

CORTE COSTITUZIONALE
Giornata di studio
Ruolo delle Corti costituzionali
nelle odierne democrazie
Venerdì 30 maggio 2003
Roma, Palazzo della Consulta
Salone Belvedere
(*) Con la collaborazione del Servizio Studi e della Sezione di Diritto costituzionale comparato della Corte costituzionale.
Parte I: Saluto del Presidente della Corte costituzionale Riccardo Chieppa
Sono lieto di dare il saluto al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e un ringraziamento per la Sua presenza, che onora questa giornata, che sarà dedicata ad un tema fondamentale per le garanzie della Costituzione e di un moderno Stato di democrazia pluralistica: il ruolo delle Corti costituzionali.
Un saluto a tutte le autorità presenti.
Un altrettanto caloroso saluto ai rappresentanti delle Università e a tutti i presenti qui convenuti uniti in un interesse comune nella cultura, base di ogni dialogo e quindi di qualsiasi esperienza e confronto civile, non solo giuridico. Questa è la finalità di questo incontro, in cui sono convenuti illustri rappresentanti delle Istituzioni e del mondo accademico e della cultura giuridica pubblicistica, destinato ad instaurare un dialogo - mi auguro che possa continuare a cadenza fissa annuale -, aperto e pacato (immune da pregiudizi e da conflittualità tendenziale), con la umiltà propria di ogni civile discorso e rispettoso raffronto tra più soggetti, ispirati dal principio di leale collaborazione e da uno spirito di servizio nell'interesse esclusivo della collettività in cui viviamo. Solo questo risponde al metodo essenziale di ogni democrazia pluralistica, unica vera in senso moderno.
Io personalmente e gli altri giudici della Corte costituzionale siamo principalmente (con ciò non è escluso che vi sia possibilità, per taluni, di inserirsi nel successivo dibattito) venuti ad ascoltare, a cominciare dalle relazioni introduttive, che saranno tenute da due maestri di diritto costituzionale il Professor Peter Häberle, Direttore dell'Istituto di ricerca sul diritto costituzionale europeo dell'Università di Bayreuth, e il Prof. Leopoldo Elia, che è anche Presidente emerito della nostra Corte costituzionale. Esprimo loro il ringraziamento più sentito per avere accettato il relativo onere.
Poiché ritengo più importante aprire subito il confronto attraverso le relazioni e il dibattito e rispettare i tempi programmati, farò rinvio ad un testo distribuito in allegato a questo mio intervento di breve saluto.
Permettetemi solo pochi richiami sintetici ad alcune tendenze fondamentali di andamento, nel recente periodo, della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sui rapporti con i giudici comuni e con gli altri poteri coinvolti nei giudizi e dalle decisioni della Corte costituzionale.
In tali rapporti tra poteri occorre tenere presente che le funzioni affidate alla Corte costituzionale non sono le sole (anche se importanti ed indispensabili come giustizia costituzionale in un sistema rigido) previste a garanzia della Costituzione dalla stessa nostra Carta fondamentale, a parte la posizione di garante affidata al Presidente della Repubblica quale "Capo dello Stato" e "rappresentante della unità nazionale" e ai Presidenti delle due Camere nell'ambito di ciascuna istituzione parlamentare e nei rapporti con gli altri organi di livello costituzionale. Infatti, concorre nella "garanzia costituzionale" la previsione di un procedimento di "revisione della Costituzione" e di approvazione di "altre leggi costituzionali".
Le due garanzie, nominate in Costituzione nel titolo VI, procedono su due vie, nel senso che il legislatore non può violare la Costituzione in sede di legislazione ordinaria; ma lo stesso legislatore, con le garanzie del procedimento di revisione costituzionale, può modificare la Costituzione, e la Corte costituzionale deve prendere atto del contenuto delle sopravvenute leggi costituzionali, fermi i limiti posti dalla parte iniziale della Costituzione, nei principi fondamentali e nei diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono la base "riconosciuta" del nostro ordinamento democratico.
Uno dei fili conduttori della Costituzione è il rafforzamento del pluralismo, come equilibrio legato alla pluralità e alla distinzione di centri di potere. A questo proposito risulta quanto mai illuminante il pensiero di un grande maestro (Carlo Esposito: 1954, sono passati quasi cinquanta anni ed è sempre attuale). Egli sottolineava la tendenza "ad evitare che lo Stato, cui si affidano molte attività e molte funzioni, si trasformi in una mostruosa macchina e che pochi uomini concentrino in sé il potere di direzione politica, economica e sociale". Questa via "adempie, perciò, in uno stato che non pone più come compito esclusivo la formazione del diritto, alla stessa funzione cui nello stato giuridico adempiva la divisione dei poteri; o se si vuole, tende, in altro campo e sotto altro profilo, al medesimo fine cui tende rispetto all’attività giuridica la divisione di poteri….evitare…. che il principio di tutta la vita della Nazione sia concentrato nello Stato, e che il principio della vita dello Stato sia concentrato in pochi organi".
Questi principi di pluralismo e di diffusione dei poteri trovano le loro tracce anche nel sistema di accesso alla Corte costituzionale: accanto ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale proponibili dallo Stato e dalle Regioni, ed ai conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni ed enti di rilevanza costituzionale, è previsto un sistema di pregiudiziale costituzionale caratterizzato da una sorta di filtro diffuso affidato a tutti i giudici (e la interpretazione della nozione di giudice e autorità giurisdizionale è larga, per rendere effettiva la tutela contro norme di legge incostituzionali di cui si debba fare applicazione in qualsiasi procedimento giudiziale con le garanzie processuali). Tutti i giudici comuni hanno solo un potere negativo unidirezionale, cioè di ritenere la questione irrilevante per la decisione del caso concreto sottoposto al giudizio ovvero ritenerla manifestamente infondata, dovendo altrimenti rimetterla all’esame della Corte costituzionale.
In questa fase introduttiva di rimessione della questione significativo è l'apporto (a carattere diffuso, come voce del dialogo processuale sulla costituzionalità di una legge) di collaborazione delle parti (parti private e pubblico ministero), che possono "sollevare" (rectius: eccepire) "la questione di legittimità costituzionale", sulla quale il giudice deve esercitare l'anzidetto potere di filtro.
La collaborazione-dialogo delle parti nel processo a quo continua, facoltativamente, nel giudizio avanti alla Corte, che "pur ammettendo la partecipazione di parti private, si svolge al di sopra dei loro interessi e non consente ostacoli, anche lievi o indiretti, al proprio svolgimento", di modo che "è estraneo ogni concetto di soccombenza", dovendosi escludere sia ogni "remora a quella ampia collaborazione che, nei limiti previsti dalla legge, è innegabilmente utile o perfino necessaria", sia "oneri pecuniari" a carico proprio di "coloro che collaborano" alla funzione di difesa dell'ordinamento costituzionale (sent. n. 75 del 1965).
In questa funzione di difesa dell'ordinamento costituzionale la Corte ha nel tempo, nella considerazione di essere comunque un giudice sia pure costituzionale, autosollevato questioni di legittimità costituzionale, che presentavano in vario modo una speciale caratteristica di pregiudizialità o di rilevanza rispetto al giudizio in corso avanti alla stessa Corte. La Corte ha finora utilizzato in 23 casi (il primo del 1960 relatore Sandulli; l'ultimo nel 2001, redattore Onida) la possibilità di autorimessione, su istanza delle parti ed anche di ufficio, con estrema cautela ed in periodi ciclici (la maggiore frequenza si è riscontrata nel periodo 1992/96 con 6 casi), con lunghi intervalli, ancorché l'iniziativa fosse stata accolta in linea di principio con favore dalla dottrina (Esposito e Crisafulli), siapure talora criticata per alcuni profili procedurali o di motivazione in casi concreti.
Inoltre la funzione di difesa dell'ordinamento costituzionale emerge nel potere della Corte di dichiarare, in occasione di pronuncia di accoglimento di questione di legittimità costituzionale (incidentale o in via principale), le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità costituzionale deriva, come conseguenza, dalla decisione adottata. Questa funzione, legislativamente prevista in modo espresso, è stata esercitata con maggiore ampiezza, fin dall'inizio del funzionamento della Corte, sempre con continuazione ininterrotta, ma con punte di maggiore frequenza nei periodi 1969-1971, 1979-1992 e 1994-1995, per un totale di 197 casi, compresi gli ultimi 9 nel periodo 2000-2002. Frequente l'applicazione in occasione di illegittimità di norme codicistiche; meno frequente in occasione di norme regionali (19 casi). Un solo caso anomalo da segnalare di passaggio da dichiarazione di illegittimità di norma statale a norme regionali non investite da questione di l.c., in fattispecie relativa a eguaglianza dei sessi in materia elettorale estesa in via consequenziale a legge regionale Trentino- Alto Adige, a legge Friuli Venezia Giulia e legge Valle d'Aosta. In altri casi evidenti di norme di medesimo contenuto appartenenti a legislazioni diverse (statali o regionali o di altra regione), la Corte si è astenuta da dichiarazioni consequenziali, probabilmente per la preoccupazione di non completezza del contradditorio.
Ritornando al potere di dialogo con i giudici comuni, a sua volta, la Corte lo ha esercitato attraverso le multiformi dichiarazioni di manifesta inammissibilità o le restituzioni degli atti per nuovo esame in base ad un sopravvenuto intervento del legislatore.
Affiora così che la Corte non si isola rispetto alle sopravvenienze degli interventi del legislatore sulle norme impugnate ed anzi è assai attenta alle sopravvenienze legislative (e queste sono normalmente da considerarsi fisiologiche, se devono avere una finalità concreta, e non solo di conoscenza delle questioni di costituzionalità sorte, le comunicazioni dell'ordinanza introduttiva ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché le analoghe formalità previste per le leggi regionali).
Ed ancora il dialogo con il legislatore e con gli altri organi, oltre beninteso quelli giurisdizionali, si realizza attraverso la funzione di interpretazione giudiziale delle norme invocate come parametro o coinvolte nei giudizi avanti alla Corte, che talora ha costituito occasione di impulso per una più completa attuazione della Costituzione o funzione di indirizzo indiretto alla attuazione della Costituzione o alla interpretazione conforme a costituzione di leggi ordinarie, sia statali sia regionali.
In questa interpretazione, indispensabile in ogni sillogismo di giudizio, hanno, talora in particolari fattispecie, concorso, come elementi di valutazione dei complessivi interessi costituzionalmente rilevanti (compresi quelli relativi a profili di spesa o all'effettività del pluralismo) anche acquisizioni istruttorie di concreti elementi ricostruttivi di una situazione di diritto vivente .
In tale modo il dialogo-collaborazione si realizza in forma bidirezionale anche rispetto alle parti del processo costituzionale e agli organi istituzionali investiti dell'istruttoria, con ritorni utili, soprattutto per quelle decisioni in cui possono avere rilievo ponderazioni di interessi costituzionalmente protetti o verifiche di concrete esperienze giuridiche.
Ogni sentenza costituzionale, indipendentemente dalla sua natura vincolante in via generale, di per sé limitata alle sole ipotesi di dichiarazione di illegittimità, ha sempre una ulteriore funzione di comando-consiglio, con natura collaborativa, per gli altri interpreti, per gli operatori delle norme, per i soggetti privati e pubblici che dovranno attuare le norme esaminate.
Ciò si verifica - purché, si intende, siano ragionevolmente e prudentemente espressi e quindi abbiano autorevolezza ed equilibrio - attraverso moniti, segnalazioni e auspici, in varia forma, diretta o indiretta, manifestati.
E' stata, in passato, sottolineata "l'influenza mediamente bassa". Non altrettanto può dirsi -sempre mediamente- in tempi più recenti, forse per la notevole diminuzione quantitativa e il conseguente maggiore effetto o per la maggiore diffusione delle sentenze della Corte.
Financo taluni obiter dicta hanno prodotto risultati: Aldo Sandulli sottolineava che quando questi sono meno essenziali nell'economia di una pronuncia, appunto perciò sono più significativi.
L'importante è che non si attenui la collaborazione- dialogo, metodo essenziale di ogni istituzione appartenente a democrazia moderna.
La parola al primo dei relatori Prof. Leopoldo Elia. Grazie!
1.– Brevi riflessioni sulle trasformazioni del ruolo delle Corti costituzionali nello stato costituzionale di democrazia pluralistica (da Kelsen ai nostri giorni)
Nel 1928, nel clima di profondi mutamenti del costituzionalismo europeo del primo dopoguerra, Hans Kelsen, padre fondatore del modello europeo del controllo di costituzionalità di tipo accentrato introdotto dalla Costituzione austriaca del 1920, osservava che "una costituzione cui manchi la garanzia dell’annullamento degli atti incostituzionali non è, in senso tecnico, completamente obbligatoria", e che essa equivarrebbe "presso a poco, dal punto di vista giuridico, ad un voto privo di forza obbligatoria". Andando indietro nel tempo, alle origini del più antico modello statunitense del controllo di tipo diffuso, si rinviene l’affermazione del legame inscindibile fra l’idea della costituzione come "legge superiore" (a superior paramount law) ed il judicial review of the legislation. Tale affermazione era stata anticipata già dal Federalist n. 78, che aveva additato nelle corti di giustizia "un organo intermedio fra il popolo ed il corpo legislativo, al fine di mantenere quest'ultimo nei limiti imposti al suo potere" da quella "legge fondamentale" verso cui esse sono legate da "obblighi maggiori". Qualche anno più tardi, nella celebre sentenza Marbury versus Madison del 1803, la Corte suprema avrebbe sviluppato questa intuizione originaria dei Padri fondatori: la dottrina che contestasse "il principio che la costituzione debba essere considerata presso le corti una legge suprema … sovvertirebbe il vero fondamento di tutte le costituzioni scritte" e "darebbe in pratica al legislativo una vera e propria onnipotenza, con lo stesso fiato con cui professa di restringerne i poteri entro stretti limiti".
Appare chiaro, pertanto, che la giustizia costituzionale affonda le sue radici nella storia del costituzionalismo moderno e costituisce anzi uno dei mezzi più efficaci per la realizzazione del principio della limitazione del potere, che del costituzionalismo è principio basilare. L’idea della limitazione del potere, che nasce dall’antitesi fra il potere e la razionalità della legge, trova infatti peculiare risalto nella giustizia costituzionale, la funzione che è preposta ad essere "custode" ed "interprete" dei limiti giuridici posti dalla costituzione. Non meraviglia pertanto che tale esigenza sia stata avvertita e rielaborata in Europa a partire dalle costituzioni del primo dopoguerra, nello scenario delle profonde trasformazioni del potere politico nelle società di massa e nel quadro della previsione di congegni di "razionalizzazione", che di quelle costituzioni rappresentarono un aspetto peculiare. Fu ancora Hans Kelsen, nella celebre controversia dottrinale sul "custode della costituzione", che oppose il giurista viennese a Carl Schmitt alla fine degli anni Venti, ad osservare
(*) Con la collaborazione del Servizio Studi e della Sezione di Diritto costituzionale comparato della Corte costituzionale.
che l’importanza della garanzia giurisdizionale della costituzione "è di ordine assolutamente primario per una repubblica democratica, della quale le istituzioni di controllo sono una condizione di esistenza". Kelsen avvertiva con forza, pertanto, la consapevolezza che la funzione di stabilizzazione e di razionalizzazione svolta dalla giustizia costituzionale appare tanto più importante nell’ambito di assetti sociali a carattere pluralistico: "se l’essenza della democrazia –concludeva – risiede … nel costante compromesso tra i gruppi che la maggioranza e la minoranza rappresentano in parlamento, e quindi nella pace sociale, la giustizia costituzionale appare strumento idoneo a realizzare questa idea".
La diffusione crescente su scala mondiale degli istituti della giustizia costituzionale (in Europa, nei paesi dell’America centrale e meridonale, nonché, sebbene in misura più circoscritta, in Asia ed in Africa) rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti dello sviluppo del costituzionalismo negli ultimi decenni. Tale diffusione è stata caratterizzata non soltanto dalla tendenza alla ibridazione fra i due modelli classici del controllo di costituzionalità (l’instaurazione in via incidentale ne è, in Italia, un esempio emblematico ed anticipatore), ma più in generale da un processo di recezione e di circolazione delle esperienze di giustizia costituzionale. Esso trae origine, da un lato, dalla crescita delle interdipendenze fra gli ordinamenti costituzionali degli stati, e dall’altro dalla moltiplicazione e dalla articolazione delle domande di giustizia costituzionale che si indirizzano alle corti.
Si può osservare, a questo proposito, che l’originario modello kelseniano delle Corti costituzionali come "legislatore negativo" appare oggi solo in parte adeguato alla comprensione della complessità del ruolo della giustizia costituzionale nelle esperienze dello stato costituzionale contemporaneo. Il progressivo ampliamento del contenuto delle costituzioni ha posto da tempo le corti costituzionali dinanzi all’esigenza di rinnovare stili argomentativi e tecniche decisorie. Le costituzioni delle democrazie pluralistiche, e quella italiana in particolare, non sono sorrette, infatti, da un unico principio guida, ma fanno coesistere al proprio interno direttrici ed orientamenti talvolta divergenti (ad es., libertà ed eguaglianza, unità ed autonomia, mercato e solidarietà). Ciò corrisponde alla varietà ed alla ricchezza del tessuto pluralistico che le costituzioni debbono inquadrare, ma ha altresì trasformato ruolo e modalità di giudizio delle corti costituzionali.
In primo luogo, la Corte costituzionale è chiamata con sempre maggiore frequenza a svolgere complesse operazioni di bilanciamento fra gli orientamenti fondamentali espressi dal testo costituzionale. In secondo luogo, appare sempre più articolato il rapporto fra la Corte, i giudici ed il legislatore. Sotto questo profilo, ne sono risultate accresciute le opportunità del "dialogo" fra la funzione interpretativa della Corte costituzionale e quella propria dei giudici, i quali sono chiamati a svolgere la essenziale funzione di filtro delle domande di giustizia costituzionale che provengono dalla società. E’ divenuto, d’altro canto, più articolato il rapporto con il legislatore, a causa della crescente complessità della produzione legislativa, ed inoltre a misura che il controllo di costituzionalità tenda a spostarsi, con il passare del tempo, dalla legislazione più risalente, per lo più anteriore alla Costituzione repubblicana, a quella più recente, che è espressione di scelte spesso ravvicinate di indirizzo politico.
Negli assetti costituzionali della democrazia pluralistica, la giustizia costituzionale, sebbene inserita nella dinamica dell’equilibrio fra i poteri, dà la sua impronta non soltanto all’ordinamento delle funzioni statali, ma all’ordinamento costituzionale nel suo complesso, ed una costituzione scritta acquista, grazie ad essa, un più significativo risalto nella vita di una collettività organizzata. Il ruolo di garanzia della costituzione comprende, infatti, il compito di concretizzare e dare sviluppo ai principi costituzionali. Tale compito non è, beninteso, esclusivo della Corte costituzionale, ma essa contribuisce a svolgere, con l’autorità e l’efficacia riconosciuta alle sue pronunce, una fondamentale funzione di razionalizzazione e di stabilizzazione dell’ordinamento costituzionale. Certo, l’interpretazione costituzionale presenta peculiarità che sono state spesso rimarcate dalla dottrina, ed anche le decisioni delle corti costituzionali contengono, come ogni attività interpretativa, un momento di "conformazione creativa". Esse restano, nondimeno, espressione di un’attività interpretativa di natura giurisdizionale, sebbene questa faccia riferimento a norme, quali sono per lo più le norme costituzionali, dotate di "eccedenza di contenuto deontologico" (E. Betti), ed anche se la concretizzazione di tali norme può offrire difficoltà maggiori rispetto all’interpretazione di precetti puntuali. Nonostante la particolarità dell’interpretazione costituzionale, la giustizia costituzionale resta una funzione "giurisdizionale", e le pronunce delle Corti costituzionali non contraddicono ai caratteri propri della giurisdizione (K. Hesse).
Le trasformazioni del contenuto e del ruolo delle costituzioni hanno segnato profondamente, peraltro, la giustizia costituzionale. Peter Häberle ha osservato che essa viene a svolgere un ruolo che la colloca "aldilà del dogma scientifico della separazione fra stato e società". Nei confronti di quest’ultima, la giurisprudenza costituzionale realizza infatti una duplice apertura, in quanto essa "raccoglie" la varietà di idee e di interessi del tessuto pluralistico, ma per converso esercita una funzione di "indirizzo" che si dispiega anche nella sfera sociale. La comprensione del ruolo della giustizia costituzionale negli ordinamenti di democrazia pluralistica non può non muovere dalla consapevolezza che è la funzione stessa delle costituzioni ad essersi trasformata profondamente rispetto al paradigma dello stato liberale ottocentesco, poiché le costituzioni possiedono capacità di irradiazione nella società e di penetrazione in tutti gli ambiti dell’ordinamento giuridico.
2.– Grandi linee della giurisprudenza della Corte costituzionale
Alcuni rapidi cenni alla giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2002 sembrano confermare la larghezza degli orizzonti della giustizia costituzionale nello stato costituzionale contemporaneo. I cenni che seguono saranno circoscritti, peraltro, solo alle grandi linee di orientamento della più recente giurisprudenza in tema di libertà e di diritti fondamentali, in tema di autonomie territoriali ed in tema di rapporti fra l’interpretazione della Corte costituzionale e la funzione interpretativa del giudice a quo.
In tema di libertà e di diritti fondamentali, occorre menzionare anzitutto l’attenzione della giurisprudenza del 2002 alle interdipendenze fra la protezione dei diritti assicurata dalla Costituzione e quella riconosciuta dalle carte internazionali e regionali sui diritti umani. In questa cornice si colloca il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, richiamata perché, " ancorché priva di efficacia giuridica", riveste "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (sent. n. 135/02; ma successivamente anche la sent. n. 445/02). Ancora, la Corte, nel dichiarare l’inesistenza, nel diritto di famiglia italiano, di un principio fondamentale che imponga l’affidamento preadottivo, ha sottolineato "la necessità di favorire accordi fra stati" miranti alla formazione di un diritto internazionale uniforme, necessità cui si ispira appunto la Convenzione dell’ Aja per la tutela dei minori. Cosicché la predisposizione di un periodo di affidamento preadottivo, richiesta solo dal nostro ordinamento, ma non da quelli stranieri, si porrebbe "in insanabile contrasto con la Convenzione e con lo stesso sistema del diritto internazionale privato" (ord. n. 415/02). Infine, anche i richiami al diritto a contrarre matrimonio, a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata, al riconoscimento dello status filiationis come "elemento costitutivo dell’identità personale" sono stati rafforzati dal riferimento a convenzioni sui diritti umani a carattere internazionale o regionale, in primo luogo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (sentt. nn. 445/02 e 494/02).
Fra le numerose pronunce in tema di diritti di libertà civile, si segnala anzitutto che, in materia di provvedimenti provvisori ex art. 13, III co., Cost., la Corte ha precisato che la previsione delle misure restrittive della libertà personale adottate dall’autorità di pubblica sicurezza deve corrispondere al requisito di una "ponderata motivazione e conformazione" delle situazioni di eccezionale necessità ed urgenza che ne costituiscono il fondamento giustificativo (sent. n. 512/02). In un’altra sentenza la Corte ha affrontato, con riferimento alla disciplina delle videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora, il problema dei rapporti fra la tutela costituzionale del domicilio (art. 14 Cost.) e la libertà delle comunicazioni intersoggettive (art. 15 Cost.). Sebbene infatti entrambi i diritti siano "espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona", la libertà di domicilio "ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo", mentre la libertà di comunicazione, pur presentando anch’essa un profilo negativo, ha altresì "un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone, finalizzato alla trasmissione di dati significanti" (sent. n. 135/02).
Al diritto di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata, oltre che al diritto di contrarre matrimonio, si è richiamata inoltre la Corte costituzionale, per ribadire le censure di incostituzionalità riguardanti la normativa che stabilisce il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento in alcuni corpi militari. La discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti di accesso ai pubblici uffici, fondata sull’art. 51, III co, Cost., deve essere soggetta "a scrutinio più stretto di costituzionalità, quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, ma l’ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali" (sent. n. 445/02).
In materia di libertà religiosa e di eguaglianza delle confessioni religiose si segnala in particolare una pronuncia della Corte che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 405 cod. pen. nella parte in cui prevede pene più gravi per il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico. La Corte ha ribadito "l’esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di una eguale protezione del sentimento religioso", la quale discende dal "principio fondamentale di laicità dello Stato" più volte richiamato in passato dalla sua giurisprudenza (sent. n. 327/02).
Alcune importanti pronunce del 2002 hanno confermato e sviluppato gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà e di pluralismo dell’informazione. Nel dichiarare l’infondatezza di diverse questioni sollevate con riferimento alla legge n. 28 del 2000 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica, la Corte ha ribadito il principio che, poiché "la diffusione di programmi radiofonici e televisivi ha carattere di preminente interesse generale", a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge l’attività di diffusione, il legislatore è tenuto ad assicurare il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione: ciò in quanto il diritto del cittadino ad un’informazione obiettiva ed imparziale è alla base dello stesso funzionamento del sistema democratico. Tale principio deve essere assicurato anche nella sfera del c.d. "pluralismo esterno", che è attualmente regolato dal "principio della concessione": da esso derivano obblighi anche per le emittenti private, i quali sono il risultato di un bilanciamento non irragionevole, operato dal legislatore, con la libertà di opinione di ciascuna di esse. Il "pluralismo esterno", come garanzia di esistenza di una pluralità di fonti nel campo dell’informazione, "può risultare insufficiente in una situazione in cui perdura la sostanziale limitazione delle emittenti", ove esso non si accompagni a "modalità che assicurino il pluralismo sostanziale mediante la garanzia della parità di "chances" offerte ai soggetti intervenienti" (sent. n. 155/02). Con altra pronuncia, nel respingere le censure concernenti la previsione dell’obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo, la Corte ha ritenuto non irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria del servizio pubblico, poiché il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale del servizio pubblico, sul quale gravano specifici obblighi, quali "quello di assicurare un’informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché quello di curare la funzione di promozione culturale e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali" (sent. n. 284/02). Infine, in materia di misure anticoncentrative, la Corte ha censurato la tendenza alla stabilizzazione del regime transitorio, di fatto operata dalla legge n. 249 del 1997, in quanto essa non garantiva "l’attuazione del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia", oltre che un obiettivo "sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario" (sent. n. 466/02).
In materia di diritto di famiglia, occorre menzionare la sent. n. 494/02, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, I co., cod. civ., nella parte in cui non consente indagini sulla paternità dei figli incestuosi. Né l’ordine pubblico familiare, né il rilievo costituzionale dei diritti dei membri della famiglia legittima possono giustificare un regime sanzionatorio e discriminatorio "che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare". Tale regime, in quanto si traduce in "una capitis deminutio perpetua e irrimediabile", costituisce pertanto "violazione del diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di eguaglianza, come pari dignità sociale e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali".
Sull’articolato versante dei "diritti di prestazione", occorre segnalare che, nel dichiarare l’incostituzionalità della mancata estensione della indennità di frequenza ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido, il richiamo a diritti sociali riconosciuti dalla Carta costituzionale (nel caso di specie, all’art. 38 Cost.) è stato collegato alla più generale "esigenza costituzionale di protezione dei soggetti deboli". Tale esigenza si profila non soltanto nella "funzione di sostegno alle famiglie", ma soprattutto nell’accesso del minore a tutte le "finalità formative" , rivolte "a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino", con la conseguenza che il legislatore è tenuto ad assicurare tale esigenza in tutte le sedi di formazione e di socializzazione del minore handicappato (sent. n. 467/02).
2.6.– Autonomie territoriali; Il Titolo V della Costituzione
La soluzione delle controversie fra lo Stato e gli enti di decentramento territoriale costituisce una fra le funzioni storicamente più rilevanti degli organi di giustizia costituzionale. Occorre aggiungere che tale funzione si esplica oggi in una dimensione "pubblica" allargata, che non coincide con quella dell’apparato statale, secondo un’indicazione che è presente nel nuovo testo dell’art. 114 della Costituzione, il quale configura lo Stato, insieme ai vari livelli autonomistici, come una fra le articolazioni della Repubblica. Inoltre, il progressivo ampliamento dei compiti pubblici, le difficoltà crescenti e gli squilibri nell’allocazione delle risorse finanziarie, la domanda di una protezione più intensa di identità storico-culturali differenziate hanno concorso, da alcuni anni, a ridefinire il ruolo degli organi di giustizia costituzionale in questo campo, sia negli ordinamenti a struttura federale che in quelli a struttura regionale. Si inquadrano in questo contesto, ad esempio, la sensibilità delle Corti costituzionali all’esigenza della "leale collaborazione" fra stato ed enti territoriali, che ha svolto un ruolo decisivo nella configurazione degli assetti del federalismo o del regionalismo cooperativi, così come la sensibilità per la protezione delle minoranze linguistiche e delle culture minoritarie radicate nel territorio (come testimonia, fra l’altro, la giurisprudenza della Corte costituzionale sull’uso delle lingue minoritarie nel processo). In particolare, la Corte costituzionale italiana ha assolto il compito di garanzia degli assetti costituzionali dei rapporti fra Stato e regioni, componendo l’istanza autonomistica e quella della unità e dell’indivisibilità della Repubblica in un equilibrio che è delineato dall’art. 5 della Costituzione, da intendersi come principio supremo dell’ordinamento costituzionale, caratterizzante la forma di stato.
Nel 2002 la giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti fra Stato e regioni è stata indirizzata lungo tre direttrici principali: la soluzione di questioni di diritto costituzionale intertemporale, derivanti dalla successione delle nuove norme del titolo V della parte II della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; la soluzione di questioni relative alla forma di governo regionale ed all’autonomia statutaria, così come riconfigurate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999; la soluzione di questioni relative al nuovo assetto delle competenze legislative fra Stato e regioni, introdotto dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001.
La Corte costituzionale ha affrontato anzitutto alcuni problemi inerenti alla fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento costituzionale delle autonomie territoriali. Quanto alla sorte dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, instaurati prima della riforma del titolo V ed introdotti da ricorsi governativi proposti nel quadro del procedimento di controllo preventivo previsto dal testo abrogato dell’art. 127 Cost., la Corte ha ritenuto che la nuova formulazione di tale articolo, avendo espunto il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali, impedisce che il giudizio "possa avere ulteriore seguito, non essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio". E’ stata pertanto dichiarata la improcedibilità dei ricorsi, ferma restando "la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127 Cost." (sent. n. 17/02; nonché ordd. n. 182 e 228/02). Affrontando poi il profilo degli effetti sui giudizi incidentali pendenti del mutamento del parametro costituzionale a seguito della riforma dell’art. 117, la Corte ha, in numerose decisioni, preso atto che "è stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro del giudizio", disponendo conseguentemente la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché riesaminino i termini della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del quadro normativo (ordd. n. 72,73,76 e 80/02).
Per quanto riguarda, peraltro, i giudizi di legittimità in via principale, la Corte ha escluso, in base al principio di continuità dell’ordinamento giuridico, che la riforma del Titolo V abbia dato luogo ad incostituzionalità sopravvenuta della "normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all’epoca della sua emanazione" (sent. n. 383/02). Infatti, nel caso di giudizi promossi anteriormente all’entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001 "con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti, al fine di ottenere il riconoscimento delle competenze regionali che si pretendono fondate sulle medesime norme, per il tempo in cui esse erano vigenti", le relative questioni debbono essere decise "esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali del Titolo V della parte II della Costituzione nella formulazione originaria, non rilevando il sopravvenuto mutamento di quadro costituzionale". Pertanto, le nuove norme costituzionali che definiscono le competenze statali e regionali "potranno, di norma, trovare applicazione" nel giudizio in via principale "soltanto in riferimento ad atti di esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro nuova definizione costituzionale" (sent. n. 422/02).
Quanto alle decisioni relative agli assetti organizzativi della Regione, va segnalato l’annullamento in sede di conflitto di attribuzione di una delibera del Consiglio regionale, che a quest’organo attribuiva la denominazione di "parlamento". In tale occasione, la Corte, pur muovendo dall’assunto che il legame Parlamento-sovranità popolare non riveste carattere di esclusività e che esso non esaurisce le forme ed i modi molteplici in cui la sovranità popolare può esprimersi, alle quali concorrono anche le autonomie territoriali, ha ritenuto che il nomen Parlamento possa essere utilizzato esclusivamente per designare le due assemblee legislative dello Stato. Poiché solo il Parlamento "è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed intangibile", il relativo nomen "non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza qualificativa, connotando, con l’organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale" (sent. n. 106/02).
Con un’altra sentenza, la Corte ha affrontato alcuni nodi relativi all’autonomia statutaria delle Regioni a statuto ordinario ed alla forma di governo regionale dopo l’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999. Per quanto riguarda l’impugnazione delle delibere legislative statutarie, la Corte ha interpretato il nuovo iter procedimentale descritto dall’art. 123 Cost. nel senso che esso ha mantenuto, rispetto alla fonte regionale statutaria (ed escludendo pertanto un parallelismo con le altre fonti legislative regionali), un meccanismo di controllo di tipo preventivo, poiché "la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull’attività legislativa e amministrativa della regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente". Con la stessa decisione, la Corte ha affermato il vincolo derivante per le regioni dalla regola "simul stabunt simul cadent" (contestuali dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio) nei casi previsti dal nuovo testo dell’art. 126, III co., Cost. Solo l’opzione, da parte della Regione, per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto potrà sciogliere la Regione dall’osservanza del vincolo costituzionale, il quale corrisponde a "regole stabilizzatrici", indispensabili "nel caso di elezione diretta del vertice dell’esecutivo" (sent. n. 304/02).
Fra le decisioni che hanno fatto applicazione delle nuove norme costituzionali sulla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni, occorre menzionare la sent. n. 282/02. Con essa la Corte, nel dichiarare l’incostituzionalità di una legge regionale che aveva disposto la sospensione di alcune pratiche terapeutiche, ha dato alcune prime indicazioni su aspetti generali dell’applicazione della riforma del Titolo V. La sentenza chiarisce anzitutto, sul terreno dell’approccio interpretativo reso necessario dal nuovo riparto della potestà legislativa, che, alla stregua di esso, al fine di verificare "se la legge regionale impugnata rispetti i limiti della competenza regionale", si deve muovere "non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto, al contrario, dall’indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenze statali". Inoltre, quanto all’interpretazione dei limiti della potestà legislativa ripartita nella nuova formulazione dell’art. 117, III co, Cost., è stato ribadito che i principi fondamentali della disciplina possono trarsi "non solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo", e che, specie nell’attuale fase di transizione, "la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore". In terzo luogo, con riferimento alla clausola di riserva allo Stato della competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, II co., lettera m), Cost.), è stato chiarito che essa non configura "una "materia" in senso stretto, ma una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle".
Ancora in tema di interpretazione degli elenchi di materie contenuti nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., la Corte ha escluso che nella "tutela dell’ambiente", riservata in via esclusiva alla competenza statale dall’art. 117, II co., lettera s), Cost., possa identificarsi "una "materia" in senso tecnico, giacchè, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Quello ambientale rappresenta anzitutto un ""valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (sent. n.407/02).
Infine, fra le decisioni che hanno fatto applicazione della normativa costituzionale anteriore alla riforma del 2001, occorre segnalare, in tema di rapporti fra fonti statali e fonti regionali, la sentenza n. 376/02, con la quale è stato ritenuto che "l’emanazione di regolamenti di delegificazione non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, né produce effetti di vincolo per i legislatori regionali", in quanto "le norme regolamentari vanno semplicemente a sostituire, in parte qua, le norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale".
3.– Interpretazione della Corte costituzionale e giudice a quo
Si è già osservato che il tema dei rapporti fra la libertà interpretativa del giudice a quo e l’attività interpretativa della Corte costituzionale rappresenta una chiave di volta per la comprensione del nesso fra le domande di giustizia costituzionale che emergono dalla società e che vengono filtrate dal giudice remittente, e le risposte che ad esse dà il giudice della costituzionalità delle leggi. Se assumiamo che, nel nostro ordinamento, il giudizio incidentale di costituzionalità derivi, in estrema sintesi, e nella prospettiva del giudice remittente, dall’aspirazione a disporre di regole legislative compatibili con i principi della Costituzione, possiamo convenire sulla configurabilità dell’intera vicenda dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici a quibus nel senso di una sorta di dialogo o – come è stato detto (G. Volpe) – di "agire comunicativo" tendente alla costruzione del "caso esemplare". Il presupposto è, in fondo, che le esigenze di giustizia che il giudice tenderebbe ad assicurare nel caso concreto non possano davvero essere soddisfatte attraverso la norma applicabile e che, anzi, siano da questa ostacolate o addirittura impedite, almeno secondo l’interpretazione reputata conforme, o più conforme, a Costituzione. La legge, dunque, come limite, negativo, della giustizia o dei diritti.
La domanda di giustizia costituzionale esprime, in questo senso, l’obiettivo sostanziale del giudice a quo: la modifica del quadro legislativo attraverso la rimozione di quella disposizione sospettata di incostituzionalità e la riaffermazione, da parte del giudice delle leggi, di quei principi costituzionali considerati violati. Questa configurazione pone, naturalmente, una serie di problemi relativi, in senso specifico, alla natura ed ai caratteri del giudizio costituzionale e, in più ampio senso, al problema dell’assetto dei poteri costituzionali nel loro complesso nonché al sistema delle fonti, oltre che, sullo sfondo, alle concezioni della Costituzione. Non c’è dubbio, infatti, che in questa prospettiva anche i giudici, costituzionali e comuni, risultano a pieno titolo coinvolti, sia pure entro confini determinati, in una sorta di processo allargato di produzione legislativa, in quanto titolari di attribuzioni direttamente derivanti dalla Costituzione. E lo stesso processo costituzionale finisce per configurarsi, oltre che come ulteriore sede di confronto, nei propri limiti, di posizioni contrapposte non solo sul piano interpretativo – e la cui espressione sia, in definitiva, risultata insoddisfacente sul piano parlamentare – anche, propriamente, come sede, in concreto, di formazione e di elaborazione del "miglior diritto possibile".
In questo quadro, e cioè nella dinamica dialogica del giudizio incidentale, assume rilievo la varietà delle "risposte" fornite dalla Corte in rapporto alla prospettazione delle questioni di costituzionalità. Prendendo in considerazione le pronunce del 2002, é possibile formulare, specialmente attraverso le decisioni di inammissibilità e, ancor più, di manifesta inammissibilità, alcune sintetiche osservazioni.
Va, anzitutto, rilevato che in molti casi il "dialogo" finisce per non potersi neppure effettivamente instaurare: così quando il giudice prospetti la questione in termini che la Corte consideri poi, via via, insufficienti, o oscuri, o contraddittori, o ambigui, o perplessi, non riuscendo essa non solo a definirla esattamente nel suo oggetto, ma neppure ad apprezzarne la rilevanza nel giudizio a quo, come previsto proprio in ragione del carattere incidentale del giudizio. In questi casi la Corte constata, nelle ordinanze di rimessione, il difetto di motivazione sulla rilevanza o l'inadeguatezza o l'incoerenza della medesima, sia con riguardo alle ragioni giuridiche della censura sia alla esposizione delle circostanze processuali di fatto: così, anche, quando il rimettente muova da una premessa interpretativa che la Corte giudichi erronea.
A queste ipotesi devono anche ricondursi le decisioni che riaffidano al rimettente l'onere di compiere l'interpretazione della norma che possa reputarsi più adeguata rispetto al parametro costituzionale, indipendentemente dall'intervento del giudice delle leggi. Non dissimile, peraltro, l'ipotesi delle questioni sollevate in difformità al cosiddetto "diritto vivente", nelle quali la ricerca di interpretazioni per l’appunto più "adeguate" può evidenziare contrasti giurisprudenziali anche difficili.
Molto spesso, d'altra parte, la Corte ha rilevato l’estraneità della questione proposta rispetto alla decisione che il giudice era chiamato ad assumere: così quando ha riconosciuto la non applicabilità, nel giudizio a quo, della disposizione censurata (ordd. nn. 345, 350, 391, 514, 519 del 2002); così anche quando ne ha accertato l'inconferenza (ordd. nn. 22, 33, 71, 103, 111, 113, 240, 254, 259, 383; sentenze nn. 39; 523) o l'ininfluenza (ord. nn. 21, 22, 32, 77, 78, 103, 111, 136, 169, 210, 226, 286, 350, 426, 446, 458) o perfino l'inesistenza, quando la disposizione risultasse abrogata (ordd. nn. 64, 184, 204).
Altre volte la Corte si è trovata a dichiarare inammissibili questioni sollevate al di fuori delle previste ipotesi di valida instaurazione del giudizio costituzionale: così quando proposte in giudizi non idonei a promuovere l’incidente di costituzionalità (ord. nn. 86, 411); o in mancanza di un giudice legittimato (ord. nn. 86, 322); o in violazione del principio del ne bis in idem (ord. n. 337); o in relazione ad atti normativi non sindacabili (ord. nn. 35, 45, 103, 104, 148, 187, 210).
In molti altri casi la Corte ha rilevato la richiesta di uso improprio del processo incidentale da parte del rimettente: così nelle decisioni di inammissibilità per divieto di impugnazione di precedente decisione di accoglimento (ord. n. 58); o per prospettazione di questione meramente interpretativa, proposta per ottenere l'avallo della Corte (sent. n. 1; ord. nn. 3, 229, 320, 361) o di questione volta ad una declaratoria che risulterebbe inutiliter data o di questione tendente a un intervento additivo in malam partem (sent. n. 49) o in violazione del principio di stretta legalità e di determinatezza delle fattispecie penali (ord. n. 474).
In altri casi, ancora, la Corte ha reputato inammissibili richieste di pronunce additive che aspiravano ad una soluzione non costituzionalmente imposta o necessitata (ord. nn. 344, 463, 474); o questioni che richiedevano un intervento manipolativo o di sistema (sent. n. 49; ord. nn. 186, 474) o che miravano a sottoporre o sollecitare mere valutazioni di politica legislativa (ord. nn. 153, 364), estranee alla competenza del giudice delle leggi.
In numerosi casi, d'altra parte, pur affrontando il merito delle questioni sottoposte, la Corte ha, tuttavia, riconosciuto di non avere titolo, in quanto giudice delle leggi, per sindacare scelte integralmente appartenenti alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della loro ragionevolezza (sent. nn. 24, 38, 198, 523, 529; ord. nn. 38, 136, 137, 161, 260, 274, 279, 323, 357, 428, 439, 479, 500).
In altri casi ancora, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata – talora a seguito di precedenti segnalazioni di elementi o aspetti da conformare a Costituzione – la Corte ha tuttavia affidato al legislatore, o anche al giudice o all'interprete, la determinazione dettagliata della regola conseguente alla propria dichiarazione di principio (sent. nn. 254, 318, 466, 506).
La vicenda complessiva dei rapporti fra l’interpretazione giudiziaria e l’attività interpretativa della Corte costituzionale, della quale si sono riassunti sopra i passaggi più recenti, getta luce sul significato profondo del controllo giurisdizionale sulla legittimità costituzionale delle leggi. In una pagina particolarmente suggestiva scritta nel 1950, Carlo Esposito additava nel controllo di costituzionalità delle leggi la via, attraverso la quale "le fredde parole e le formule del testo costituzionale" avrebbero potuto "animarsi ed entrare nella viva storia del popolo italiano". Anche attraverso il "dialogo" con i giudici si realizza l’obiettivo, additato da Esposito, di passare da "una fredda ricostruzione concettuale delle astratte formule della Costituzione" ad "una viva ricostruzione della vivente Costituzione italiana". In questo modo – concludeva Esposito – "il controllo giurisdizionale della legittimità costituzionale delle leggi, quale esso è stato organizzato in Italia, non potrà più essere considerato come un meccanismo, come un artificio, attraverso cui una legge, una determinata legge cerca di imporre la propria superiorità sulle altre leggi, ma assurgerà ad organo di tutela di alcuni principi fondamentali di vita del popolo italiano".