LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
NEL 1998
RELAZIONE DEL PRESIDENTE RENATO GRANATA
Palazzo della Consulta, 22 febbraio 1999
(…) 2. Anche nell'anno 1998 la Corte, malgrado la particolare delicatezza e le notevoli difficoltà di soluzione presentate da gran parte delle questioni pervenute al suo esame, è egualmente riuscita grazie all'impegno profuso dai suoi componenti a mantenere un elevato livello di produttività, non inferiore alla pur alta media degli ultimi anni.
Preliminarmente - con riguardo ai tipi di pronunzia adottati dalla Corte e con particolare riferimento alla sentenza c.d. "additiva" che, nel decorso anno, in taluni contesti è venuta in discussione - val la pena di ricordare che tale modello di decisione, presente nella giurisprudenza della Corte a far tempo dai primi anni '60, è coessenziale alla rimozione di leggi che risultino in contrasto con la Costituzione non per quel che dicano ma per ciò che, viceversa, espressamente od implicitamente, escludano.
In tali casi, infatti, la dichiarazione di non legittimità della norma negativa (di esclusione) comporta - già per lo stesso principio logico che due negazioni affermano - l'introduzione, e in ciò sta l'effetto additivo, di una norma positiva (di inclusione) : non ricollegabile, quindi, a poteri creativi della Corte ma ad un fenomeno di elasticità ed autoespansione dell'ordinamento giuridico, ben noto e pacificamente acquisito da tempo a livello di teoria generale del diritto
Per cui, ove viceversa si ritenesse che la Corte non possa colpire omissioni siffatte, si dovrebbe allora concludere che essa debba caducare quanto positivamente affermato dal legislatore perché non esteso all'ipotesi esclusa.
Ma qui viene in considerazione, oltre al buon senso, il principio di salvaguardia dei valori giuridici che appunto circoscrive al solo oggetto incostituzionale la relativa dichiarazione
3.1. Con riguardo al principio di eguaglianza una rassegna delle pronunce della Corte toccherebbe praticamente gran parte delle sue decisioni, spesso coinvolgenti anche altri parametri. Talvolta però la denunciata violazione del canone dell'eguaglianza si presenta nella formulazione più essenziale della comparazione di discipline differenziate e della valutazione della giustificatezza di tale disparità di trattamento.
In questa prospettiva può ricordarsi la sentenza n. 268, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina dettata in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali nella parte in cui non prevedeva che anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane facesse parte della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire tali benefici. Costituisce infatti un'irragionevole disparità di trattamento l'omesso inserimento nella commissione suddetta di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perché apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive.
Altra disparità di trattamento è stata rimossa dalla sentenza n. 322, che ha dichiarato illegittima la disposizione del codice civile che, nel disciplinare la sospensione del decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori sociali, prevedeva tale sospensione con riferimento alle società di capitali e non anche alle società in accomandita semplice.
Muovendo poi dal divieto di fondare differenziazioni basate su condizioni personali e sociali la sentenza n. 138 ha dato un'interpretazione conforme a Costituzione della norma del codice penale che prevede l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, affermandone l'applicabilità anche quando il risarcimento sia stato soddisfatto, prima del giudizio, non dall'imputato, bensì dalla società assicuratrice.
3.2. Nella giurisprudenza della Corte è stata ribadita la tutela accordata dalla Costituzione a situazioni giuridiche soggettive ricondotte alla categoria dei diritti fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo.
Può in proposito ricordarsi la sentenza n. 140, che ha riguardato la scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale e l'assimilazione della relativa disciplina alla ipotesi della provocazione. Si è puntualizzato che l'arbitrarietà non implica un quid pluris rispetto alla illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale, ma può consistere anche nella violazione di elementari doveri di correttezza e civiltà.
La sentenza n. 27 ha poi riaffermato il principio che non è lecito richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative. La Corte quindi ha esteso ulteriormente la tutela indennitaria in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie anche a quel periodo temporale (dal 1959 al 1966) in cui la vaccinazione antipoliomielitica, pur se non ancora obbligatoria, era pressantemente suggerita (dalla legge n.695 del 1959) tant'è che la sottrazione dei bambini alla vaccinazione li esponeva a conseguenze discriminatorie.
3.3. In tema di libertà personale la Corte ha ribadito l'esigenza di garantire il principio fondamentale del favor libertatis
In particolare, la Sentenza n 232 in materia di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha affermato, in via interpretativa, che il termine perentorio per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità che ha emesso l'ordinanza al tribunale del riesame - termine assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura - decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta al tribunale e non da quello, incerto, della ricezione, da parte della autorità anzidetta, dell'avviso di tale presentazione. Solo così, infatti, risultano rispettate pienamente le esigenze - prevalenti su quelle di organizzazione degli uffici giudiziari - legate al favor libertatis e alla garanzia effettiva di un rapido riesame delle misure coercitive.
Ancora in via interpretativa, con la sentenza n. 292, in materia di termini di durata massima della custodia cautelare, la Corte ha ritenuto - privilegiando l'unica soluzione ermeneutica conforme all'esigenza di ridurre al minimo il sacrificio della libertà personale - che il superamento di un periodo di custodia, pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quel termine è stato sospeso, prorogato o è cominciato nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo.
Infine, la sentenza n. 89 ha chiarito che il giudice investito della richiesta dell'imputato di semplice modifica, in senso meno gravoso, delle modalità di applicazione di una misura cautelare, è senz'altro abilitato ad adottare d'ufficio un provvedimento di revoca della misura ove ritenga cessate le esigenze cautelari.
3.4. In materia di diritto di azione e di difesa e delle garanzie connesse, la Corte anche nell'anno trascorso si è occupata, innanzitutto, del tema della imparzialità-terzietà del giudice.
La sentenza n. 51, nel ribadire che tale principio ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, ha tuttavia precisato che le modalità della sua attuazione nell'ambito del processo civile non devono necessariamente essere identiche a quelle previste per il processo penale, essendo i due tipi di processo improntati a regole e criteri diversi. Si è così affermato che spetta esclusivamente al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento di valori ed interessi contrapposti, stabilire quando ricorra, in ordine ai processi civili nei quali sia parte un magistrato, una identità di ratio tale da imporre l'estensione pura e semplice ad essi del criterio dello spostamento della competenza territoriale previsto per i procedimenti penali riguardanti i magistrati, ovvero quando quella ratio non sussista affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla singola materia.
Con riferimento più specifico al principio del giudice naturale precostituito per legge, la cui finalità è quella di assicurare l'imparzialità degli organi giudiziari, la Corte si è nuovamente pronunciata sul tema dei poteri spettanti ai capi degli uffici per l'assegnazione degli affari: con la sentenza n. 272, concernente l'ordinamento della Corte dei conti, dopo aver ancora una volta escluso che detti poteri possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario, si è ritenuto che l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, possa aver luogo proprio nell'ambito di tali poteri quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessità nè di una specifica previsione legislativa, né di un intervento additivo di questa Corte; con la sentenza n. 419 si è precisato che il principio di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ricollega la nullità degli atti.
L'effettivo esercizio del diritto di difesa presuppone la conoscenza da parte del soggetto dell'esistenza del procedimento che lo riguarda.
Occorre così che il destinatario di una notificazione sia posto in condizioni di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non essendo sufficiente una garanzia di conoscibilità puramente teorica. Sulla base di tali considerazioni la Corte, con la sentenza n. 346 in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, ha dichiarato illegittima sia la norma che non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (o di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), fosse data notizia al medesimo, con raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte; sia la norma che disponeva la restituzione del piego al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Ancora alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, di affidamento e di conoscibilità degli atti, la sentenza n. 111 in tema di processo tributario, dopo aver ribadito che non è precluso al legislatore, in linea di principio, introdurre, in via transitoria, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti con comminatoria di estinzione di questi in caso di inosservanza, ha tuttavia ritenuto illegittimo che la previsione di un onere sopravvenuto di impulso processuale non sia accompagnata da accorgimenti procedurali di garanzia, come un avviso alle parti, che assicurino una conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento.
Il tema della tutela del diritto di difesa dell'imputato nel processo penale, sotto i profili del diritto al silenzio e del diritto al contraddittorio, è stato oggetto di particolare ed approfondito esame da parte della Corte nella sentenza n. 361, che ha avuto grande risonanza e suscitato un vivace dibattito. Mi limito qui a ricordare che essa si fonda sull'affermazione della inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato, la cui tutela, piena e incoercibile, è coessenziale allo stesso processo e non può essere certo attenuata per assicurare la funzione del processo, strumento destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità; sono però censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la anzidetta funzione. Ciò premesso, in ordine al delicato e complesso tema delle regole di acquisizione probatoria di dichiarazioni su fatti altrui precedentemente rese da imputati poi non comparsi in dibattimento o rifiutatisi di rispondere, la Corte - con tipica tecnica additiva mantenuta nei confini tracciati da una trentennale esperienza - è pervenuta ad una soluzione (offerta dallo stesso ordinamento) che ha reso possibile salvaguardare il diritto al silenzio dell'imputato dichiarante e quello al contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, e, allo stesso tempo, superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che affidavano la possibilità di acquisizione in dibattimento di dichiarazioni legittimamente raccolte nel corso delle indagini alla scelta discrezionale di chi le aveva precedentemente rese.
Va, infine, segnalata, in tema di diritto di difesa, la sentenza n. 330, nella quale si è affermato che l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore, in caso di infrazione che comporti la sanzione accessoria della sospensione della patente, risponde alla necessità di garantire subito la finalità di prevenzione insita nella sanzione medesima; e si è precisato che il diritto di difesa dell'interessato è pienamente garantito dalla possibilità di proporre immediatamente opposizione al pretore avverso il provvedimento di ritiro, chiedendone la sospensione.
3.5. Sul tema della configurazione delle fattispecie criminose, la Corte, con la sentenza n. 447, concernente la nuova definizione del reato di abuso d'ufficio, ha avuto modo di ribadire sia che, in ossequio al fondamentale principio di legalità, solo il legislatore può individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, sia che l'incriminazione costituisce una extrema ratio, ben potendo le esigenze costituzionali di tutela essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni.
3.6. In materia penale meritano ancora di essere segnalate la sentenza n. 218, la quale, in applicazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione, ha affermato che anche il reato di omesso versamento di cauzione da parte di chi sia sottoposto a misure di prevenzione presuppone quanto meno la colpa; e soprattutto la sentenza n 418 con la quale la Corte, seguendo il proprio costante orientamento in ordine all'applicazione del principio della finalità rieducativa della pena, ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva la revoca automatica della liberazione condizionale in caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché subordinare la revoca alla constatazione giudiziale della incompatibilità della condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, con il mantenimento del beneficio.
3.7. Della convivenza di fatto e della sua assimilabilità al vincolo coniugale la Corte si è occupata in due decisioni: la sentenza n. 2 e la sentenza n. 166.
In entrambe la Corte ha ribadito che il rapporto coniugale implica una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall'affectio, esistente anche nel rapporto more uxorio, con la conseguenza della non omogeneità delle due situazioni.
Così (sentenza n. 2), la sospensione della prescrizione - istituto finalizzato a conferire stabilità ai rapporti patrimoniali - è legittimamente prevista solo per i coniugi perché parametri certi ed incontestabili possono essere offerti soltanto dall'esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il matrimonio.
Invece, in caso di cessazione del rapporto di fatto (sentenza n. 166), la condizione giuridica dei genitori tra loro non può determinare una posizione deteriore per i figli, in riferimento all'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o convivente con prole maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Nell'art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità a prescindere dallo status, trovano fondamento gli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole; con la conseguenza che la tutela del minore attraverso l'assegnazione in godimento dell'abitazione è immanente nell'ordinamento e deve essere attuata sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme del codice civile in correlazione con il precetto costituzionale.
Con la sentenza n. 347, la Corte ha avuto modo di intervenire nella complessa materia della fecondazione assistita in un momento ancora caratterizzato dall'assenza di disciplina legislativa. Da un lato, ha precisato che l'azione di disconoscimento di paternità del marito riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la gravidanza e riconducibile - in violazione del dovere di reciproca fedeltà - ad un rapporto adulterino e non è estensibile alla ipotesi, tanto dissimile, del consenso del marito all'inseminazione artificiale eterologa della moglie. Dall'altro, ha posto in risalto i valori costituzionali da tutelare per la persona nata a seguito di fecondazione assistita, che non sono solo i diritti e i doveri per la sua formazione, ma anche i diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierla assumendone le relative responsabilità. Diritti, ha aggiunto la Corte, che è compito del legislatore specificare, ma che tuttavia, nella attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice garantire, ricercando nel complessivo sistema normativo l'interpretazione a tal fine idonea
3.8. In tema di tutela del diritto alla salute, grande risonanza ha avuto la sentenza n. 185, che ha preso in esame la normativa che, in deroga alle procedure ordinarie, ha previsto una sperimentazione semplificata e accelerata dei medicinali impiegati nella c.d. "multiterapia Di Bella", e consentito ai medici, sino al termine della sperimentazione, il loro impiego in campo oncologico a spese degli assistiti.
Prescindendo, ovviamente, da ogni valutazione sulla efficacia di quella terapia, la Corte ha rilevato la disparità di trattamento che la legge denunciata poteva determinare fra pazienti affetti da pari patologie tumorali ammessi o non alla sperimentazione. E, per tal profilo, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevedeva l'erogazione a carico del Servizio sanitario dei medicinali in questione anche in favore dei soggetti, esclusi dalla sperimentazione, non in condizioni di sostenere in proprio i relativi costi a causa di insufficienti disponibilità economiche
La sentenza n 267, poi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Piemonte che - nel subordinare, senza eccezioni, alla previa autorizzazione della U.S.L. il rimborso di spese anticipate dal paziente per prestazioni sanitarie ricevute presso case di cura private - non consentiva il rimborso nei casi in cui la gravità delle condizioni dell'assistito e l'indifferibilità dell'intervento, non fruibile presso strutture pubbliche, non permettano di richiedere in tempo quella autorizzazione
3.9. Del delicato tema del diritto allo studio sotto lo specifico profilo del numero chiuso nei corsi di laurea universitari si è occupata la sentenza n. 383, che ha ritenuto legittima la regolamentazione dell'accesso all'istruzione universitaria, accogliendo un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari. La Corte ha innanzitutto precisato che tale accesso è materia di legge e dunque anche la previsione del numero chiuso non può legittimamente risalire ad altre fonti diverse da quelle legislative. Quindi occorre la fissazione con legge di adeguati criteri direttivi dell'esercizio di tale potere; criteri che la Corte ha rinvenuto in quelle direttive comunitarie che disciplinano il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, di alcuni titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione e di tirocinio in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie. Ciò implica e presuppone - ha osservato la Corte - che tra la disponibilità di strutture ed il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità
3.10. Alla tutela del lavoro hanno fatto riferimento varie pronunce, delle quali mette conto ricordare innanzi tutto quella (sentenza n. 226) con cui la Corte ha esteso l'ambito e la portata della c.d. clausola sociale, avendo dichiarato l'illegittimità di una disposizione dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevedeva che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita che comporta l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. La Corte ha in particolare censurato la limitazione della prescrizione alla sola fattispecie dell'appalto di opere pubbliche con esclusione di quella parallela della concessione di pubblici servizi, mancando nell'appalto aspetti peculiarmente caratterizzanti che valgano a differenziarlo, sotto il profilo della primaria esigenza di tutela dei lavoratori coinvolti, dalla concessione.
Con riguardo poi alla disciplina dei licenziamenti la sentenza n.420 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione dello Statuto dei lavoratori, censurata per la parte in cui l'obbligazione risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo prescinde dalla sussistenza di un comportamento colposo da parte del datore di lavoro quanto alla misura minima di cinque mensilità di retribuzione. Il legislatore - ha ritenuto la Corte - ha operato un non irragionevole bilanciamento complessivo tra l'interesse del datore di lavoro all'organizzazione dell'attività produttiva e quello del lavoratore alla stabilità del posto di lavoro
Può anche ricordarsi la sentenza n. 1, con cui la Corte ha esteso il privilegio generale sui mobili anche ai crediti dei prestatori d'opera non intellettuale, fin allora esclusi dalla garanzia per essere questa riservata solo ai prestatori d'opera intellettuale.
3.11. In materia di iniziativa economica privata, e con riguardo in particolare all'attività di imprese turistiche, la sentenza n. 362 ha precisato che l'operatività delle agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale è garantita dagli artt. 41 e 120 della Costituzione, dai quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa ed al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.
Ed in ragione di tale premessa ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Lombardia che subordinava, invece, ad autorizzazione regionale l'apertura di semplici filiali.
3.12. Con la sentenza n. 371 la Corte si è occupata della disciplina di riforma della responsabilità amministrativa e contabile.
E' stata riconosciuta conforme a Costituzione la limitazione della responsabilità a fatti e omissioni posti in essere con dolo o colpa grave, inquadrandola nella nuova conformazione della responsabilità, alla quale fa riscontro la revisione del rapporto di lavoro pubblico nella prospettiva della valorizzazione dei risultati dell'azione amministrativa.
La Corte ha sottolineato le finalità ispiratrici della norma contestata, consistenti nel raggiungimento di un assetto normativo per gli amministratori e i dipendenti pubblici in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa. La norma, perciò, determina ragionevolmente quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, cercando un punto di equilibrio tale da rendere la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo.
4.1. In tema di ordinamento della Repubblica si impon9ono all'attenzione due si9nificative pronunce; una relativa all'insindacabilità parlamentare, l'altra ai rapporti tra potere esecutivo e autorità 9iudiziaria nel caso di apposizione del se9reto di Stato.
Con la sentenza n. 289 la Corte si è soffermata sul nesso che deve intercorrere tra i comportamenti di chi sia membro delle Camere e l'esercizio della funzione parlamentare affinché sia integrata la prerogativa di insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione -ed ha riscontrato la carenza di tale nesso in una delibera di insindacabilità oggetto di conflitto. In particolare, nell'esaminare la delibera e la relazione della Giunta, ha censurato la mancanza di qualunque elemento di fatto dal quale desumere l'omogeneità tematica delle espressioni contestate all'attività politica del gruppo parlamentare, nonché l'apoditticità del colle9amento con l'attività parlamentare. Inoltre, ha escluso il nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate al deputato ed una successiva interrogazione
Con la sentenza n. 110, la Corte ha stabilito che l'apposizione del segreto di Stato non inibisce in modo assoluto all'autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il se9reto si riferisce, precludendo qualsiasi indag9ine anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti; ma ha solo l'effetto di impedire l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto. Il divieto riguarda l'utilizzazione di atti e documenti coperti da segreto, sia in via diretta, al fine di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine. Inoltre, ha aggiunto la Corte, i rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria devono essere improntati al principio di legalità e devono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti.
4.2. In tema di sistema elettorale proporzionale e tutela delle minoranze linguistiche la Corte, con la sentenza n. 356 ha dichiarato incostituzionale l'introduzione, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, di una soglia elettorale che modificava i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. Secondo la Corte, un sistema normativo statutario che attribuisce specifico rilievo alle minoranze linguistiche e alla loro consistenza e impone il sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale, quale strumento di migliore garanzia delle stesse, non tollera l'introduzione di elementi che escludano o rendano più difficoltosa la rappresentanza dei gruppi linguistici che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali. A questi gruppi, infatti, deve consentirsi di esprimere una rappresentanza che possa rispecchiare la consistenza e l'adesione al gruppo, sulla base di una libera e spontanea aggregazione dei suoi componenti.
In tema di tutela penale dei sistemi elettorali, con la sentenza n. 455 la Corte si è occupata della durata della prescrizione, che è diversa per i reati relativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali, e per quelli relativi alle elezioni politiche nazionali. La Corte, pur ribadendo l'esigenza che il Parlamento provveda ad una compiuta razionalizzazione del sistema, ha affermato che la diversità è espressione della discrezionalità del legislatore nella sfera della punibilità e che dai principi costituzionali non si può trarre nessuna indicazione in ordine alla disciplina dei reati elettorali. Ha ricordato, infine, che le esigenze costituzionali possono essere soddisfatte con diversi meccanismi sanzionatori, costituendo 1' incriminazione 1'extrema ratio.
4.3. Con la sentenza n. 398 la Corte è intervenuta su una materia di rilevante interesse economico-sociale, quella relativa alla disciplina delle quote latte, precisando l'ambito delle competenze regionali.
Nell'esaminare la normativa emanata sino a tutto il 1996, la Corte - sul presupposto che le quote latte rientrano nella materia dell'agricoltura e non in quella della regolazione dei mercati - ne ha dichiarato l'incostituzionalità là dove ha riconosciuto la violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e di sviluppo dell'agricoltura o la lesione del principio di leale collaborazione.
Nell'ambito della nuova disciplina di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione amministrativa, con la sentenza n. 408 la Corte si è occupata della legge delega n. 59 del 1997, avente per oggetto il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, e della normativa delegata in materia di Conferenza Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali.
Il complesso disegno legislativo che regola l'allocazione di nuove funzioni e compiti ai livelli di governo e di amministrazione delle Regioni e degli enti locali è stato positivamente valutato dalla Corte, che ha ritenuto non violate le attribuzioni garantite dalla Costituzione alle Regioni e, a livello di principio, a Comuni e Province. In particolare, la scelta del legislatore di determinare direttamente le sfere di attribuzioni amministrative degli enti locali, garantendole anche nei confronti del legislatore regionale, rientra nell'ambito delle legittime scelte di politica istituzionale.
Per altro verso, l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle Regioni in vista di interessi unitari deve concentrarsi nel Consiglio dei ministri, quale organo chiamato a delineare la politica generale secondo le norme costituzionali concernenti la struttura e l'attività del Governo.
Con la sentenza n. 334 in materia di delega alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'individuazione delle bellezze naturali, la Corte ha riconosciuto la legittimità della riserva allo Stato del potere di integrare gli elenchi perché fondata sulla tutela del paesaggio, affidata alla Repubblica nel suo insieme. Ha, però, precisato che la facoltà di modifica è limitata ad aggiunte ed è escluso il potere di totale o parziale soppressione del vincolo precedentemente imposto dalla Regione.
Nella sentenza n. 357, la Corte ha ritenuto rispettosa del principio autonomistico l'attribuzione alla Commissione per la salvaguardia di Venezia di un parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private. La Commissione - a composizione mista statale, regionale e comunale consente una valutazione globale degli interessi ambientali e culturali collegati a quelli urbanistici e territoriali
4.4. In materia di cariche elettive, la sentenza n. 28, ha ritenuto legittima la norma che, per i lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali, circoscrive il divieto di trasferimento al periodo di esercizio del mandato consiliare.
La Corte ha ribadito che 1'art. 51 della Costituzione garantisce solo il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non tutela affatto l'interesse alla conservazione dell'originario luogo di lavoro.
4.5. In tema di dipendenti pubblici, di rilievo è la sentenza n. 219 che ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina dello stato giuridic0 e del trattamento economico del personale della soppressa Agensud
La Corte ha riconosciuto che la portata politica e la complessità dei problemi posti dal venir meno dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno costituiscono base legittima del potere del legislatore di modificare la disciplina dei rapporti di durata, e non ha ravvisato né irragionevolezza per riduzione di trattamento economico, né violazione del principio di eguaglianza.
4.6. In tema di ordinamento giudiziario, la sentenza n. 52 ha affermato che il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del Consiglio della magistratura militare è sufficiente ad escludere la lesione dell'indipendenza dei magistrati militari, e che la Costituzione non impone di spingere l'omologazione di tale organo al Consiglio superiore della magistratura fino a prescriverne, nelle procedure disciplinari, una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti.
La sentenza n. 103 ha ritenuto infondata la questione relativa alla norma supplenza dei magistrati onorari contenuta nella disciplina transitoria del processo civile, trattandosi di supplenza che risponde ad esigenze eccezionali, prevista al limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti, in modo da consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile.