PRINCIPI FONDAMENTALI
1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
politici (1).
(1) V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione
per i delitti di genocidio, per il cui
art. un. «L’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
PARTE PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I – Rapporti
civili
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
23.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici (1).
(1) V. però la la nota 1 all’art. 10.
27. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
TITOLO II – Rapporti
etico-sociali
29. La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III – Rapporti
economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all’estero.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
39. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
41. L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV – Rapporti
politici
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
della Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (1).
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
(1) Il comma 2 è stato introdotto dall’art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. A tenore dell’art 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, “1. In sede di prima applicazione della [medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo [sic!] comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
53. Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – Il
Parlamento
Sezione I – Le Camere
55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
56. (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
(1) Articolo modificato dall’art. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1) Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
60. (1) La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
(1) Articolo modificato dall’art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l’altra.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64. Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II – La
formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame
e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.
81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II – Il
Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
(1) Il comma 2 di
quest’articolo è stato così modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre
1991, n. 1.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
TITOLO III – Il
Governo
Sezione I – Il
Consiglio dei ministri
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II – La
Pubblica Amministrazione
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III – Gli
organi ausiliari
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e
dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV – La
Magistratura
Sezione I – Ordinamento
giurisdizionale
101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia.
109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Sezione II – Norme
sulla giurisdizione
111. (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.La legge
ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
(1) I commi da 1 a 5 sono stati introdotti
dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.
112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V – Le Regioni,
le Province,
i Comuni (1)
(1) Il presente titolo è stato oggetto di
modificazioni da parte della legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, il cui art. 10 ha altresì disposto che” 1. Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite “
114. (1) La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 1 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile
e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica
le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 4 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 5 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 6 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
121. (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1) Articolo risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n. 1.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
(1) Articolo
sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo (1). Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali (3).
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Si noti peraltro che tale organo ha cessato
d’essere preveduto dai successivi artt. 124 e 127: v. infra.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2.,
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(1) Un originario c. 1 è stato abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3”1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti”.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
131. (1)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto
Adige (2); Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana;
Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;
Sicilia; Sardegna.
(1) Articolo modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3..
(1) Peraltro,
per la denominazione bilingue di questa Regione, v. l’art. 116.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra.
(1) Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della
l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI – Garanzie
costituzionali
Sezione I – La Corte
costituzionale
134. (1) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
(1) Articolo così modificato dall’art. 2 della
l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(1) Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n. 1. In precedenza, l’articolo era già stato modificato
dall’art. 1, della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II – Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
139. La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di
assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’art. 111.
VII. (1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
(1) Articolo modificato dall’art. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione (1).
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
(1) Termine
prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e ancora
successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762.
IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e
alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dall’art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per
non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono
elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale (1).
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) Con parere reso dal Consiglio di Stato,
nell’Adunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987), la disposizione non è stata
ritenuta più applicabile a Maria José di Savoia, avendo la vedovanza fatto
venir meno, ai sensi dell’art. 149 c.c., il suo stato di consorte. Preclusiva
all’ingresso, in difetto di un’espressa revisione costituzionale, è stata
ritenuta invece per quanto riguarda i discendenti maschi da Consiglio di Stato,
Adunanza Generale del 1° marzo
2001, parere n. 153 del 2001.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per
la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.