Discorso del Presidente emerito della
(dal sito
della Corte costituzionale: http://www.cortecostituzionale.it)
Il compimento
del sessantennio trascorso dall’entrata in vigore della Costituzione
repubblicana ad oggi suggerisce qualche riflessione sul passato e qualche proposito
per il futuro.
Già Madison
metteva in guardia contro le frequenti revisioni del testo costituzionale, che
lo avrebbero fatto apparire difettoso per troppe lacune, e notava che
Cresce anche
la spinta a considerare con criteri storici le vicende costituzionali nel lungo
periodo che ci separa dal 1° gennaio 1948, affrontando i problemi della periodizzazione
e della scelta dei materiali da utilizzare: che non possono essere solo leggi e sentenze ma sono anche gli eventi in grado di
influire sulla Costituzione vivente, dalla approvazione di un ordine del giorno
in sede parlamentare all’esito di una consultazione referendaria. Naturalmente
si può distinguere tra fasi in cui prevalgono gli apporti legislativi da altre
in cui incidono maggiormente le decisioni giurisprudenziali della Corte
costituzionale e dei giudici ordinari, senza che ciò comporti una vera e
propria mutazione del modello costituzionale.
A mero titolo
esemplificativo richiamo tre diversissimi precedenti, peraltro di grande significato.
Il primo è
rappresentato dalla sentenza n. 1 del
1956 di questa Corte che costituisce, malgrado le
chiarissime differenze, una decisione analoga alla Marbury
vs Madison nella situazione italiana, caratterizzata dalla opposizione del
Presidente del Consiglio dell’epoca, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, alla
competenza della Corte a giudicare sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anteriori alla
entrata in vigore della Costituzione. Colpisce ancora, al di là della
motivazione essenzialissima su questo tema cruciale,
la volontà autoassertiva della Corte di allora
espressa nella formula iniziale di considerare “fuori discussione” la
competenza esclusiva della Corte a giudicare della legittimità costituzionale
delle leggi senza distinzione tra quelle anteriori e quelle posteriori alla
Costituzione. La importanza di quella prima decisione
andava oltre il pur rilevantissimo tema della competenza della Corte: infatti è
all’indomani di quella pronuncia che Piero Calamandrei,
così pessimista sulle sorti della nostra Carta ancora nel saggio del 1955
(apparso nel volume laterziano “Dieci anni dopo”), non ebbe esitazione a scrivere che
Il secondo
caso, veramente di tutt’altra natura, è il tormentato “dialogo costituzionale”
che Aldo Moro propose al partito comunista di Enrico Berlinguer particolarmente
nel discorso di Benevento (18 novembre 1977). Mentre prendeva atto delle dichiarazioni
(anche a Mosca) del leader comunista sulla democrazia «come valore storicamente
universale», Moro avanzava dubbi sulla vera sostanza di «un’originale società
socialista», democraticamente fondata: a suo avviso i lineamenti di quella “autentica”
società socialista rimanevano ancora indistinti poiché essi non si esprimevano
in nessun modello riconosciuto ed al quale si facesse riferimento; come si
configura – egli chiedeva – «la coesistenza di dati, quali
quello del pluralismo sociale, della pluralità politica e i modi di
rispetto della libertà in confronto alla gestione dell’economia»? Domande che
corrispondono alla constatazione di Norberto Bobbio sulla mancata elaborazione
in seno alla sinistra di un coerente pensiero in tema di Stato. Moro sarà poi
rassicurato sulla natura ormai “costituzionale” del partito comunista in
successivi colloqui con Berlinguer; ma ancora nella conversazione con Eugenio
Scalfari del 18 febbraio 1978, ribadendo la sua contrarietà al progetto di compromesso
storico, respingerà l’idea di “società consociativa”, non accettabile per
l’Italia. Evidentemente, a differenza della “solidarietà nazionale”, l’idea di
società consociativa poteva in nuce precludere la reversibilità del potere una volta
che questo fosse stato conquistato democraticamente dalla forza politica
rappresentativa della classe operaia. Invece l’alternativa, nella prospettiva
di Moro, non poteva essere disgiunta dall’alternanza tra partiti e schieramenti
di partiti dotati di pari legittimazione. Alla fine,
si può aggiungere, che, grazie anche alla forza integrativa della Costituzione,
la tendenza ad includere nel circuito del governo, e non della sola
rappresentanza, sarebbe prevalsa su quella ad escludere, che aveva caratterizzato
gli anni della guerra fredda.
Il terzo
evento è più vicino alla nostra esperienza, anzi è appena di ieri: mi riferisco
all’esito del referendum del 25-26 giugno 2006 che forse è stato troppo
sbrigativamente passato agli archivi.
E’
arbitrario, a mio avviso, pretendere di pesare il voto ostile alla revisione in
rapporto ai vari temi compresi nella riforma: devolution, forma di governo, bicameralismo. Sfugge così il
carattere globale della deliberazione popolare che intese, per la prima volta
dopo l’entrata in vigore della Carta, confermare esplicitamente il valore della
Costituzione come testo unitario. Il che non preclude emendamenti correttivi o
integrativi ma induce a rifiutare l’idea di grande riforma o di “progetto
organico” di revisione. D’altra parte nel corso della campagna referendaria è
apparso chiaramente lo stretto collegamento tra prima e seconda parte della
Costituzione: taluni squilibri, provocati, ad esempio, nelle competenze degli
organi di garanzia o nell’ordinamento costituzionale della Magistratura,
possono compromettere la tutela delle situazioni soggettive considerate nella
prima parte.
Dal richiamo
puntuale ad alcune significative vicende conviene passare ad una
esposizione sommaria degli svolgimenti interpretativi ed attuativi che
hanno interessato le due parti della Costituzione, includendo nella prima anche
gli articoli dedicati ai principi fondamentali.
Storicamente
possiamo dividere le stagioni della Costituzione tra quella dedicata alla sua
attuazione e l’altra caratterizzata dai tentativi di revisione. La prima, immediatamente
successiva alle elezioni del 18 aprile 1948, si distingue per ritardi e accelerazioni,
queste ultime realizzate particolarmente dopo l’inizio della Presidenza
Gronchi. Ma al di là di geli e disgeli ciò che conta in ordine all’attuazione
in senso alto della Carta è la lunga attesa delle grandi riforme di struttura,
come si disse allora, pensando di trarre da alcuni articoli sui principi, e
specialmente dal secondo comma dell’art. 3 Cost., la forte spinta ad una renovatio delle
strutture sociali che eccedesse il pur non trascurabile riformismo del periodo
centrista. Per la verità il testo della Carta, approvato anche da liberali come
Einaudi e Corbino, era suscettibile di interpretazioni
meno palingenetiche, come dimostrava la stessa discussione svoltasi
nell’Assemblea Costituente a proposito di pianificazione economica e condotta
vittoriosamente, a difesa della iniziativa economica
privata, proprio dagli economisti liberali che ho appena nominato. L’attesa di
grandi riforme era particolarmente viva negli ambienti azionisti, in quelli
della sinistra democristiana e in alcuni esponenti dell’ élite socialista e comunista, sebbene
l’atteggiamento di Togliatti, anche in sede di Assemblea Costituente, fosse assai
più cauto e riservato. La “rivoluzione promessa” di cui scrisse Calamandrei, oscillava tra il superamento del capitalismo e
il meno ambizioso riformismo del partito laburista inglese (Governo Attlee – Morrison) e del New deal rooseveltiano: certamente
l’ombra della grande crisi degli anni 1929-1933 si proiettava anche nel secondo
dopoguerra alimentando spinte egualitarie e sfiducia nell’economia di mercato.
Diffusa era peraltro l’esigenza di una “democrazia sostanziale” che tenesse
conto dell’uomo “situato” nelle sue condizioni concrete; anche perché l’art. 3,
secondo comma, proposto da Lelio Basso e ispirato da Massimo Severo Giannini,
si richiamava proprio alla diversa effettività nel godimento dei diritti. Per
rendersi conto della grande delusione seguita alla mancanza delle grandi
riforme o alla loro inadeguatezza è sufficiente rileggere le pagine di Costantino
Mortati, illustre costituente, e già giudice di questa Corte, nel commento
all’art. 1 della Costituzione (per il Commentario Branca-Pizzorusso);
quel disincanto, condiviso da altri studiosi, aveva origine nella
consapevolezza che l’esercizio delle libertà poteva diventare effettivo solo se
preceduto dalla liberazione dal bisogno e dalla disoccupazione. E questa angosciosa
aspettativa trasformava le norme della Costituzione sui diritti sociali in un
programma di governo per le prime legislature della Repubblica.
Fu proprio
l’azionista Leo Valiani, che come politico aveva
ricostruito l’avvento di De Gasperi nei termini di una vicenda restauratrice, a
spiegare e a giustificare poi da storico, e da grande storico, il perché in
Italia le famose riforme di struttura o non erano possibili o erano superflue.
Si tratta di pagine poco note perché contenute nelle conclusioni di un convegno
da lui presieduto sulla nascita della Repubblica nel 1987, conclusioni che, a
differenza delle relazioni su argomenti più specifici, vengono trascurate nella
letteratura corrente. Valiani dimostrava che
l’Italia, con la istituzione dell’IRI e le scelte
adottate per fronteggiare la crisi del 1929, aveva anticipato l’interventismo
statale nell’economia accolto poi in altri paesi mentre alcune delle riforme
proposte (come quelle sui Consigli di gestione) contrastavano troppo con la
necessità di efficienza richiesta dalla dinamica industriale.
D’altra parte
le liberalizzazioni antiprotezioniste intraprese da
Un’altra
questione di principio riguardò, alla fine degli anni novanta, la cosiddetta
Costituzione economica e cioè la normativa contenuta negli articoli 41-47 della
Carta. Si contestava la incompletezza di questa
disciplina in tema di impresa, mercato, concorrenza e comunque una impostazione
che lasciava troppo spazio all’interventismo statale nell’economia; né si
ritenevano sufficienti a integrare su questi temi il nostro ordinamento le
norme del Trattato sulla Comunità economica europea. Oggi questa posizione
critica sembra superata quantomeno a proposito della tutela della concorrenza
espressamente inclusa nella legislazione di esclusiva competenza statale. Questa
regola, contenuta nella lettera e)
dell’art. 117, comma secondo, del testo costituzionale modificato dalla riforma
del Titolo V, è stata largamente utilizzata dalla Corte a proposito di limiti
al potere legislativo delle regioni. Ma essa è rilevante su un piano più
generale perché configurerebbe una forma dell’utilità sociale prevista
dall’art. 41, secondo comma, Cost., questa volta a favore dei consumatori. Più
in generale la nostra Costituzione economica corrisponde all’esigenze
dello Stato di benessere di tipo europeo, che non si contrappone certo
all’ispirazione del celebre discorso del Presidente Roosevelt sulle quattro
libertà, letto al Congresso il 7 gennaio 1941. Del resto, superata in larga
misura l’esperienza della economia mista, il nostro paese
è impegnato a creare le condizioni economiche perché possa realizzarsi anche in
Italia uno Stato di benessere più vicino a quello sperimentato nei maggiori
paesi d’Europa specialmente in tema di libertà “dal bisogno”. D’altra parte, malgrado le limitazioni derivanti dai principi dell’Unione,
rimane disponibile la cosiddetta sovranità fiscale che dovrebbe essere
esercitata anche a fini redistributivi, secondo una interpretazione sistematica
delle norme della costituzione economica.
Non si può
certo escludere che in un futuro meno vicino si possa integrare la prima parte
della Costituzione con nuovi diritti riconosciuti già dalla giurisprudenza
costituzionale, ma è indubbio che è la seconda parte a
richiedere un intervento riformatore: esso appare, per le ragioni che
sommariamente richiamerò, di natura per così dire fisiologica.
E’ ormai
risalente, già ai lavori dell’Assemblea costituente, la consapevolezza che per
ragioni di vicendevole diffidenza sulle prospettive politiche future, la disciplina
della forma di governo parlamentare disposta nel testo degli articoli 92-96
Cost. sia inadeguata a garantire (o almeno a promuovere) la stabilità e la
capacità decisionale del governo. I tentativi stabilizzatori previsti
nell’ordine del giorno Perassi (tanto noto quanto
disatteso) sono stati più che altro una manifestazione di desideri irrealizzati:
ma certo non inutile perché l’ordine del giorno ha avuto il merito di indicare,
anche dopo la fine dell’opera costituente, la fisionomia di riforme
integrative, fisiologiche, appunto, perché costituite da dispositivi contenuti
sicuramente all’interno della forma di governo prescelta e in armonia con
quegli equilibri istituzionali, cui si è giustamente richiamato il Presidente
della Repubblica, nel discorso alle Camere riunite il 23 gennaio di quest’anno.
Dal potere di
proposta della revoca dei ministri, dalla nuova disciplina del rapporto
fiduciario monocamerale, alla sfiducia costruttiva si impone una serie di integrazioni
del testo che assimili, modernizzandola, la nostra forma di governo a quelle tedesca e spagnola (e tendenzialmente a quella
inglese nei risultati di rafforzamento del potere governativo). Mi limito a
sottolineare per il rapporto fiduciario che, su iniziativa di Egidio Tosato,
secondo gli artt. 87 e 88 del progetto della Commissione dei 75, la fiducia
doveva essere conferita al governo e revocata in ultima istanza (dopo la sfiducia
di una Camera) dalla sola Assemblea nazionale, composta, come è noto, dai
membri delle due Camere. Dunque, il rapporto fiduciario doveva intercorrere rispetto
ad un solo organismo parlamentare, degradandosi la sfiducia nell’ambito di una
Camera a occasione per una ultima e decisiva verifica
da parte dell’Assemblea nazionale. Lasciando da canto la farraginosità di
questo impianto, vengono però in rilievo due dati: l’intento stabilizzatore
della continuità di governo da una parte e il tentativo di non rendere più
difficile con il bicameralismo l’efficienza del potere governativo valorizzata
dall’ordine del giorno Perassi. Naturalmente si deve
aggiungere la necessità dell’adozione di una legge elettorale che assecondi la
riforma costituzionale e una strutturazione partitica che congiunga l’ufficio
di Primo ministro con quello di leader
del partito o della coalizione vittoriosa. Su un piano più generale emerge
sempre più, anche nei lavori della Commissione presieduta da Édouard Balladur alla fine del 2007, la difficoltà, si
direbbe l’impossibilità, di prevedere una forma di governo diversa da quella
parlamentare e dall’altra presidenziale, secondo il modulo statunitense: un
assetto di potere governativo che rispetti l’equilibrio dei poteri mediante
l’esercizio di efficaci, reciproci controlli. In una intervista
del 20 maggio 2006 Robert Badinter, già Presidente
del Conseil Constitutionnel,
constatava, al contrario, che in Francia «era scomparsa la responsabilità
politica». La gravità di questa affermazione
si collega alla domanda del perché la forma di governo della V Repubblica
francese non sia stata accolta, come sembrava qualche anno fa, nei paesi
dell’est-europeo e sia praticata solo in Francia. La risposta si lega
probabilmente alla impossibilità di riprodurre il
singolarissimo precedente dell’esperienza gollista; il generale presidente
compensava infatti la conquista (contro le norme della Costituzione scritta)
dei poteri di capo del governo, compreso quello di revoca del primo ministro,
con il ripetuto ricorso ai referendum accompagnati dalla richiesta di fiducia
al popolo francese: così accadde fino al
Guardando alla esperienza dell’ordinamento repubblicano in questo
sessantennio si può constatare che c’è stata una varietà di stagioni, in cui
gli organi parlamentari e governativi hanno fatto fronte con diversa tempestività
e intensità a compiti di grande rilievo. Questo vale anche per una decade, come
quella degli anni settanta, contristati dalla violenza terroristica, ma anche
ricchi di notevolissime riforme (cito solo lo Statuto dei lavoratori, la
profonda modifica del diritto di famiglia e l’istituzione del Servizio
sanitario nazionale). Ma alla discontinuità delle vicende legislative e di
governo ha fatto riscontro il costante, continuo funzionamento degli organi di
garanzia. Su piani diversi, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale
hanno risposto pienamente alle aspettative che i costituenti più illuminati
avevano riposto in queste strutture, nuova per nuovi poteri quella del Capo
dello Stato, nuovissima da ogni punto di vista quella della giustizia
costituzionale. Più in particolare, per quello che riguarda questa Corte, è
doveroso prendere atto del contributo evolutivo che la sua giurisprudenza ha
dato alla vita costituzionale dell’Italia. Come ha affermato nel suo discorso
in Campidoglio per il cinquantennio della Consulta il Presidente emerito Zagrebelsky, il contributo interpretativo-creativo
della Corte ha certo valorizzato i principi e le regole della Carta ma ha
insieme risparmiato al Paese modifiche costituzionali e legislative che
altrimenti avrebbero impegnato gli organi di indirizzo politico. Il mix di
emendamenti costituzionali e legislativi, congiunti alle pronunce più significative
della Corte, hanno conferito all’ordinamento vivente una continua dinamica che
corrisponde alla complessità della vita contemporanea.
Il contributo
dato dalla Corte, non solo con le sentenze di illegittimità costituzionale, ma
pure con quelle interpretative, è stato enorme, anche perché ha valorizzato nel
legislatore l’inclinazione a orientarsi in senso conforme alla Costituzione. In
tema di fonti
Decisivo è risultato
l’intervento della Corte per l’apertura del sistema normativo al diritto
sopranazionale: malgrado il lungimirante art. 11 e poi
l’art. 117, primo comma, della Costituzione, non sarebbe stato altrimenti
possibile ritenere legittima l’efficacia diretta delle fonti comunitarie nel
nostro ordinamento, la loro prevalenza sul diritto interno e infine la
possibilità per ogni giudice di disapplicare le norme interne quando fossero contrastanti
con le fonti comunitarie. E’ pure evidente che con ciò si è accolta altresì la
tutela a livello sopranazionale dei diritti, in base all’art. 11, e, per
La tenuta della
Costituzione repubblicana anche grazie alle trasformazioni sommariamente
ricordate, realizzatesi in sei decenni, ha dimostrato di possedere prudente elasticità
e attitudine a “comprendere” con i suoi principi fenomeni non prevedibili dai
costituenti: e tutto ciò senza perdere di significanza.
Infatti questa apertura al nuovo si è sempre svolta
all’interno dei principi del costituzionalismo maturato nella seconda metà del
ventesimo secolo (personalismo, pluralismo, Stato democratico, libertà,
giustizia sociale, organizzazione “diffusa” dei poteri che assicuri equilibrio
e controllo reciproco, sistema di garanzie): un nucleo forte di costituzionalismo
coerentemente accolto nella nostra Costituzione.
Per concludere non mi
resta che rivolgere l’antico augurio a chi dà opera al bene comune dentro e
fuori questo palazzo: chi verrà dopo possa far meglio di chi ha operato prima. Faciant meliora sequentes.