LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL 2003

 

INCONTRO CON STAMPA DEL PRESIDENTE GUSTAVO ZAGREBELSKY

Palazzo della Consulta, 2 aprile 2004

 

Osservazioni generali

 

I. Il giudizio sulle leggi

 

1. Il giudizio in via incidentale

 

1.1. Considerazioni introduttive

1.2. La nozione di “giudice” e di “giudizio”

1.3. Rapporto tra giudizio di costituzionalità e giudizio a quo

1.4. Il carattere concreto del giudizio incidentale. La rilevanza

1.5. La non manifesta infondatezza

1.6. La determinazione del thema decidendum da parte del giudice a quo

1.7. L’oggetto del giudizio. Il trasferimento della questione

1.8. Il parametro del giudizio

1.9. L’intervento dei terzi nel giudizio incidentale

1.10. Ambito delle conoscenze acquisibili dalla Corte

1.11. Interpretazione conforme a Costituzione, diritto vivente, potere interpretativo dei giudici

1.12. Le decisioni interpretative di rigetto

1.13. Le decisioni di accoglimento, le decisioni manipolative, l’inammissibilità per discrezionalità del legislatore, l’illegittimità consequenziale

1.14. Moniti al legislatore

1.15. La restituzione degli atti al giudice a quo

1.16. Il giudicato costituzionale

 

2. Il giudizio in via principale

 

2.1. Considerazioni introduttive; il sopravvenire del nuovo Titolo V

2.2. L’impugnativa di “leggi statutarie” delle regioni speciali

2.3. La “scissione dei ricorsi”

2.4. I soggetti ricorrenti

2.5. L’intervento dei terzi nel giudizio principale

2.6. La genericità e la sufficienza del ricorso

2.7. L’impugnazione di un’intera legge

2.8. La determinazione dell’oggetto del ricorso nella delibera del Consiglio dei ministri

2.9. Il parametro del giudizio

2.10. La “parità delle armi” tra Stato e regioni dopo la riforma del Titolo V

2.11. Il permanere del peculiare meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane

2.12. Le ordinanze di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio

 

2.13. Altri tipi di decisione nel giudizio principale

 

II. Gli altri giudizi

 

1. Il conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni

1.                                Considerazioni introduttive

1.2. Il profilo soggettivo

1.3. Il profilo oggettivo: l’atto lesivo

1.4. La definizione del giudizio

 

2. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

 

2.1. Considerazioni introduttive

2.2. La fase di delibazione

2.3. I profili soggettivi

2.4. I profili oggettivi: in particolare, il conflitto su atti legislativi

2.5. Aspetti processuali

2.6. Il problema della riproponibilità del conflitto già dichiarato improcedibile

 

3. L’ammissibilità del referendum abrogativo

 

3.1. La partecipazione al giudizio di ammissibilità del referendum

3.2. I requisiti attinenti alla formulazione del quesito

 

III. Il contenuto delle decisioni

 

1. Le fonti del diritto

1.1. Leggi retroattive e di interpretazione autentica

1.2. Leggi provvedimento

1.3. Decreti-legge

1.4. Leggi di delegazione e decreti legislativi

1.5. Norme di attuazione degli statuti speciali

1.6. Regolamenti statali

1.7. Diritto comunitario

1.8. Diritto internazionale

1.9. Aspetti di drafting dei testi normativi

 

2.        Diritti e doveri dei cittadini

 

2.1. Il principio di eguaglianza

2.2 Diritti inviolabili

2.3. Libertà personale

2.4. Autonomia dei privati

2.5. Libertà religiosa

2.6. Libertà di informazione

2.7. Prestazioni patrimoniali imposte

2.8. Diritto di azione e di difesa. Giusto processo

2.9. Pene e misure di sicurezza.

2.10. Tutela della famiglia, della maternità e del minore

2.11. Tutela della salute

2.12. Diritto al lavoro e giusta retribuzione

2.13. Previdenza e assistenza

2.14. Iniziativa economica privata

2.15. Proprietà

2.16. Accesso alle cariche elettive

2.17. Voto degli italiani all’estero

2.18. Tributi

 

2.        Ordinamento della Repubblica

 

3.1. Il parlamento

3.2. La necessità di copertura finanziaria (art. 81, comma 4, Cost.)

3.3. Pubblica amministrazione e pubblico impiego (art. 97 Cost.)

3.4. Consiglio superiore della magistratura

 

4. La riforma del Titolo V

 

4.1. Considerazioni introduttive

4.2. L’autonomia statutaria

4.3. Gli organi della regione

4.4. La potestà legislativa regionale

4.4.1. La possibilità per lo Stato di attrarre competenze legislative al di fuori dell’art.117, comma 2, in nome del principio di sussidiarietà

4.4.2 Rapporti tra legge statale e legge regionale

4.4.3. La definizione delle materie: aspetti generali

4.4.4. La definizione delle materie: l’art.117, comma 2

4.4.5. La potestà legislativa concorrente (art.117, comma 3)

4.4.6. La potestà legislativa regionale residuale (art.117, comma 4)

4.4.7. Le competenze delle regioni a statuto speciale (art.10 legge cost. 3/2001)

4.4.8. Diritto comunitario e competenze regionali

4.4.9. Regolamenti governativi e competenze regionali (art.117, comma 6)

4.4.10. Il potere estero (art.117, comma 9)

4.4.11. Le funzioni amministrative

4.4.12. L’autonomia finanziaria

4.4.13. Il potere sostitutivo

4.4.14. Le modifiche territoriali

 

La giustizia costituzionale nel 2003

 

Osservazioni generali

 

Nel corso del 2003 la Corte ha tenuto 39 adunanze, distribuite in 17 udienze pubbliche e 22 camere di consiglio. Ha emesso nel complesso 382 decisioni, 134 sentenze e 248 ordinanze (che rappresentano, rispettivamente, il 35% e il 65% del totale), definendo 609 giudizi.

La Corte ha operato nella sua composizione completa, costituita da 15 giudici.

In un solo caso (sentenza 116) si riscontra la mancata coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore della pronuncia.

Le decisioni hanno riguardato per il 65,18% giudizi in via incidentale, per il 14,92% giudizi in via principale, per il 6,02% conflitti tra Stato e regioni, per l’11,51% conflitti tra poteri dello Stato, per l’1,57% giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo. Tre ordinanze sono di correzione di errori materiali.

Lo spazio assunto dal giudizio principale risulta più evidente considerando esclusivamente il numero delle sentenze. Infatti, su un totale di 134 sentenze, il 40,29% è emesso nel giudizio incidentale, il 35,92% nel giudizio principale, il 13,43% nei conflitti tra Stato e regioni, il 5,22% nei conflitti tra poteri dello Stato, il 4,47% nel giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo.

Comparando questi dati con quelli degli ultimi anni risulta che, in un contesto caratterizzato dalla diminuzione del numero totale delle pronunce (erano state 471 nel 1999, 592 nel 2000, 447 nel 2001, 535 nel 2002), il rapporto tra ordinanze e sentenze, pur rimanendo in linea con la tendenza, presente fin dalla metà degli anni ’90, alla progressiva riduzione del numero delle sentenze (nel triennio 1999-2001 le sentenze hanno costituito il 31,85% del totale delle decisioni, mentre nel 2002 sono state il 25,23%), vede una netta ripresa della percentuale delle sentenze, che non pare imputabile al giudizio incidentale (nel cui ambito le sentenze rappresentano nel 2003 il 21,68%, a fronte di una media del triennio 1999-2001 del 24,37% e del 20% nel 2002).

L’incremento percentuale delle sentenze si collega essenzialmente alla riduzione del peso del giudizio incidentale, e alla crescita di quello degli “altri giudizi”, nel cui ambito la quasi totalità delle pronunce è rappresentata da sentenze.

Anche qui, può aiutare una comparazione diacronica.

Le pronunce emesse nel giudizio incidentale, limitandosi a considerare i dati successivi al periodo del c.d. “smaltimento dell’arretrato” (seconda metà degli anni ’80), hanno oscillato, nel periodo 1987-2001, tra il 76,84% (nel 1988) e il 90,04% (nel 1987), rappresentando mediamente oltre i 4/5 di tutte le decisioni della Corte (l’84,29% nel 2002). Nel giudizio principale, la percentuale media è stata del 7,17%, con oscillazioni che vanno dal 2,76% del 1998 all’11,14% del 1988, mentre nel 2002 ci si è attestati sul 5,6%. Quanto ai conflitti Stato-regioni, anche qui, a fronte di una media di circa il 5% si sono registrate notevoli oscillazioni, dal 2,19% del 2000 all’11,06% del 1988 (il 2,24% nel 2002). Circa i conflitti tra poteri, la media di tutto il periodo è intorno al 6%, ma si registra una crescita pressoché costante (8% nel triennio 1999-2001, 7,28% nel 2002). Le percentuali riguardanti le pronunce sull’ammissibilità del referendum abrogativo sono meno facilmente inquadrabili in tendenze della giustizia costituzionale, dipendendo da vicende politiche, ciascuna delle quali presenta caratteri a sé.

L’attività della Corte nel corso del 2003 è stata quindi dedicata, per larga parte, al contenzioso Stato-regioni (cui si riferisce quasi il 50% delle sentenze, se si sommano i dati del giudizio principale e del conflitto tra enti). Tra le due grandi funzioni che caratterizzano gli organi della giustizia costituzionale (e che ne hanno connotato, storicamente, l’origine), ovvero quella di arbitraggio della ripartizione delle competenze e quella di difesa costituzionale delle libertà, prevale, forse per la prima volta nella storia della Corte costituzionale italiana, la funzione arbitrale.

Il merito delle decisioni rispecchia pienamente il grande rilievo, anche qualitativo, assunto dal giudizio sui rapporti tra Stato e regioni.

Infatti, come si vedrà, le pronunce relative ai “diritti e doveri dei cittadini”, che sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, conseguenza del giudizio incidentale, tendono a collocarsi nella linea di sviluppo di giurisprudenza sperimentata e consolidata.

È il campo dei rapporti Stato-regioni quello in cui si possono rintracciare le maggiori novità. La riforma del Titolo V, realizzata con la legge costituzionale 3/2001, ha messo la Corte di fronte a norme costituzionali “nuove di zecca”, chiamandola a una complessa opera di interpretazione, nell’ambito della quale un ausilio limitato ha fornito la precedente giurisprudenza.

Nel corso del 2002 la maggior parte delle decisioni in questo settore aveva riguardato ricorsi promossi nella vigenza del vecchio Titolo V, o problemi di diritto intertemporale, collegati al sopravvenire del nuovo parametro costituzionale, in assenza, tra l’altro, di disposizioni transitorie. Ė invece nel 2003 che si affronta decisamente il merito delle questioni. Definendo il riparto delle competenze, peraltro, la Corte è in molti casi chiamata ad affrontare problematiche relative a diritti fondamentali: basti pensare al tema della tutela della salute, alla disciplina delle comunicazioni, alla tutela dell’ambiente, alla determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali. D’altra parte, non è questo un fenomeno sorprendente, in quanto le più antiche esperienze di giustizia costituzionale (a partire da quella degli Stati Uniti) testimoniano che dietro controversie che si configurano formalmente come conflitti di competenza, spesso si celano questioni relative alla garanzia dei diritti.

Quanto alle questioni pervenute alla Corte nel corso del 2003, si tratta di ben 1196 ordinanze che promuovono giudizi incidentali, di 98 ricorsi in via principale, di 15 ricorsi che promuovono conflitti tra enti, di 22 ricorsi che promuovono conflitti tra poteri dello Stato (cui vanno aggiunti 26 ricorsi ancora da delibare in sede di giudizio di ammissibilità) e di un giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo. Un esame delle ordinanze di rimessione mostra, peraltro, che la maggior parte (ben il 56,35%, pari a 674 ordinanze) pone questioni relative alla nuova disciplina dell’immigrazione, spesso identiche. Il 13,55% delle questioni, inoltre, riguarda il processo penale e il 5,43% il nuovo codice della strada. Volendo, su tale base, allungare uno sguardo prospettico sul 2004, pertanto, pare di poter affermare che anche nell’anno in corso la maggior parte dell’attività della Corte sarà dedicata alla definizione dei rapporti Stato-regioni, in piena continuità con quanto avvenuto nel 2003.

 

I. Il giudizio sulle leggi

 

1. Il giudizio in via incidentale

 

1.1. Considerazioni introduttive

 

Nel 2003 la Corte costituzionale ha emesso 249 decisioni nel giudizio in via incidentale, pari a circa il 65% del totale.

Si tratta della cifra più bassa mai riscontrata. Come si è detto, nel periodo 1987-2001, esse hanno oscillato tra il 76,84% (nel 1988) e il 90,04% (nel 1987), rappresentando mediamente oltre i 4/5 di tutte le decisioni della Corte (l’84,29% nel 2002).

54 sono sentenze (pari al 21,68%), mentre 195 sono ordinanze (78,32%). I dati confermano la tendenza alla riduzione del numero delle sentenze rispetto a quello delle ordinanze presente ormai dalla metà degli anni ‘90: ad esempio nel triennio 1999-2001 nel giudizio incidentale soltanto il 24,37% delle decisioni ha assunto la forma della sentenza (con un picco negativo nel 2001, ove si è scesi sotto la soglia del 20%). Sempre più frequenti sono le ordinanze che affrontano nel merito questioni sollevate per la prima volta, esaminate in camera di consiglio in assenza di parti costituite, dichiarandone, con ampiezza di argomentazioni, la manifesta infondatezza.

Merita di sottolineare che persiste, in alcuni casi, un fenomeno già riscontrato in passato, ovvero il ritardo, a volte enorme, con il quale i giudici, specie quelli tributari, trasmettono le ordinanze alla Corte: nella questione decisa con l’ordinanza 57, l’ordinanza di rimessione, emessa il 4 maggio del 1994, è stata trasmessa soltanto nel 2002! A differenza di quanto accaduto in altre occasioni, in questo caso la Corte non ha censurato l’operato del rimettente.

 

1.2. La nozione di “giudice” e di “giudizio”

A proposito della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, nel corso del 2003 meritano segnalazione le questioni proposte da un notaio e da un consiglio comunale. La questione sollevata da un notaio, chiamato a redigere un atto pubblico di donazione, è stata dichiarata inammissibile per la impossibilità di ricondurre la funzione notarile alla giurisdizione, in quanto è da essa assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione. In tale occasione la Corte ha precisato che “le considerazioni del notaio rimettente circa la difficoltà in cui verserebbe il soggetto privato, interessato ad adire la Corte costituzionale per sottoporre a essa il dubbio di costituzionalità su norme limitative dell'autonomia negoziale, quando – come nella specie – sia previsto a pena di nullità che l'atto sia ricevuto in forma pubblica dal notaio, si risolvono in critiche di merito alla scelta contenuta nell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ha escluso l'azione diretta d'incostituzionalità” (ordinanza 52). La questione sollevata da un consiglio comunale in sede di convalida degli eletti è stata dichiarata inammissibile (ordinanza 78) sulla base di consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza 93/1965). Ammissibile è stata pacificamente dichiarata, sulla base della precedente sentenza 376/2001, la questione sollevata da un collegio arbitrale (ordinanza 11).

 

1.3. Rapporto tra giudizio di costituzionalità e giudizio a quo

 

L’autonomia del giudizio di costituzionalità dal giudizio a quo, prevista dall’art.22 delle norme integrative, è stata ribadita nell’ordinanza 270: “il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato”.

 

1.4. Il carattere concreto del giudizio incidentale. La rilevanza

 

Rigoroso è il controllo della Corte sulla motivazione dell’ordinanza di rimessione, al fine di difendere il carattere incidentale del giudizio e la sua natura concreta. Così, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione che “esaurisce immediatamente il petitum del processo principale”, in quanto “la questione di legittimità costituzionale si presenta, … impropriamente, come azione diretta contro la norma censurata, in quanto l'eventuale pronunzia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sé e ad esaurire la tutela richiesta nel giudizio principale al rimettente, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice a quo per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente”. La questione, pertanto, è stata ritenuta carente del carattere di incidentalità, “il quale necessariamente presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la proposizione della questione stessa” (ordinanza 175).

Numerose sono le ordinanze di manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza (riguardanti, in diversi casi, la “scarsa chiarezza e incompletezza nella descrizione della fattispecie”: tra le molte, v. ad esempio l’ordinanza 305). Rientra in questa ipotesi la omessa considerazione, da parte del giudice, di norme che abbiano inciso su quella impugnata (ordinanza 40), eventualmente abrogandola (ordinanza 144). La Corte ribadisce che “lo scrutinio di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme abrogate prima della rimessione della questione è possibile solo a condizione che si dia conto delle ragioni per le quali tale scrutinio mantiene la sua rilevanza nel giudizio principale” (sentenza 104).

In altri casi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza, realizzando, quindi, un controllo sul giudizio di rilevanza svolto dal giudice, sia pur limitato alla evidenza, cosa che viene riscontrata nei casi in cui la questione è sollevata dopo che la norma censurata ha già trovato applicazione nel giudizio (ordinanza 215). Manifestamente inammissibili, secondo consolidati orientamenti, sono dichiarate anche le questioni meramente ipotetiche o astratte (ordinanze 129 e 147).

 

1.5. La non manifesta infondatezza

 

Quanto alla non manifesta infondatezza, è stata ribadita la necessità di una autonoma motivazione in proposito, con la conseguente inammissibilità di questioni motivate per relationem ad altre ordinanze che sollevano la stessa questione (ordinanze 60 e 335) o attraverso il mero richiamo all’eccezione svolta da una parte (ordinanze 66 e 118).

 

1.6. La determinazione del thema decidendum da parte del giudice a quo

 

Il giudice deve indicare in maniera univoca e chiara la questione sollevata, facendo propria una scelta interpretativa: questioni perplesse, ancipiti, prospettate in forma alternativa, sono state dichiarate inammissibili (ordinanze 34, 128, 159 e 299). “Il generico richiamo, nell'ordinanza di rimessione, a norme collegate da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, comporta l'inammissibilità della questione, dal momento che tale individuazione costituisce il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità” (ordinanza 85). La Corte, peraltro, non rifiuta di circoscrivere l’oggetto della questione, quando ciò possa avvenire sulla base della motivazione dell’ordinanza di rimessione (ordinanza 14; sentenza 185). Si è ritenuto altresì che l’erronea indicazione di disposizioni censurate, dovuta a mero errore materiale, non sia tale da determinare l’inammissibilità della questione (tenuto conto, tra l’altro, che l’indicazione dell’articolo richiamato erroneamente non appariva nel caso di specie necessaria ai fini della prospettazione della questione) (sentenza 275). Non osta, poi, all'individuazione della norma censurata l’errore materiale contenuto solo nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sentenza 325).

 

1.7. L’oggetto del giudizio. Il trasferimento della questione

 

Quanto all’oggetto del giudizio, la Corte ha ribadito (risolvendo un conflitto tra enti: sentenza 302) che i regolamenti di delegificazione non hanno valore di legge e come tali non sono soggetti al giudizio sulle leggi (sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme secondarie, v. anche ordinanza 145 e sentenza 212). Peraltro, sempre riguardo alla delegificazione, se i giudici rimettenti reputano che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme legislative anteriori, la Corte ha ritenuto di potersi pronunciare su queste ultime, in quanto ancora in vigore (sentenza 239).

In un caso in cui il vizio denunciato derivava non dalla norma, ma da sue modalità applicative, contenute in norme subprimarie, sottratte al controllo della Corte, ma sindacabili dal giudice competente per il merito, la questione è stata dichiarata non fondata (sentenza 105).

In alcuni casi la Corte ha effettuato il trasferimento della questione dalla disposizione censurata ad altra che la riproduce, contenuta in un testo unico, sopravvenuto dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione (ordinanza 299). Il trasferimento è stato effettuato anche quando l’abrogazione della norma, e la sua trasposizione nel testo unico, erano avvenute precedentemente all’ordinanza di rimessione. Non si ritiene necessariamente, in tale ipotesi, di essere di fronte a una erronea ricostruzione del quadro normativo, da cui consegua la manifesta inammissibilità della questione (sentenza 304, ordinanza 328).

Peraltro, la Corte non ha trasferito la questione, pronunciandosi sulla norma originariamente sottoposta al suo giudizio, qualora questa sia stata sostituita da una norma successiva che non è stata ritenuta rilevante in quanto “l’intervento legislativo non ha modificato la disciplina censurata”, limitandosi a recepire il contenuto di sentenze della Corte costituzionale relativamente a profili diversi da quello in discussione (sentenza 135). Il trasferimento non è stato operato neppure alla norma che proroga l’efficacia della disposizione censurata, in quanto il giudice deve comunque fare applicazione della disciplina vigente nel momento in cui ha sollevato la questione, la cui eventuale illegittimità costituzionale travolgerebbe le successive proroghe (sentenza 310).

 

1.8. Il parametro del giudizio

 

Circa la determinazione del parametro del giudizio, non si registrano novità. È da segnalare un accenno relativo alla possibilità di invocare a parametro, nel giudizio incidentale, norme comunitarie. La Corte, trattandosi in quel caso di giudizio principale, afferma di poter prescindere “dal problema più generale, che investe ora l'interpretazione dell'art. 117, primo comma, Cost., se ed entro quali limiti l'ipotesi di contrasto di una norma interna con l'ordinamento comunitario sia idonea a radicare la competenza del giudice delle leggi” (sentenza 303). Nell’unico giudizio incidentale del 2003 avente ad oggetto norme regionali anteriori alla riforma del Titolo V (sentenza 227), la Corte non ha affrontato il problema del mutamento del parametro, trattandosi di norme di regione speciale in una materia, la caccia, nella quale già una precedente decisione (536/2002) aveva precisato il permanere del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (in caso contrario, secondo la giurisprudenza anteriore, se ne sarebbe dovuta dichiarare la inammissibilità, essendo questione sollevata dopo il sopravvenire del nuovo Titolo V).

 

1.9. L’intervento dei terzi nel giudizio incidentale

 

La Corte ha ribadito l’inammissibilità dell’intervento di soggetti non “parti nel giudizio a quo al momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione e [privi di] un interesse qualificato ad intervenire che possa dirsi immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (sentenza 227; così anche sentenze 26, 341 e 346). Si è precisato altresì che non rileva il fatto che i soggetti che chiedono di intervenire abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte, poiché l’intervento “si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale” (ordinanza 179).

Circa i poteri delle parti, la Corte ha ribadito che “non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze” (ordinanza 174).

 

1.10. Ambito delle conoscenze acquisibili dalla Corte

 

La Corte afferma che non può essere eccepita (nella specie da parte dell’Avvocatura generale dello Stato) l’irrilevanza di una questione sulla base di documentazione, non delibata dal giudice a quo, “acquisita al di fuori delle forme previste per il processo costituzionale, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” (ordinanza 287: si trattava di note, relative al giudizio a quo, allegate dall’Avvocatura generale dello Stato al suo atto di costituzione).

 

1.11. Interpretazione conforme a Costituzione, diritto vivente, potere interpretativo dei giudici

 

Un aspetto caratterizzante molte decisioni rese in via incidentale nel 2003 è il tentativo della Corte di distinguere il suo ruolo da quello dei giudici comuni nella garanzia della costituzionalità dell’ordinamento.

La Corte ha ribadito la centralità dell’interpretazione conforme alla Costituzione come compito dei giudici: essa riafferma il principio, già più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (sentenza 301). La Corte sottolinea, ad esempio, che “eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione” (sentenza 198). La questione è stata dichiarata inammissibile (o manifestamente inammissibile) qualora il giudice rimettente non abbia tentato l’interpretazione conforme (ordinanza 279), anche se si sia richiamato a un diritto vivente contrario, dal quale abbia ritenuto di non poter prescindere (ordinanza 229), tanto più quando un’interpretazione idonea a fugare il dubbio di costituzionalità fosse rintracciabile nella giurisprudenza (ordinanza 348), specie in quella della Cassazione (ordinanze 19, 107, 244). Si ribadisce che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta (ordinanza 19), cosicché una questione può essere dichiarata manifestamente inammissibile soltanto perché, a fronte di una disposizione alla quale “secondo larga parte degli interpreti” potrebbe essere data interpretazione conforme a Costituzione, senza necessità di un intervento della Corte, “il rimettente omette qualsiasi motivazione circa l'impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione” (ordinanza 208).

La Corte ritiene che sia fatto un uso “improprio” della questione di costituzionalità quando il rimettente chieda essenzialmente un avallo a una sua interpretazione della disposizione impugnata (“per renderla conforme a Costituzione”, ma, più precisamente, al fine di preservare la stessa in vista del futuro giudizio di appello o di Cassazione; si afferma in modo netto “l’estraneità di siffatta finalità alla logica del giudizio incidentale”: ordinanza 155; sentenza 229, ordinanza 289).

Alla conclusione circa un improprio utilizzo della questione di costituzionalità si giunge anche nel caso in cui il rimettente afferma di voler far propria l’interpretazione della disposizione conforme a Costituzione proposta dalla Corte con una sentenza interpretativa di rigetto, ma si trovi in ciò ostacolato da un “diritto vivente” (o, quantomeno, da un indirizzo giurisprudenziale uniforme) di senso opposto, sollevando perciò su tale indirizzo la questione: il giudizio di costituzionalità, in questo caso, è attivato dai rimettenti, secondo la Corte, per “ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta”, utilizzando quindi “in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile” (ordinanza 109).

Diverso è il caso in cui sia il giudice del rinvio a sollevare questione, sostenendo di essere consapevole della astratta possibilità di non sollevare questione, ma di essersi indotto a farlo onde sottrarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, al quale era vincolato. Qui la Corte non rileva un uso improprio della questione di costituzionalità: essa afferma però che “nelle ipotesi in cui i principî costituzionali vengano invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità ed evitarne l'applicazione, la motivazione della rilevanza della questione deve essere particolarmente rigorosa”, al fine di mostrare la necessità di una sentenza di accoglimento per conferire effettività ai principi costituzionali; cosa che il giudice non avrebbe fatto nel caso di specie (ordinanza 151).

Da segnalare particolarmente è una decisione emessa in un giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali: a seguito di un contrasto riscontrato tra una propria sentenza e una decisione interpretativa della Corte, il giudice rimettente chiedeva una pronuncia caducatoria. La questione è dichiarata manifestamente inammissibile, poiché “l'ordinanza delle sezioni unite, oltre ad apparire perplessa (in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l'infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce ad un laconico ‘forse’), si chiude con l'esplicito invito alrispetto delle reciproche attribuzioni’, come se a questa Corte fosse consentito affermare i principî costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione” (ordinanza 243).

 

1.12. Le decisioni interpretative di rigetto

 

Quanto alla tipologia delle decisioni, poche sono quelle interpretative di rigetto. Ad esempio, con la sentenza 198 la Corte ha invitato il giudice ad abbandonare l’interpretazione meramente letterale per ricorrere a quella analogica (in assenza di diritto vivente), in nome del principio di supremazia della Costituzione. Con la sentenza 233 il rimettente è sollecitato ad accogliere una interpretazione opposta a quella da cui muove, in quanto, tra l’altro, il supposto diritto vivente contrario è stato disatteso dalla stessa Corte di cassazione con pronunce successive alla ordinanza di rimessione.

 

1.13. Le decisioni di accoglimento, le decisioni manipolative, l’inammissibilità per discrezionalità del legislatore, l’illegittimità consequenziale

 

Tra le sentenze di incostituzionalità, oltre a quelle di accoglimento semplice si segnalano decisioni di tipo additivo, sostitutivo o di accoglimento parziale. Deve sottolinearsi l’assenza di sentenze additive di principio, almeno nella tipica forma di pronunce che, nella motivazione, contengono un’esplicita affermazione dei ruoli affidati rispettivamente al legislatore e ai giudici nell’attuazione del principio medesimo.

A fronte di una omissione incostituzionale la Corte ha utilizzato la sentenza additiva (169, 211, 253, 262, 275, 345, 350) ovvero la inammissibilità, quando l’integrazione dell’ordinamento richiederebbe l’esercizio di poteri normativi discrezionali (sentenze 2, 33, 332, ordinanza 76). In particolare, si è detto che la Corte “ben può estendere l'ambito di applicazione di una norma quando, in relazione al valore costituzionale tutelato, lo esiga, secondo il criterio della ragionevolezza, la ratio della norma stessa” (sentenza 275). Al contrario, si ritiene di non poter adottare una pronuncia additiva, finalizzata a circoscrivere la portata di una norma ad alcune situazioni, quando “potrebbero esistere altri casi in cui quella ratio [limitatrice] ricorra ugualmente: ma la loro identificazione resta riservata al legislatore, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali” (sentenza 332).

La presenza di una norma incostituzionale, la cui cancellazione pura e semplice potrebbe comportare un inammissibile vuoto fino all’intervento del legislatore, ha determinato o sentenze sostitutive (sentenze 104 e 301), oppure per un accoglimento parziale (sentenze 148, 149,185, 239, 360). Talora la Corte ha individuato nella motivazione un principio orientativo per il legislatore, senza porlo però nel dispositivo, evitandone così l’applicazione diretta da parte dei giudici (sentenza 360).

In un’unica decisione si è fatto uso dell’art. 27 della legge 87/1953, in riferimento a una norma analoga a quella dichiarata incostituzionale (sentenza 169). Peraltro la Corte ha affermato, proprio sulla base della disciplina contenuta nell’art. 27, la palese infondatezza della tesi che vorrebbe “non più operante una norma” soltanto perché analoga ad altra, già dichiarata incostituzionale (sentenza 306).

 

1.14. Moniti al legislatore

 

La “opportunità” (o l’“auspicio”) di una nuova disciplina della materia (in un caso, il risarcimento del danno da parte del vettore marittimo, in un altro il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, in un altro ancora il procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti) è fatta presente in decisioni che pure dichiarano l’infondatezza delle questioni (sentenze 71, 346 e 264). Un “invito” al legislatore, affinché impieghi formule più precise nella determinazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione è presente nella ordinanza 134.

La Corte, poi, ha affermato di “non poter omettere” di rilevare ancora una volta l’inerzia del legislatore nel campo delle misure di sicurezza “caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche” (sentenza 253).

Un vero e proprio monito al legislatore è contenuto nella sentenza 310, nella quale, pur riconoscendosi l’infondatezza delle censure avanzate avverso le norme che prevedono la sospensione della procedura esecutiva per il rilascio di immobili, si afferma che tale procedura “non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità”. La Corte ha aggiunto che “non si intende con ciò negare che il legislatore debba farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l'onere [del mancato rilascio] in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”.

 

1.15. La restituzione degli atti al giudice a quo

 

Le decisioni di restituzione degli atti al giudice rimettente nell’anno in esame sono 18, tutte motivate sulla base di jus superveniens. In alcuni casi lo jus superveniens è costituito da una decisione di accoglimento parziale della Corte (ordinanze 7, 20, 184, 236, 316, 321, 344), più frequentemente da un cambiamento del quadro normativo. Una ordinanza di restituzione degli atti (ordinanza 62) affronta il tema della “doppia pregiudizialità”, costituzionale e comunitaria: la restituzione atti consegue al sopravvenire della pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, che ha “esaminato e risolto la questione della conformità all'ordinamento comunitario della norma statale di cui il rimettente denuncia l'illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo dal medesimo censurato”. La Corte ribadisce che “i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale”.

Una precisazione sui caratteri della restituzione degli atti è contenuta nella sentenza 333, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione risollevata da un giudice (dopo la restituzione atti) sulla norma sopravvenuta. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il rimettente avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizione abrogata: a fronte “di jus superveniens direttamente attinente la normativa oggetto di censura, la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione [riguardo alla norma originariamente censurata] spetta al giudice a quo…il provvedimento di restituzione degli atti risponde appunto all'unico fine di consentire tale necessaria valutazione”.

 

1.16. Il giudicato costituzionale

 

Inammissibili sono dichiarate le questioni dirette a censurare precedenti decisioni della Corte. Ciò vale sia per quelle relative all’enunciato normativo risultante da una sentenza, rispetto al quale si chiede venga ripristinata la norma annullata (ordinanza 9), sia per quelle che ripropongono, in termini identici, altra questione sollevata dallo stesso rimettente nello stesso giudizio e dichiarata inammissibile per vizi non sanabili. Al riguardo, la Corte riafferma che “in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione” (ordinanza 63).

Infine, si può segnalare la sentenza 211, con la quale è dichiarata incostituzionale la norma di un testo unico (art. 159, commi 2, 3 e 4 d.lgs. 267/2000) che riproduce altra norma (art. 113 d.lgs. 77/1995) già dichiarata incostituzionale (con sentenza 69/1998), senza che alcun riferimento sia contenuto, né nell’ordinanza di rimessione, né nella sentenza della Corte, all’eventuale violazione del giudicato costituzionale.

 

2. Il giudizio in via principale

 

2.1. Considerazioni introduttive. Il sopravvenire del nuovo Titolo V

 

Nel corso del 2003 la Corte ha emesso 57 decisioni nell’ambito di giudizi in via principale: 48 sentenze e 9 ordinanze. Con queste ultime (in due casi pronunciate a seguito di camera di consiglio: ordinanze 339 e 357) si dichiara estinto il ricorso per rinuncia (ordinanze 67, 230, 281, 342, 357, 382) o cessata la materia del contendere (per mutamento del quadro normativo: ordinanze 15 e 292; per promulgazione parziale con omissione delle norme impugnate di una legge siciliana: ordinanza 339; peraltro, la cessazione della materia del contendere, per i due medesimi motivi è dichiarata in altri casi con sentenza: sentenze 334 e 351).

32 decisioni sono pronunciate su ricorsi statali, 25 a seguito di ricorsi regionali. Si conferma, con una decisa accentuazione, un trend crescente già verificatosi negli anni precedenti, che assume maggiore rilievo se si passa dal valore assoluto a quello percentuale, raggiungendo, con il 14,92% sul totale delle pronunce dell’anno, la cifra più alta mai toccata (si pensi che, ad esempio, nel triennio 1993-1995, era stato toccato il livello massimo con il 9,3%; nel 2002, la percentuale era stata del 5,6%).

16 decisioni riguardano questioni sollevate nella vigenza del vecchio Titolo V, 12 su ricorso regionale e 4 su ricorso statale. In quest’ultimo caso, si tratta di ricorsi del Commissario dello Stato avverso leggi regionali siciliane, gli unici che non siano divenuti improcedibili in conseguenza della modifica dell’art. 127 (la improcedibilità dei ricorsi governativi, nel caso delle regioni ordinarie, era stata affermata dalla sentenza 17/2002, cui hanno fatto seguito altre decisioni, relative alle singole regioni speciali). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni nella vigenza del vecchio Titolo V sono risolte, secondo una giurisprudenza ormai costante a partire dalla sentenza 376/2002, “alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri” (così le sentenze 28, 37, 91, 92, 93, 96, 103,186, 197, 221, 308, 334). “La Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di tutela delle rispettive attribuzioni” (sentenza 28).

Qualora, poi, le norme statali impugnate non abbiano prodotto effetti, si dichiara la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in nome del principio di continuità. A partire dalla citata sentenza 376/2002, infatti, la Corte ha espressamente escluso la sopravvenuta illegittimità costituzionale delle norme preesistenti alla riforma, affermando che esse restano in vigore fino a quando non vengono sostituite da nuove norme, dettate dall’autorità competente nel nuovo sistema (così sentenze 196 e 197).

Un caso particolare è quello di un decreto-legge emesso e impugnato nel contesto del precedente sistema di riparto delle competenze, cui si è sostituita, dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, una legge di conversione non impugnata. La questione è dichiarata inammissibile, poiché le norme del decreto-legge non hanno trovato applicazione: in assenza si qualsiasi effetto lesivo nei confronti delle regioni si determina una carenza di interesse sopravvenuta. Non si è ritenuto possibile trasferire la questione alle norme della legge di conversione, in quanto ciò sarebbe dovuto avvenire in riferimento a parametri nuovi: si sarebbe trattato, così, di una “questione diversa rispetto a quella originariamente sollevata, che avrebbe pertanto dovuto essere promossa nei termini di cui al nuovo art. 127” (sentenza 228).

 

2.2.L’impugnativa di “leggi statutarie” delle regioni speciali

 

Nel periodo in esame, la Corte è stata chiamata a giudicare (sentenza 49) la legittimità costituzionale di una legge statutaria della regione Valle d’Aosta. Si tratta di un ricorso di tipo preventivo, previsto da questo come dagli altri statuti speciali a seguito della legge cost. 2/1999, non dissimile da quello di cui all’art. 123 Cost., in riferimento agli statuti delle regioni ordinarie. Nel caso di specie, successivamente alla proposizione del ricorso la legge impugnata, decorso il termine per la richiesta di referendum, è stata promulgata e pubblicata. Con la conseguenza che il giudizio della Corte si è trasformato da preventivo in successivo.

 

2.3. La “scissione dei ricorsi”

 

Una novità processuale riscontrabile nell’anno è costituita dalla “scissione dei ricorsi”: all’interno di un unico ricorso si individuano questioni relative a materie omogenee, da essere decise con separate decisioni. “Il ricorso, uno nella forma, è plurimo nel contenuto. Esigenze di omogeneità e univocità della decisione inducono a distinguere le materie e a procedere, quindi, alla decisione separata di ciascuna questione o gruppo di questioni”(sentenza 201). In questi casi, il dispositivo della pronuncia si presenta preceduto dalla formula “riservata ogni decisione sulla questione ecc. (così sentenze 201, 300, 313, 361, 362, 363, 370, 376, 377, 378; v. anche la sentenza 331, che definisce l’ultima delle questioni sollevate dal ricorso già oggetto delle sentenze 201 e 313).

 

2.4. I soggetti ricorrenti

 

Quanto ai soggetti legittimati a proporre ricorso in via principale, la Corte ribadisce, anche dopo la riforma del Titolo V, che tra essi non sono compresi gli enti locali (nella specie il comune). L’art. 127, infatti, affida, “con formulazione dal tenore inequivoco”, la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali alla regione, “né è sufficiente l'argomento sistematico invocato dal ricorrente per estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali” (il ricorrente comune di Vercelli aveva sostenuto che “la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ha attribuito direttamente ai comuni potestà amministrative e normative che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e nel giudizio per conflitto di attribuzione”: sentenza 303).

 

2.5. L’intervento dei terzi nel giudizio principale

 

Inammissibile è stato dichiarato, conformemente a una giurisprudenza costante, l’intervento in giudizio di soggetti terzi interessati alla decisione. In un caso, la motivazione si limita a rilevare il carattere tardivo dell’intervento (sentenza 226), mentre negli altri, indipendentemente dalla eventuale tardività, si ribadisce che “nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse” (così sentenza 49; v. anche sentenze 226, 303, 307, 315 e 338).

 

2.6. La genericità e la sufficienza del ricorso

 

Riguardo ai caratteri del ricorso, viene ribadito che questo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, quanto ad oggetto, parametro, motivazione delle censure, determinandosi in caso contrario la inammissibilità (sentenze 213, 222, 242, 303): alla Corte spetta l’unico compito di “giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l'oggetto e i limiti” (sentenza 313). Ė ammissibile altresì la questione promossa sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili: “a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale - il giudizio in via principale (soggetto a termini di decadenza, in quanto processo di parti, svolto a garanzia di posizioni soggettive dell'ente ricorrente) può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative, e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose” (sentenza 228).

 

2.7. L’impugnazione di un’intera legge

 

L’impugnazione di una intera legge, se solitamente è inammissibile per genericità delle censure (sentenza 94), è invece ammissibile quando la legge ha un contenuto specifico ed omogeneo (sentenza 359).

 

2.8. La determinazione dell’oggetto del ricorso nella delibera del Consiglio dei ministri

 

L'oggetto dell'impugnazione deve essere definito dal ricorso in conformità alla decisione governativa, con la conseguenza che sono inammissibili le questioni sollevate nei confronti di disposizioni che il governo (sulla base di quanto risulta dal verbale del consiglio dei ministri e, ove da questo richiamata, della relazione del ministro per gli affari regionali) non ha deliberato di impugnare (sentenze 315 e 338).

 

2.9. Il parametro del giudizio

 

La Corte ha ritenuto, conformemente alla propria precedente giurisprudenza, che il parametro possa essere costituito anche da una direttiva comunitaria. Infatti,“nei giudizi di impugnazione deve essere tenuto fermo l'orientamento già espresso da questa Corte…, secondo il quale il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione soprattutto quando una esplicita clausola legislativa di salvaguardia del diritto comunitario renda, come nella specie, manifestamente insussistente il denunciato contrasto” (sentenza 303).

 

2.10. La “parità delle armi” tra Stato e regioni dopo la riforma del Titolo V

 

Un problema molto dibattuto dopo la riforma del Titolo V è stato quello della “parità delle armi” tra Stato e regioni nel giudizio principale, sotto il profilo dei vizi denunciabili.

Per quanto riguarda l’interesse a ricorrere delle regioni, la Corte ha avuto occasione di ribadire, riferendosi ad una questione sollevata nella vigenza del vecchio Titolo V, che la violazione dell’art. 97 Cost., sotto il profilo della valutazione di efficienza ed economicità, da parte di una legge statale, è “estranea all’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promuovibile dalla regione”(sentenza 96). Riguardo, poi, ad una questione sollevata, per eccesso di delega, in riferimento al nuovo titolo V, la Corte ha confermato la propria precedente giurisprudenza, secondo la quale “nel giudizio promosso in via principale il vizio di eccesso di delega può essere addotto solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni o province autonome ricorrenti” (sentenza 303).

Quanto alla questione se, ai sensi del nuovo art. 127, lo Stato possa dedurre come parametro violato qualsiasi norma costituzionale, ovvero solo quelle concernenti il riparto delle competenze legislative, la Corte, dopo un primo cenno contenuto nella sentenza 94, esprime una posizione netta con la sentenza 274 (richiamata successivamente dalla sentenza 312, nella quale lo Stato invoca a parametro, legittimamente secondo la Corte, l’art. 21 Cost.).

Per affermare che, “pur dopo la riforma, lo Stato pu impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale, la Corte, oltre al dato letterale, richiama quello sistematico, rilevando che, nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonch dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potest legislative (art. 117, comma 1) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unit giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, comma 2). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto lo Stato, appunto avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento. Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i comuni, le citt metropolitane e le province (diverse da quelle autonome) non hanno potest legislativa.

 

2.11. Il permanere del peculiare meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane

 

Dopo la riforma del Titolo V, era stata messa in dubbio la permanente efficacia del meccanismo di impugnazione delle leggi siciliane previsto dall’art. 28 dello statuto speciale: ritenendo che il nuovo procedimento dell’art. 127 garantisca alla Sicilia un maggior margine di autonomia, l’art. 10 della legge costituzionale 3/2001 avrebbe imposto di dichiarare improcedibili i ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V contro le leggi siciliane, così come già avvenuto riguardo ad altre regioni speciali nel corso del 2002 (ordinanze 65 e 377/2002, sentenze 408 e 533/2002).

La Corte, tuttavia, ha ritenuto non essere possibile valutare se il nuovo art. 127 configuri un “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema siciliano: “si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza”. La conclusione è che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane disciplinato dallo Statuto speciale, unico tra quelli previsti dagli statuti speciali, resta tuttora applicabile, salva una sempre possibile modifica statutaria (sentenza 314).

 

2.12. Le ordinanze di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio

 

Le ordinanze di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio lasciano trasparire un fenomeno nuovo nei rapporti Stato-regioni, già segnalato dalla dottrina: scomparso il rinvio governativo a seguito della modifica dell’art. 127, quella che è stata definita come “contrattazione di legittimità” tra Stato e regioni tende ad avviarsi dopo il ricorso statale, e spesso conduce alla approvazione di una nuova disciplina regionale, questa volta non impugnata dallo Stato poiché “contrattata” con reciproca soddisfazione. In questo senso possono essere lette le ordinanze 15 e 292, di cessazione della materia del contendere, e le ordinanze di estinzione di giudizi su leggi regionali promossi dal governo (67, 281, 342, 357). I due casi di estinzione di un giudizio promosso da una regione hanno una diversa spiegazione: nella ordinanza 230 si dà atto di una intervenuta intesa tra la regione e il governo, che giustifica la rinuncia al ricorso, mentre la rinuncia al ricorso della regione Umbria, di cui si prende atto nella ordinanza 382, non porta ragioni.

 

2.13. Altri tipi di decisione nel giudizio principale

 

Tra le decisioni non di merito, si possono altresì richiamare: una declaratoria di inammissibilità per aberratio (sentenza 372); una sentenza di cessazione della materia del contendere per abrogazione della norma impugnata, con espressa previsione di inefficacia di tutti gli atti applicativi adottati (sentenza 362).

Meritano poi di essere citate due pronunce interpretative di rigetto, che giungono ad una interpretazione adeguatrice delle norme impugnate, nel senso che esse non si applicano alle province autonome ricorrenti, sulla base di una clausola di salvezza delle loro competenze, che viene valorizzata dalla Corte “indipendentemente dalla lettera della norma e dalla sua collocazione” (sentenze 91 e 228; altre pronunce interpretative di rigetto sono le sentenze 303, 312, 370, 376).

Nel 2003 si rinviene, nel giudizio principale, un’unica dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale di cui all’art. 27 della legge 87/1953: l’incostituzionalità è estesa ad altra disposizione contenuta nella legge impugnata, che “si pone in inscindibile nesso” con quella annullata (sentenza 338).

In due occasioni è stato chiesto alla Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale. In un caso si trattava di istanza della regione resistente relativa alla legge statale invocata dal governo quale parametro interposto; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata sulla base di proprie precedenti decisioni (sentenza 226). In una seconda occasione, la provincia autonoma ricorrente ha chiesto alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme della legge 87/1953 che precludono l’applicazione al giudizio principale dell’istituto dell’errore scusabile. La Corte ha escluso la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità relativa proprio a “quelle norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio” (sentenza 303).

 

II. Gli altri giudizi

 

1. Il conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni

 

1.1. Considerazioni introduttive

 

Nel corso del 2003, 23 sono le pronunce che risolvono conflitti intersoggettivi (pari al 6,02% dell’attività della Corte, contro il 2,24% dell’anno precedente), tutte adottate a seguito di udienza pubblica. Si tratta di 18 sentenze e di 5 ordinanze, due di manifesta inammissibilità (ordinanze 30 e 79) per inidoneità dell’atto oggetto del conflitto, due di cessazione della materia del contendere (ordinanze 53 e 168), una di estinzione del processo per rinuncia (ordinanza 24). Soltanto una decisione è conseguenza di un ricorso statale, mentre ben 22 derivano da ricorsi delle regioni e delle province autonome, a conferma di una tendenza ormai radicata. L’unico ricorso statale (deciso con sentenza 13) concerne l’esercizio del c.d. “potere estero”. Tra le decisioni relative a ricorsi regionali, 3 hanno ad oggetto sentenze (sentenze 29, 276, 326), le altre riguardano atti amministrativi o regolamenti.

Aspetto caratterizzante le pronunce sui conflitti dell’anno 2003 (soltanto 8 decisioni affrontano il merito della controversia) è il tentativo della Corte di salvaguardare il “tono costituzionale” del conflitto, tenendo netta la linea di frontiera che lo separa dagli “ordinari rimedi giurisdizionali” (su questo, ampiamente, la sentenza 95).

La maggior parte delle pronunce (17) risolvono conflitti promossi prima della legge costituzionale 3/2001, e utilizzano quindi a parametro disposizioni contenute nel vecchio Titolo V. Soltanto in un caso il sopravvenire del nuovo parametro determina conseguenze sul giudizio: la sentenza 329 dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse alcuni conflitti regionali sorti a seguito di un decreto del presidente del consiglio in materia di tutela della salute poiché: a) sulla base dell’art.117, comma 6, lo Stato non ha più il potere di emanare questo tipo di atto; b) l’atto medesimo non ha avuto alcuna attuazione; c) le regioni possono sostituire la disciplina dettata dall’atto impugnato. Questo, peraltro, in forza del principio di continuità, mantiene la propria vigenza nell’ordinamento, pur assumendo carattere cedevole.

La Corte ribadisce la inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza ai giudizi per conflitto, trattandosi di istituto incompatibile con la indisponibilità delle competenze di cui si controverte (sentenze 39 e 95).

 

1.2. Il profilo soggettivo

 

Quanto ai soggetti ricorrenti, la Corte riafferma che gli enti locali (nella specie, i comuni) non possono proporre conflitto di attribuzione, neppure dopo la riforma del Titolo V, in quanto “nessun elemento letterale o sistematico consente…di superare la limitazione soggettiva che si ricava dagli art. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87” (sentenza 303).

 

1.3. Il profilo oggettivo: l’atto lesivo

 

Riguardo all’atto che dà luogo al conflitto, è affermata la idoneità dei regolamenti di delegificazione, che non possono esse