Corte di Cassazione- Sezioni Unite Civili
Sentenza 13 novembre 2008, n. 27145
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. Viene impugnato dal Procuratore generale presso
la Corte di appello di Milano il decreto in data 9 luglio 2008, con il quale
quei giudici - in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di
diritto enunciato nella sentenza
16 ottobre 2007, n. 21748 di questa Corte - hanno accolto l'istanza
congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di E. E., in stato
vegetativo permanente sin dal omissis a seguito di grave trauma cranico
encefalico riportato in un incidente stradale: istanza volta ad ottenere
l'«autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale
artificiale (di quest'ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino
nasogastrico».
Resistono, con separati controricorsi, il
curatore speciale ed il padre e tutore della E.
La difesa del secondo ha anche depositato
memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
2. Il rinvio alla Corte milanese è stato, a
suo tempo, disposto in conseguenza dell'accoglimento dei ricorsi proposti dai
rappresentanti legali di E. E., odierni resistenti, avverso il precedente
decreto in data 16 dicembre 2006, della stessa Corte territoriale, con cui
l'identica loro congiunta istanza di interruzione del trattamento di
alimentazione artificiale della interessata era stata invece respinta.
Nel cassare quel decreto, la ricordata
sentenza n. 21748 del 2007:
a) ha fatto, in premessa, riferimento al
principio del “consenso informato”, che sta “alla base del rapporto medico
paziente” e costituisce “norma di legittimazione del trattamento sanitario”
(altrimenti illecito), secondo il consolidato orientamento delle Sezioni civili
e penali di questa Corte [Sez. III civile, nn. 10014/94; 364/97; 5444/06; sez.
IV penale 3/x/2001, ex plurimis], quale elaborato in sede interpretativa delle
numerose leggi speciali, regolatrici della materia, a partire dalla legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833, in
particolare art. 33), e che trova consonanza nelle fonti sovranazionali
[Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000] e
nel codice di deontologia medica del 2006 (art. 35), oltreché «sicuro
fondamento costituzionale». In particolare: nell'art. 2, che tutela e promuove
i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità;
nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale
“è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del
proprio corpo” (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990); e nell'art.
32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che
come interesse della collettività, e per il quale i trattamenti sanitari sono
obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge e sempre che il
provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare
danno a quella degli altri (così Corte Costituzionale, sentenze nn. 258/94 e
118/96);
b) ha posto poi in rilievo l'innegabile correlazione
del “consenso informato” con la “facoltà del paziente non solo di scegliere tra
le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente
rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte
le fasi della vita, anche in quella terminale”. In coerenza al principio
personalistico che anima la nostra Costituzione, “la quale vede nella persona
umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per
alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e
sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda
al limite del rispetto della persona umana in riferimento al singolo individuo,
in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in
considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e
filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. Stante che “il
rifiuto delle terapie medicochirurgiche, anche quando conduce alla morte, non
può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo
piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la
malattia segua il suo corso naturale”. Per cui, correlativamente, “in presenza
di una determinazione autentica e genuina” dell'interessato nel senso del
rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l'omissione
dell'intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento
dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte” (come
testualmente, già in Sezione I penale 11 luglio 2002) ;
c) ha affrontato, quindi, il problema che si
presenta nel caso in cui il soggetto (adulto) non sia, come nella specie, in
grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale
incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel
pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso
dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato
ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a
trovarsi in uno stato di incoscienza.
Ed in coerenza, anche per tal profilo,
all'esigenza di tutela dei valori di libertà e dignità della persona -
realizzabili, in tal caso, in combinato contesto con la normativa codicistica
posta a presidio dell'incapace (artt. 357 ss., 424 c.c.) e con equo
bilanciamento con il valore della vita - è pervenuta (la citata sentenza n.
21748) alla conclusione che “all'individuo che, prima di cadere nello stato di
totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia
manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il
proprio stile di vita e i valori di riferimento, l'inaccettabilità per sé
dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla
mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito
alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale”.
Con la necessaria precisazione che “la
funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato
alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consenta di giungere ad
una interruzione delle cure soltanto in casi estremi”. Nel senso che, nel
consentire al trattamento sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del
tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli “innanzitutto,
agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest,
dovendo decidere non al posto dell'incapace né per l'incapace, ma con
l'incapace, quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente,
già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui
espressi prima della perdita della coscienza”.
Per cui, al Giudice [cui non può essere
richiesto di ordinare l'interruzione di un trattamento sanitario, non
costituente forma di accanimento terapeutico, come quello che si risolve
nell'alimentazione artificiale tramite sondino nasogastrico] spetta
propriamente ed unicamente il “controllo della legittimità della scelta
(interruttiva) operata (dal tutore) nell'interesse dell'incapace”;
d) ha così conclusivamente enunciato - in
risposta ai quesiti formulati dai ricorrenti - il principio di diritto per cui
“Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre omissis) in
stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi
al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico
che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo
rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può
autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva
l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica
nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
(1) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico,
secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile,
recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (2)
sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova
chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle
sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di
vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima
di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ed,
ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare
l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al
diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di
capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione,
che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.
2 bis. Con riferimento quindi alla particolare
e dolorosa vicenda in esame, quella sentenza - sulla premessa in fatto che
“dagli atti risulta pacificamente che nella indicata situazione [di stato
vegetativo permanente] si trova, sin dal omissis, E. E.” [che, in ragione di tale
condizione, “pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur
conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è
radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di
avere alcun contatto con l'ambiente esterno”, non essendovi in lei “alcun segno
di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né alcuna capacità dì
risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni, visivi,
uditivi, tattili, dolorifici”] - ha cassato, appunto, il decreto in quella sede
impugnato, ritenendo fondata la censura dei ricorrenti quanto all'avere, in tal
contesto, il Collegio milanese “omesso di ricostruire la presunta volontà di E.
e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità,
al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti”. Per cui ha stabilito
che “tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice di rinvio”.
3. La Corte milanese, in diversa composizione,
quale designata giudice di rinvio, in esito all'indagine così demandatale, ha,
sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili,
univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della
“correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell'incapace
nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date,
avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve
farsi portavoce”.
E ciò in considerazione sia della
straordinaria durata dello stato vegetativo permanente (e quindi irreversibile)
di E., sia della, altrettanto straordinaria, tensione del suo carattere verso
la libertà, nonché della inconciliabilità della sua concezione sulla dignità
della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà
motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno
stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che appaiono
nella specie prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e
per sé considerata.
3 bis. Nel decreto del luglio 2008, avverso
cui è ora ricorso, quei giudici - pur ritenendo estraneo al giudizio di rinvio
l'accertamento della precondizione di irreversibilità dello stato vegetativo
della E. (anche perché già effettuato nella precedente fase di appello e non
impugnato, e comunque condiviso dallo stesso P.M. intervenuto in causa nel suo
parere conclusivo) - hanno, ciò nonostante, reputato “doverosa, data la
gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere”, una autonoma verifica,
in quella sede di rinvio, delle condizioni cliniche di E. E..
Per cui essi hanno analiticamente e
approfonditamente nuovamente vagliato tutta la documentazione al riguardo
versata in atti [dagli accertamenti di diagnostica strumentale e clinica effettuati
in occasione del primo ricovero, a seguito dell'incidente stradale, nel
omissis, agli ulteriori accertamenti anche di carattere prognostico,
effettuati, nel omissis, nel corso di giudizio di interdizione di E. e
sfocianti nella certificazione di persistenza della sua condizione vegetativa];
hanno valutato in particolare le risultanze della relazione medica redatta dal
primario di neurologia dell'Ospedale Niguarda di Milano, esibita dal tutore
nella pregressa fase processuale, leggendole in correlazione anche alle
indicazioni contenute nella relazione, “di sicuro valore scientifico”, redatta
da una task force di esperti del Ministero della Sanità (che, a sua volta,
prendeva atto degli studi che in ambito internazionale erano pervenuti a
definire gli standards per la definizione di S.V.P.).
Ed - anche in considerazione del fatto che,
alla stregua di quei parametri, il tempo di attesa per ritenere irreversibile
uno stato vegetativo era orientativamente indicato in mesi tre per un bambino e
in un anno per un adulto, mentre la condizione negativa della interessata
permaneva invariata da ben omissis anni - ha ritenuto appunto quella Corte di
merito sussistenti, nella specie, entrambe le condizioni legittimanti l'istanza
del tutore.
4. Nell'impugnare il riferito ultimo decreto,
la Procura di Milano non ha, per altro, più investito la condizione relativa
alla ricostruzione della volontà presunta di E. E. (di cui non ha quindi
contestato la conformità all'istanza del tutore, condivisa dal curatore
speciale, nel senso della contrarietà ad una sua sopravvivenza meramente
biologica), ma ha unicamente addebitato ai giudici del rinvio di avere errato
nel ritenere preclusa una reiterazione della indagine sulla effettiva
irreversibilità dello stato vegetativo della interessata, e di non avere
adeguatamente motivato la conclusione - cui, in esito alla valutazione poi
comunque rinnovata, essi erano pervenuti - in ordine alla conferma di quella
condizione di irreversibilità non suffragata da una, pur chiesta, nuova C.T.U..
5. Nei rispettivi controricorsi, tutore e
curatore speciale di E. E. hanno, in ordine logico, eccepito:
a) l'inammissibilità dell'avversa
impugnazione, per difetto di legittimazione del P.M. a proporla;
b) l'inammissibilità, comunque, di entrambi i suoi
motivi. Quanto al primo, perché la presupposta formazione di un giudicato in
ordine alla condizione clinica di SVP della E. era priva di rilievo
nell'economia della decisione, avendo la Corte territoriale comunque
riesaminato anche la sussistenza di quella condizione; e, quanto al secondo,
perché surrettiziamente rivolto ad eludere il principio di diritto enunciato
dalla sentenza di rinvio;
c) l'infondatezza, in subordine, dei motivi
stessi, “perché formulati non già a partire da fatti o perlomeno indizi
concreti attinenti la condizione effettiva di E. E. - sulla quale nessuno ha
potuto purtroppo segnalare novità - bensì a partire da ipotesi teoriche
astratte, come è quella per cui la irreversibilità in genere non sarebbe mai
accertabile”.
6. Il P.G. presso questa Corte ha concluso
come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'odierna impugnazione è insuscettibile
però di esame, e non può quindi sottrarsi ad una declaratoria di
inammissibilità, perché - come esattamente dedotto da entrambi i resistenti, con
eccezione pregiudiziale la cui fondatezza è stata, in via principale, condivisa
anche dal P.G. presso questa Corte - il P.M. presso la Corte di merito
effettivamente è carente della legittimazione a proporla.
8. Diversamente, infatti, che nel processo penale
- in cui al P.M. è attribuita la titolarità della correlativa azione
nell'interesse dello Stato - nel processo civile, che è processo privato di
parti, la presenza del P.M. ha carattere eccezionale, perché derogatoria del
potere dispositivo delle parti stesse, risultando normativamente prevista solo
in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un “interesse
pubblico”.
Ed in correlazione appunto al rilievo che, in
determinate tipologie di giudizi, è attribuito al “pubblico interesse”, le funzioni
del P.M., in sede civile, sono graduate dal legislatore nelle forme
dell'intervento volontario (art. 70, comma terzo, c.p.c), dell'intervento
necessario (nelle cause davanti alla Corte di cassazione e nelle cause, tra
l'altro, relative allo “stato e capacità delle persone”, di cui,
rispettivamente, ai commi secondo e primo, n. 3, del citato art. 70) ovvero
anche del potere di azione, ove questo, ai sensi del precedente art. 69 del
codice di procedura, sia espressamente previsto dalla legge [come nei casi, ad
esempio, delle azioni per la nomina di un curatore speciale all'incapace, per
la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, per l'apposizione
di sigilli relativamente a beni ereditari, di cui agli artt. 79, 735, 754
c.p.c., ovvero alle azioni per l'annullamento di deliberazioni sociali
illegittime, per la nomina di un curatore allo scomparso, per la dichiarazione
di assenza e di morte presunta, per la dichiarazione di interdizione, di cui,
rispettivamente, agli artt. 23, 48, 50, 58, 85 cod. civ., ecc.].
Il potere di impugnazione del P.M. è poi
specificamente disciplinato (come ancor più penetrante forma di suo
coinvolgimento nel processo civile) dall'art. 72 c.p.c. che, testualmente, lo
limita alle “sentenze relative a cause matrimoniali” (escluse quelle di
separazione) ed alle “sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di
sentenze straniere relative a cause matrimoniali”.
Per esegesi giurisprudenziale la facoltà di
impugnazione è stata per altro riconosciuta al P.M. anche in relazione alle
cause che (ex art. 69 c.p.c.) egli avrebbe potuto proporre, sul rilievo che il
potere di azione trovi il suo naturale complemento in quello, appunto, di
impugnazione della sentenza che abbia deciso in senso difforme alla
prospettazione dell'attore (sentenze nn. 4273/91, 2437/96, 10779/97 e
successive conformi).
Fermo, però, è nella stessa giurisprudenza il
principio per cui, fuori di tali ipotesi, - e quindi anche nelle cause in cui
il P.M. pur deve intervenire a pena di nullità - egli non è, comunque,
legittimato alla impugnazione.
Principio, quest'ultimo, tra l'altro ribadito
anche con particolare riferimento alle “cause sullo stato e sulla capacità
delle persone” (sentenze nn. 690/70; 4201/89; 4671/96; 2515/94; 10886/04).
9. Nella specie, il P.G. di Milano si è
qualificato come “interventore necessario”, con implicito riferimento appunto
alle cause sullo “stato e capacità delle persone” (di cui al comma primo, n. 3,
dell'art. 70 c.p.c.).
E la difesa di B. E. ha contestato tale
qualificazione sul rilievo (che trova, tra l'altro, riscontro in Sez. un. n.
20113/05) che le questioni di “stato e capacità delle persone” sono
esclusivamente quelle riguardanti la “posizione soggettiva dell'individuo come
cittadino o nell'ambito della comunità civile o familiare”, e non, invece, le
questioni attinenti ad ulteriori diritti aventi a presupposto la “posizione
soggettiva” stessa.
Ma, per tal profilo, anche la possibilità -
che il Collegio pur si è prospettato - di una interpretazione estensiva del
concetto di causa sullo status, tale da farvi rientrare il presente giudizio
(che non riguarda ovviamente la interdizione di E. E., di cui a pregressa
risalente procedura), non sarebbe concludente, una volta che anche in siffatta
categoria di causa alla previsione dell'intervento “necessario” del P.M. non si
accompagna, come detto, quella di un suo potere di impugnazione,
identificandosi le sue funzioni in quelle che svolge il Procuratore generale
presso il giudice ad quem eventualmente (e ritualmente) adito (in questo caso
il P.G. presso la Corte di cassazione) (cfr. Sezione I n. 2437/96; Sez. un.
6784/00).
10. Ad ampliare l'area del potere impugnatorio
del P.M. in sede civile (sempre al fine di includervi la fattispecie in esame)
neppure può farsi poi utile richiamo alla c.d. impugnazione “nell'interesse
della legge” di cui al novellato art. 363 c.p.c.. Atteso, infatti, che il
correlativo potere:
- spetta solo al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione;
- è esercitabile unicamente al fine della
enunciazione del “principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto
attenersi” [enunciazione che, nel caso che riguarda, è però già intervenuta con
la sentenza di rinvio n. 21748 cit.];
- e non può comunque avere effetto alcuno sul
provvedimento del giudice di merito, che resterebbe quindi fermo anche nel caso
di accoglimento di una siffatta impugnazione (ex comma quarto art. 363 cit.).
11. Sezioni Unite Civili neppure può, infine,
dar luogo a dubbio alcuno di legittimità costituzionale, per il profilo della
mancata sua estensione alla ipotesi che qui ne riguarda, in relazione ai
precetti della eguaglianza e della ragionevolezza, di cui all'art. 3, commi
primo e secondo, della Costituzione, stante l'evidente ragionevolezza, invece,
del non identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un diritto
personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (come, nella specie, il
diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in
quella terminale) - all'esercizio del quale è coerente che il P.M. non possa
contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione di accoglimento
della domanda di tutela del titolare - e fattispecie viceversa connotate da un
prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l'art. 69 c.p.c.),
solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di più incisivi poteri,
anche impugnatori, al Pubblico ministero.
12. Il difetto di legittimazione del
Procuratore generale presso la Corte di Milano all'impugnativa per cassazione è
pertanto sotto ogni aspetto insuperabile, per cui appunto l'odierno suo ricorso
va dichiarato inammissibile.
13. Nulla per le spese, stante la qualità di
parte in senso solo formale del Procuratore generale.
14. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.
52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone
coinvolte deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza
in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione
delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.