente illegittimo l’art. 119 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l’imputato muto, sordo o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia leggere e scrivere, ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (sent. n. 341).

Sotto questo stesso profilo non sono invece costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della l. 7 gennaio 1998, n. 11 che disciplinano la partecipazione al procedimento penale a distanza. Ė errata la premessa che solo la presenza fisica puņ assicurare una vera autodifesa: la garanzia costituzionale vuole invece che vi sia una partecipazione personale e consapevole. E sotto tale aspetto la disciplina apprestata pone, a pena di invalidità, condizioni di risultato: che cioè i mezzi tecnici siano idonei a realizzare la partecipazione intesa come possibilità di seguire tutto l’arco del dibattimento e di poter riservatamente consultare il difensore, quando consentito (sent. n. 342).

A tutela della libertà della funzione della difesa tecnica è posto anche l’art. 598 c.p. La finalità dell’esimente (che corrisponde ad una garanzia costituzionale, essendo quella di concedere al difensore anche psicologicamente il più ampio spazio di intervento) deve imporne l’applicabilità anche al delitto di cui all’art. 343 c.p. nei confronti del p.m. (sent. n. 380).

Il diritto di difesa nei confronti della P.A. non esige come soluzione obbligata né l’indifferenziata sospensione dell’esecutività dell’atto per il fatto dell’impugnazione né la graduazione o il frazionamento dell’esecuzione coattiva. Per il principio di esecutività degli atti provenienti da un’autorità, il soggetto privato è tenuto ad adempiere e un’adeguata tutela può risultare dalla facoltà di ottenere dal giudice la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in presenza di un danno grave e irreparabile (sent. n. 464, a proposito dell’art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

In tema di tutela dei non abbienti, la sent. n. 33 ha esteso l’ammissione al patrocinio dei consulenti tecnici a spese dello Stato anche ai casi in cui non è stata disposta perizia (art. 4, comma 2 prima parte, l. 30 luglio 1990, n. 217). Si tratta di una decisione che discende dal riconoscimento già compiuto dalla Corte del valore probatorio della consulenza extraperitale, inerente perciò all’esercizio del diritto di difesa.

La riparazione per l’ingiusta detenzione, come si è già detto, ha un fondamento squisitamente solidaristico e rientrando nei diritti inviolabili non può non essere riconosciuta anche per il fermo o l’arresto (sent. n. 109: art. 314, comma 1, c.p.p.).

 

 

 

 

 

6. Tutela della famiglia, della maternità e del minore

In qualche modo alla perdurante rilevanza della grande famiglia, si ispira la sent. n. 180 nella parte in cui ritiene irragionevole prevedere la necessità dell’affidamento per il riconoscimento delle provvidenze accordate dall’art. 38 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (specie la pensione di reversibilità) nel caso in cui il minore sia a carico degli ascendenti. Il rapporto di parentela in questo caso ha infatti, nella realtà concreta ed anche sotto un profilo giuridico, un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi tra minore e affidatario. Ė stato poi ancora una volta sottolineato che la normativa pensionistica esula dal campo dei diritti e dei doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare, in quanto l’art. 29 della Costituzione salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia. Pertanto in materia di pensione di reversibilità, il legislatore gode di ampia discrezionalità e può anche realizzare una forma di ultrattività della solidarietà coniugale, ultrattività che tuttavia dipende dal perdurare dello stato di vedovanza (art. 81, comma settimo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sent. n. 70).

Considerando poi il rapporto di filiazione, la Corte, con sent. n. 170, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 244 del cod. civ. nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità decorresse dal giorno in cui, rispettivamente marito e moglie, sono venuti a conoscenza dell’impotenza a generare del marito. Nella crescente considerazione del favor veritatis non può ravvisarsi una ragione di conflitto col favor minoris poiché anzi la verità biologica della procreazione è una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, dovendosi riconoscere l’esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all’affermazione di un rapporto di filiazione veridico (su cui v. già le sentenze nn. 216 e 112 del 1997). Certamente il perseguimento del valore verità determina sacrifici affettivi e socio-economici, tuttavia la sofferenza del figlio legittimo, consapevole dell’apparenza solo formale del proprio status, contro la quale nessuno abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione.

Venendo alla protezione della maternità, la sentenza n. 270 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma lett. c) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nella parte in cui non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino. Contrastava infatti coi valori della protezione della famiglia e del minore che la madre fosse tenuta a riprendere la sua attività lavorativa, nonostante dovesse assistere, una volta a casa, il figlio bisognoso della sua presenza e sottrattole per cure specialistiche nelle strutture ospedaliere. (V. ancora l’estensione della tutela delle lavoratrici madri alle donne impegnate in lavori socialmente utili contenuta nella sentenza n. 310).

Sull’adozione si sono avute due pronunzie. Con la sent. n. 283, la Corte è tornata sulla differenza di età tra adottanti e minore ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando l’età di entrambi i coniugi adottanti superi di oltre quarant’anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitore e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Si è ribadito che, pur potendo il legislatore fissare in via generale una differenza di età, la regola non può essere così assoluta da ritorcersi in un grave danno del minore che deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia di accoglienza.

Con sentenza interpretativa adeguatrice, si è poi osservato che, anche nell’adozione in casi particolari, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d’Appello spetta al genitore dell’adottando minore, purché non decaduto dall’esercizio della potestà, e ciò tanto per vizi sostanziali che formali, vizi che in ogni caso non possono dirsi estranei all’interesse del minore (art. 56, quarto comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 ed art. 313 cod. civ.: sent. n. 401).

Quanto alla protezione del minore, è stato ricordato che l’automatismo della revoca della pena sostitutiva, quale operante antecedentemente alla sentenza n. 16 del 1998 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 59 l. n. 698 del 1981, si poneva in contrasto col principio della protezione della gioventù, con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e col principio di ragionevolezza per l’arbitraria parificazione tra adulto e minore (ord. n. 23).

Sempre in tema di automatismi, la sentenza n. 436 è nuovamente intervenuta in ordine all’applicabilità della legge sull’ordinamento penitenziario al minore. Si tratta di una situazione, in tesi, transitoria, in vista di una legge esplicitamente preannunziata, ma la cui omissione è protratta oramai da vent’anni. La Corte ha già più volte denunciato la disarmonia rispetto ai principi costituzionali di tale inerzia e, sprovvista com’è del potere di operare le scelte necessarie per dar vita ad un organico ordinamento penitenziario minorile, interviene sulle singole disposizioni incompatibili con le esigenze costituzionali del diritto penale minorile. Nella specie è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riferisce ai minorenni, perché contrasta con l’esigenza costituzionale di perseguire il fine di risocializzazione, nel rispetto delle specifiche esigenze della personalità del minore detenuto, un divieto generalizzato ed automatico di durata triennale di concessione di tutti i benefici penitenziari, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell’affidamento in prova.

 

7. Tutela della salute

Il principio contenuto nell’art. 32 della Costituzione postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche al cittadino che, in disagiate condizioni economiche, si rechi all’estero. I motivi di soggiorno al di fuori dal territorio nazionale, diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio (ipotesi per le quali il legislatore ha già provveduto), possono per lui essere i più vari: familiari, di ricerca di un’occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi culturali o di svago. A tali motivi non è consentito collegare una aprioristica valutazione negativa, poiché l’espatrio può costituire in ogni caso fattore di arricchimento e di sviluppo della persona. In base a tale principio la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 37, della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, che tale diritto escludevano, lasciando peraltro al futuro intervento legislativo il compito di dare una concreta definizione della nozione di indigenza e del tipo di patologie rimborsabili e di approntare le dovute cautele perché il diritto così riconosciuto non trasmodi nel diritto di rifiutare le cure in Italia (sent. n. 309).

Il principio in esame influisce anche sui rapporti fra privati. Così l’art. 1052 cod. civ., impedendo la costituzione di servitù coattiva per assicurare l’accessibilità dell’immobile abitativo al portatore di handicap ed ostacolando di riflesso la socializzazione del soggetto, si poneva in contrasto con l’art. 32 della Costituzione inteso come comprensivo della salute psichica (sent. n. 167).

In ordine all’organizzazione sanitaria ed al modello concorrenziale pubblico-privato, con particolare riguardo alla posizione dei medici del Servizio sanitario nazionale cfr. la sent. n. 330. Sui servizi sanitari nella Provincia autonoma di Trento cfr. sent. n. 420. Per i limiti di età previsti per il concorso per l’assegnazione di farmacie (art. 4, comma 2, l. 8 novembre 1991, n. 362) v. ord. n. 357. Sui compiti di profilassi internazionale in ordine alla sorveglianza ed al controllo di epidemie e epizoozie (in particolare la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali: sent. n. 351).

Per la materia urbanistica e i suoi riflessi su quella sanitaria in relazione al dislocamento degli elettrodotti (l. Regione Veneto 29 luglio 1997) cfr. sent. n. 382.

 

 

 

8. Ordinamento delle professioni

Non configura una deroga alla regola dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’art. 82, terzo comma, c.p.c. che consente ai laureati in giurisprudenza che svolgono pratica professionale ed hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato di esercitare, per non più di sei anni, il patrocinio davanti alle preture del distretto dell’ordine degli avvocati in cui sono iscritti. Si tratta infatti di attività soggetta al controllo dell’ordine forense compresa nella pratica e giustificata perché preordinata all’esame di abilitazione (sent. n. 5).

 

9. Diritto al lavoro e giusta retribuzione

Ė insegnamento fondamentale che l’art. 4 della Costituzione assicura innanzitutto l’accesso al mercato del lavoro, ma che non preclude, a tutela di altri valori, pure costituzionalmente garantiti, limitazioni all’esercizio della libera professione (sent. n. 330).

Quanto alla retribuzione, si è ancora una volta osservato che l’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione che, nella sua globalità, gli consenta un’esistenza libera e dignitosa, cosicché la riduzione di una singola componente non può di per sé sola costituire una lesione della garanzia costituzionale (sent. n. 330, a proposito della riduzione dell’indennità di tempo pieno ai sanitari che svolgano attività professionale extramuraria, l. 23 dicembre 1994, n. 724).

La norma costituzionale tuttavia non permette di retribuire un’ora di lavoro straordinario, notoriamente più gravosa, in misura inferiore rispetto ad un’ora di lavoro ordinario (sent. n. 242 a proposito dell’art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384).

Il diritto di associazione sindacale degli appartenenti alle Forze armate è oggetto della sentenza n. 449 richiamata oltre, a Servizio militare e Forze Armate.

 

 

 

 

10. Previdenza e assistenza

Vanno in primo luogo considerate le decisioni relative alla dimensione della tutela accordata dall’art. 38 della Costituzione

Ed a questo riguardo è stato ribadito che il diritto a pensione è diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ma che ciò non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell’interessato, come la presentazione della domanda. Se una disciplina collegasse alla scadenza del termine di presentazione della domanda la decadenza per il futuro del diritto sostanziale alla pensione, essa sarebbe incompatibile con il carattere sostanziale del diritto tutelato, ma non altrettanto può dirsi quando una disciplina fa discendere dalla mancata presentazione la decadenza dal diritto ai ratei anteriori (sent. n. 345 a proposito dell’art. 13, primo e terzo comma, l. 22 novembre 1962, n. 1646). In questo stesso senso si è ritenuta legittima la prescrittibilità del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale (e quindi delle prestazioni previdenziali) con sent. n. 297.

Il legislatore, poi, sempre nel limite della ragionevolezza, può disciplinare l’entità delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento. Ma l’esclusione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in caso di ingiustificato ritardo delle prestazioni previdenziali, fa dipendere i tempi dell’adempimento dalla organizzazione, se non dall’assoluta discrezionalità del Fondo erogatore, così incidendo sull’efficace ed effettiva tutela previdenziale assicurata dall’art. 38 della Costituzione (sent. n. 327: art. 1 d.l. 21 ottobre 1996, n. 535).

Sulla determinazione quantitativa delle prestazioni è stato poi deciso che non sussiste un principio costituzionale che imponga l’automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi (sentenza n. 62 relativamente ad una serie di atti normativi culminanti con il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 convertito in l. 6 marzo 1992, n. 216).

Incentrate sui presupposti della garanzia sono due decisioni, che vanno segnalate perché incidenti, ante litteram, su una problematica di primario interesse. Ė stato ricordato che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che la garanzia dell’art. 38 della Costituzione, proprio perché legata allo stato di bisogno, fosse da reputare di per sé riservata alle pensioni che trovavano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consisteva nel mero svolgimento delle attività per un tempo predeterminato. Il legislatore può perciò, in questi casi, condizionare il beneficio della pensione di anzianità al fatto che esse non si cumulino con redditi di lavoro di qualsiasi natura. Misura che trova giustificazione nella tendenza a disincentivare pensionamenti anticipati e nella considerazione delle esigenze di bilancio (art. 1, comma 189, l. 23 dicembre 1996, n. 662, sent. n. 416). Ed allora non irragionevole è il chiaro disfavore per il pensionamento volontario dei dipendenti ancora lontani da una significativa anzianità contributiva, motivo questo che legittima norme dissuasive, specie in un contesto in cui le misure adottate, di natura eccezionale, siano valse a fronteggiare una situazione economica e finanziaria di notevole gravità e si inseriscano in un quadro composito di provvedimenti tesi a contenere la spesa pubblica (sent. n. 324 a proposito dell’art. 13, comma 5, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell’art.1, comma 31, primo periodo, l. 8 agosto 1995, n. 335).

In ordine a specifici trattamenti, si è osservato che l’unificazione del trattamento previdenziale per lavoratori iscritti allo stesso fondo, salvo particolari coperture assicurative per gli specifici rischi, non si traduce in un’irragionevole omologazione (piloti aerei e collaudatori, art. 24 della l. 13 luglio 1965, n. 859).

Con la sent. n. 61, la Corte si è pronunciata in materia di ricongiungimento dei periodi assicurativi a fini previdenziali da parte dei liberi professionisti. Dato atto dell’impossibilità di ricavare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione, la Corte ha ritenuto inammissibile operare un intervento additivo-correttivo sui criteri stabiliti dall’art. 2 l. 5 marzo 1990, n. 45, per il trasferimento dei contributi all’ente nel quale si concentrano i periodi previdenziali dei professionisti. Ha poi ritenuto non fondata la questione della mancata estensione ai liberi professionisti del sistema di ricongiunzione previsto per i lavoratori autonomi e, a maggior ragione, per i lavoratori subordinati. Riconoscendo peraltro che l’applicazione indiscriminata della normativa in atto può creare squilibri e distorsioni, ha indicato, allo stato, nella totalizzazione dei periodi assicurativi, il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare, affinché l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata.

Si è poi tornati sulla natura del trattamento di fine rapporto. Tutte le indennità di fine rapporto, per connotazione unitaria, costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato e svolgono anche una funzione previdenziale, in ragione della quale si giustificano le leggi che, in caso di decesso del lavoratore, ne prevedono la devoluzione a certi soggetti del suo nucleo familiare. Quando però tali soggetti manchino, e sia perciò assente la necessità di operare una riserva legale di destinazione, è giurisprudenza costante della Corte che l’indennità deve essere suscettiva di formare oggetto di successione testamentaria o per legge (illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. 14 dicembre 1973, n. 829, sent. n. 195).

Va infine segnalata una sentenza nella materia assistenziale, per i principi generali da essa espressi. Le prestazioni assistenziali per coloro che versano in situazione di indigenza sono oggetto di legittimo bilanciamento con l’obbiettivo di contenimento delle spesa previdenziale perseguito con la tendenza a sostituire la pensione sociale con l’assegno sociale, quale prestazione unica (l. 8 agosto 1995, n. 355: sent. n. 400).

 

11. Iniziativa economica privata

A seguito del ridimensionamento dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, ridimensionamento dovuto al riconoscimento della risarcibilità del danno biologico e morale che si aggiungono al danno derivante da responsabilità penale, da sempre escluso dalla copertura, è tornata in discussione la questione dell’assicurazione obbligatoria INAIL (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 405), nella parte in cui consente l’azione di regresso dell’ente assicuratore. La Corte (sent. n. 405) ha ribadito che la legge è strutturata in maniera tale da contemperare razionalmente i vari interessi in gioco, assicurando al lavoratore una tutela efficace. D’altra parte l’esercizio dell’attività imprenditoriale, ove si traduca in un illecito penale, non può essere esente da obblighi risarcitori in sede civile, tanto che l’art. 41 della Costituzione limita espressamente l’iniziativa economica dinanzi al valore della sicurezza.

 

12. Proprietà

I poteri conformativi del legislatore della proprietà e la loro distinzione dagli interventi ablatori sono compiutamente delineati nella sentenza n. 179 (si tratta di una decisione additiva di principio già segnalata nella parte dedicata alle sentenze). Appartengono alla prima categoria i vincoli incidenti con carattere di generalità ed in modo obbiettivo su intere categorie di beni – ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici –, i vincoli derivanti da limiti posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano la normale tollerabilità sotto il profilo quantitativo e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile.

Devono invece essere indennizzati i vincoli derivanti da reiterazione di vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità (artt. 7, numeri 2, 3, e 4, e 40 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 2, primo comma, l. 19 novembre 1968, n. 1187).

In ordine al quantum dell’indennizzo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 25 l. Reg. T.A.A. 17 maggio 1956, n. 7, che prevedeva un’indennità di espropriazione molto più onerosa per l’amministrazione rispetto a quella liquidabile in base ai criteri introdotti dall’art. 5-bis l. n. 359 del 1992. Questi criteri rientrano nella categoria delle norme di grande riforma economico-sociale destinate a valere sull’intero territorio nazionale e quindi anche nei confronti di regioni che abbiano particolari situazioni di privilegio o di stabilità finanziaria (sent. n. 147).

Ė stato poi affrontato il preoccupante problema delle occupazioni illegittime in funzione acquisitiva e con esso la distinzione tra indennizzo e risarcimento.

La Corte costituzionale con sentenza n. 369 del 1996 era intervenuta in materia di risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione acquisitiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano che tale risarcimento fosse liquidato nella stessa misura dell’indennità di espropriazione. Il legislatore ha allora provveduto ad emanare una nuova norma (introdotta dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) con cui, rispetto alla determinazione dell’indennità, l’importo del risarcimento viene maggiorato dall’esclusione della riduzione del 40% e da un ulteriore aumento del 10%. Chiamata nuovamente a pronunziarsi, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni che sono state al riguardo sollevate, osservando che, proprio alla stregua dei principi espressi nella sent. n. 369, è stato realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco, che prevede un incremento economico non irrisorio per il danneggiato e soprattutto elimina quella coincidenza tra indennità di espropriazione e risarcimento, che in qualche modo legittimava gli amministratori pubblici a seguire strade contrarie alle norme. La decisione in esame (sent. n. 148) rileva peraltro come il fenomeno dell’illegittima occupazione acquisitiva abbia assunto una tale estensione da dover indurre i responsabili del controllo a verificare la sussistenza del dolo. In ogni modo le norme denunziate non escludono né limitano in alcun modo la responsabilità dei pubblici funzionari.

Relativamente ai rapporti interprivati, va in primo luogo ricordata una decisione (sent. n. 394) che interviene sui rapporti tra servitù di veduta e tutela della riservatezza.

Implicitamente riallacciandosi ad una affermazione contenuta nella sentenza n. 9 del 1975 (che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1052 cod. civ., ma in tanto in quanto la norma fosse diretta a disciplinare un conflitto di interessi di eguale natura), la sent. n. 167 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma predetta nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria, quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. Si è al riguardo osservato che il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui va senz’altro annoverato tra i limiti alla proprietà privata determinati dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

13. Servizio militare e Forze armate

Con sent. n. 172 la Corte è tornata sull’obbligo di prestazione del servizio militare da parte dell’apolide, ribadendo l’infondatezza della questione, in un ordinamento in cui gli apparati militari non sono finalizzati all’idea di potenza, ma all’idea della garanzia della libertà dei popoli e dell’integrità nazionale. L’art. 52 della Costituzione stabilisce in positivo il dovere del cittadino, ma non circoscrive in negativo l’estensibilità di tale dovere (art. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). In particolare il legislatore ha apprestato per l’apolide una disciplina razionale, in quanto per costui non può ipotizzarsi alcun conflitto di lealtà con diversi Stati e in quanto costui partecipa della comunità dei diritti previsti dall’art. 2 della Costituzione.

La garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare; sì che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate, al fine di assicurare la conformità dell’ordinamento militare allo spirito democratico. Il rilievo che la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un’articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa, non consente tuttavia di ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito militare (art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382).

Tali i principi espressi dalla sentenza n. 449, che ancora osserva che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l’insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento. Qui rileva, nel suo carattere assorbente, il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare. Orbene una declaratoria d’illegittimità costituzionale del divieto aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare incompatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare.

 

 

14. Capacità contributiva

Il principio della capacità contributiva ha natura sostanziale e non è invocabile per la disciplina del processo tributario (ord. n. 114 a proposito dell’art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). Esso ha carattere oggettivo e si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete del contribuente. Ė quindi conforme a detto principio sottoporre ad imposta di registro atti enunciati in una sentenza, imposta che peraltro colpisce soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. D’altra parte, per quelli a termine fisso, il contribuente che sia stato inadempiente non può lamentarsi di una supposta inattualità della tassazione (art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: sent. n. 7).

Un esempio di indice di ricchezza ritenuto inidoneo è contenuto nella sentenza n. 41 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma primo, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui escludeva la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari tra coniugi. Contestata l’attuale validità della massima di esperienza cui la presunzione assoluta era legata, risultava leso anche il principio di capacità contributiva tratto solo da una condizione personale, quella di coniuge. Come si è già osservato, nella materia vige peraltro un atteggiamento di self restraint: affermazione ripetuta è quella per cui il controllo delle scelte legislative in materia di esenzioni comporterebbe una evidente intromissione nell’ambito della discrezionalità politica riservata alle Camere (sent. n. 119, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali: art. 8 comma 4 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Prosegue la sentenza osservando che l’assoggettamento degli IACP all’ICI deriva comunque dall’attività imprenditoriale - indice di capacità contributiva - svolta in materia di locazione da questi enti, sia pure in vista di un pubblico interesse.

Ma nonostante tale limitazione di giudizio, la Corte interviene ove ravvisi un’evidente arbitrarietà nella mancata concessione dell’esenzione. Tale era il caso dell’art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 che, disponendola per il divorzio, non estendeva a tutti gli atti, ai documenti ed ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi l’esenzione tributaria. Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti hanno portato a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione tra le due procedure. L’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale è ancor più accentuata nel giudizio di separazione (sent. n. 154).

 

15. Responsabilità penale. Fattispecie criminose e pene. Misure di sicurezza

Prendendo le mosse dalla posizione del destinatario della norma penale, va ricordato che la compatibilità della previsione della responsabilità penale con l’art. 27 della Costituzione è assicurata dal principio della personalità, in forza del quale del fatto costituente reato risponde soltanto chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra l’azione o l’omissione e l’evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità, desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in tema di rapporto di causalità e di colpa (ord. n. 376).

In ordine alle fattispecie criminose ed alle cause di non punibilità la Corte ha sempre ritenuto che il legislatore goda di ampia discrezionalità e che il suo operato sia sindacabile solo ove esso trasmodi in arbitrio. Il caso dell’arbitrio è stato ravvisato nell’art. 376 c.p. nella parte in cui non prevedeva la ritrattazione come causa di non punibilità per chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria che agisca su delega del pubblico ministero, laddove tale non punibilità è prevista quando le dichiarazioni ritrattate siano rese direttamente al pubblico ministero. Si trattava all’evidenza di interessi identici, essendo le indagini, condotte su delega o direttamente dal p.m., forme della medesima attività (sent. n. 101).

Analoga discrezionalità vige in materia di condizioni di perseguibilità d’ufficio o a querela (art. 646 c.p. ord. n. 354, art. 12 sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 ord. n. 423).

Altre decisioni riguardano la legittimità costituzionale della pena prevista dal legislatore.

Un problema preliminare sul punto è quello delle caratteristiche che il trattamento deve presentare per essere qualificato come pena, ai fini dell’applicazione delle norme costituzionali. Il problema è stato affrontato, nell’anno trascorso, in relazione alla misura dell’espulsione dello straniero dal territorio nazionale (art. 14 l. 6 marzo 1998, n. 40 ora art. 15 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La qualificazione di tale misura come amministrativa, in relazione alla sua conformazione intrinseca ed al suo regime giuridico, è contenuta nell’ord. n. 369 (v. anche sent.n. 286).

Una caratteristica costituzionale della pena è la sua indefettibilità. Ciò peraltro non comporta l’illegittimità costituzionale di misure, ragionevolmente giustificate, di sospensione dell’esecuzione anche già iniziata (art. 47 comma 4 e art. 47-ter, comma 1-quater, legge sull’ordinamento penitenziario: ord. n. 375).

La discrezionalità del legislatore nella previsione delle pene è riaffermata dall’ord. 279 (pena per chi distribuisca medicinali omeopatici a soggetti non autorizzati: art. 13 d. legs. 30 dicembre 1992, n. 541). Analoga discrezionalità, la quale caratterizza anche i casi di esclusione della sostituibilità della pena, specie in relazione alla tutela di interessi costituzionali di natura primaria, è ribadita dall’ord. n. 21 in materia di reati urbanistici (art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689). Alla medesima decisione, per il caso di corruzione impropria antecedente, perviene l’ord. n. 218 .

Quanto agli effetti della pena, la Corte ha messo in chiaro che l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento dell’individuo all’organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti (sent. n. 26). Di qui la necessaria giurisdizionalizzazione della procedura di reclamo di cui all’art. 35 della legge di ordinamento penitenziario per cui v. alla parte III, Processo.

In ordine ai trattamenti, già con sentenza n. 445 del 1997 si era ritenuto che non si può ostacolare il raggiungimento delle finalità rieducative della pena col precludere l’accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore la legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici e di quelle misure, fermo naturalmente restando la persistente attualità del giudizio positivo sul detenuto. Ė perciņ costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai conda