Indirizzo di saluto del
Presidente della
(dal sito
della Corte costituzionale: http://www.cortecostituzionale.it)
Signor Presidente della
Repubblica, a nome della Corte costituzionale Le rivolgo il più deferente e
sentito ringraziamento per avere voluto onorare con la Sua presenza la
cerimonia odierna.
Un saluto cordiale e grato rivolgo
anche a Sua Eminenza il Cardinale Carmillo Ruini, al Presidente del Senato
della Repubblica Senatore
Quest’anno ricorre il
sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana,
frutto dell’intenso ed impegnato lavoro svolto dall’Assemblea Costituente in un
clima animato – al di là delle pur esistenti e talora aspre divisioni
ideologiche – dalla condivisa volontà di costruire un ordinamento nuovo per una
società ansiosa di diventare finalmente più libera e più giusta.
I principi fondamentali
di questo ordinamento sono efficacemente sintetizzati fin dai primi articoli
della Carta: il carattere democratico della Repubblica, fondata sul lavoro, e
l’attribuzione della sovranità al popolo; il riconoscimento dei diritti inviolabili
dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui vive; il rispetto e
la promozione dell’uguale dignità di tutti gli esseri umani, senza alcuna
differenza, nella costante tensione al superamento di ogni ostacolo che si
frapponga ad un’eguaglianza davvero effettiva.
Questo anniversario oggi
Non intendo sottrarre
tempo prezioso al prof. Elia, illustre Presidente emerito della nostra Corte,
che tra poco si soffermerà a considerare le varie scansioni del sessantennio
che abbiamo alle spalle: la stagione dedicata all’attuazione della Costituzione
e quella dei tentativi di sottoporla a revisione.
Mi limito quindi a dire
sinteticamente che nel periodo in esame – e fin dall’inizio della sua attivitÃ
–
La storia della
giurisprudenza della Corte dimostra come essa risulti strettamente intrecciata
con quella della società italiana, di cui a volte ha accompagnato o favorito la
crescita ed altre volte ha recepito i fermenti di novità .
     Questo fecondo connubio tra le ragioni del diritto e quelle del
comune sentire è stato in fondo un naturale portato della lungimirante scelta
dei Costituenti di prevedere per
Oggi – a sessanta anni
dall’entrata in vigore della Costituzione, e ad oltre cinquanta dall’inizio
della sua attività –
Orbene, quanto
all’ordinamento comunitario, la Corte ha da tempo affermato che il diritto
dell’Unione europea immediatamente applicabile prevale sul diritto interno incompatibile,
con il solo limite della sua conformità ai principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (cfr. sentenza n. 170 del
1984; e, da ultimo, sentenza n. 284 del
2007). Ed in questi giorni ha per la prima volta affermato che nei giudizi
in via principale, in cui è giudice unico della questione, essa ben può – ove
sorgano dubbi di conformità della legge interna al diritto comunitario –
valersi del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.
E, quanto alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la
Corte ha di recente riconosciuto alle sue disposizioni, come interpretate dalla
Corte dei diritti di Strasburgo, il carattere di norme interposte nei giudizi
di legittimità costituzionale, con l’importante precisazione che esse restano
pur sempre soggette al controllo interno di costituzionalità in riferimento ad
ogni profilo di contrasto con la Costituzione (cfr. sentenze nn. 348
e 349 del 2007).
In questo senso i diritti fondamentali trovano, accanto al presidio delle
nostre norme costituzionali, anche quello della Convenzione europea.
Siffatti reciproci
intrecci mostrano come il processo di progressiva apertura della
Ed anche in questa nuova
e stimolante dimensione