Corte di Giustizia delle Comunità europee, 19 aprile
2005
C-521/04 P (R), Hans-Martin Tillack – Commissione delle Comunità europee e a.
Nel procedimento C-521/04 P(R),
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado,
ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di
giustizia, proposto il 24 dicembre 2004,
Hans-Martin Tillack,
rappresentato dal sig. I. Forrester, QC, e dal sig. C. Arhold, Rechtsanwalt,
ricorrente,
altre
parti nel procedimento:
Commissione delle Comunità
europee,
rappresentata dai sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
International
Federation of Journalists (IFJ),
rappresentata dagli avv.ti A. Bartosch e T. Grupp,
interveniente in primo
grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE ,
sentito l’avvocato generale sig. L.A. Geelhoed,
ha
emesso la seguente
Ordinanza
1 Con
il suo atto di impugnazione il sig. Tillack
chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee 15 ottobre 2004, causa T‑193/04 R,
Tillack/Commissione (Racc. pag. II‑3575;
in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale è stata respinta la
domanda intesa, da un lato, a sospendere l’esecuzione di qualsiasi
provvedimento da adottare nell’ambito della pretesa denuncia presentata
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») l’11 febbraio 2004
presso le autorità giudiziarie belghe e tedesche e, dall’altro, a ordinare
all’OLAF di astenersi dall’ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il
contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle
autorità giudiziarie belghe a seguito della perquisizione da queste effettuata
presso il domicilio e l’ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004.
2
3 Dal
momento che le osservazioni scritte delle parti e i documenti versati agli atti
contengono tutte le informazioni necessarie affinché sia statuito sul presente
ricorso, non occorre sentire le osservazioni orali delle parti.
Contesto normativo
4 Il
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), disciplina
i controlli, le verifiche e gli atti intrapresi dagli agenti di tale Ufficio,
nell’esercizio delle loro funzioni.
5 Il
tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1073/1999 è così formulato:
«considerando che spetta alle autorità competenti
nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in
base alla relazione redatta dall’Ufficio, sui provvedimenti da prendere a
seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere l’obbligo per il
direttore dell’Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie
dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio in
occasione delle indagini interne sui fatti penalmente perseguibili».
6 L’art. 10
del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Trasmissione di informazioni da
parte dell’Ufficio», al n. 2 così dispone:
«Fatti
salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore
dell’Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato
le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione di indagini interne su fatti
penalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa
simultaneamente lo Stato membro interessato».
Fatti
7 Ai
punti 3‑10 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha così riassunto i
fatti relativi alla controversia:
«3 Il
ricorrente è un giornalista assunto dalla rivista tedesca Stern.
4 Il
ricorrente ha redatto due articoli, pubblicati da Stern rispettivamente
il 28 febbraio ed il 7 marzo 2002, su svariati casi di
irregolarità constatate da un dipendente delle Comunità europee, il
sig. Van Buitenen. Il
contenuto di tali articoli mostrava che il ricorrente aveva una conoscenza
particolareggiata del tenore del memorandum redatto dal sig. Van Buitenen, in data 31 agosto 2001 (in prosieguo:
il “memorandum Van Buitenen”), e di due note interne
riservate dell’OLAF, datate 31 gennaio e 14 febbraio 2002, relative al detto
memorandum (in prosieguo: le “note interne”).
5 Il
12 marzo 2002 l’OLAF ha aperto un’indagine interna, conformemente
all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1073/1999, al fine di
individuare i dipendenti o gli agenti delle Comunità europee all’origine della
fuga di notizie che aveva dato luogo alla divulgazione del memorandum Van Buitenen e delle note interne.
6 In
un comunicato stampa del 27 marzo 2002, con cui veniva annunciato
l’avvio della detta indagine, l’OLAF ha dichiarato che “[n]on [era] escluso che
[fosse] stato versato denaro ad una persona interna all’OLAF (o ad un’altra
istituzione) per ottenere tali documenti”.
7 Il
28 marzo 2002, Stern ha diffuso un comunicato stampa con cui
ha confermato di detenere il memorandum Van Buitenen
e le note interne, ma ha smentito che un suo collaboratore avesse versato
denaro ad un dipendente o ad un agente della Commissione per ottenere i detti
documenti.
8 Il
ricorrente, dopo avere chiesto all’OLAF di ritirare le accuse di corruzione a
lui rivolte, il 22 ottobre
9 L’11
febbraio 2004 l’OLAF, in base all’art. 10, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999, ha trasmesso alcune informazioni alle Procure di Bruxelles
(Belgio) e di Amburgo (Germania), menzionando i risultati dell’indagine interna
aperta il 12 marzo 2002.
10 A
seguito di tale trasmissione di informazioni, in Belgio è stata avviata
un’indagine per violazione del segreto professionale. Il 19 marzo 2004, su
impulso del giudice istruttore di Bruxelles, la polizia federale belga ha
perquisito il domicilio e l’ufficio del ricorrente. Numerosi documenti ed altri
oggetti appartenenti al ricorrente sono stati sequestrati. Il 23 marzo 2004 il
ricorrente ha presentato ricorso contro tale sequestro dinanzi al giudice
istruttore investito della causa, che ha respinto tale ricorso. Nell’aprile
2004 il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Chambre des mises en accusation
(competente sezione d’appello)».
Procedimento dinanzi al Tribunale
8 Con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il
1° giugno 2004, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un
lato, all’annullamento del provvedimento di trasmissione di informazioni
controverso e, dall’altro, al risarcimento del danno subìto a causa della detta
decisione e degli atti connessi adottati dall’OLAF.
9 Con
atto separato, registrato il 4 giugno 2004 presso la cancelleria del
Tribunale, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 243 CE, che il
giudice del procedimento sommario voglia:
– disporre
la sospensione dell’esecuzione, in tutto o in parte, di qualsiasi provvedimento
o atto da adottare a seguito del provvedimento di trasmissione di informazioni
controverso;
– ordinare
che l’OLAF si astenga dall’ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il
contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità
giudiziarie belghe a seguito della perquisizione da esse effettuata presso il
domicilio e l’ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004, che ha
condotto al sequestro dei suoi fascicoli, del suo computer e di altri oggetti;
– in
pendenza del procedimento e nell’attesa di ricevere le osservazioni dell’OLAF,
disporre con efficacia immediata che l’OLAF si astenga dall’adottare qualsiasi
provvedimento conseguente la detta decisione di trasmissione di informazioni ad
eccezione di quanto il presidente del Tribunale possa richiedere in esito alle
due domande summenzionate;
– condannare
– disporre
qualsivoglia altra misura che reputi necessaria.
10
11 L’IFJ
ha chiesto di essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni
del ricorrente.
Ordinanza impugnata
12 Nell’ordinanza
impugnata il giudice dell’urgenza, dopo aver accolto l’istanza di intervento
presentata dall’IFJ, ha ricordato al punto 32 della detta ordinanza che,
secondo una costante giurisprudenza, quando viene eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si
innesta la domanda di provvedimenti urgenti, occorre accertare se sussistano
elementi che consentano di concludere, prima facie,
per la ricevibilità di un tale ricorso.
13 A
tale proposito, al punto 47 dell’ordinanza impugnata è stato constatato che in
questa fase del procedimento non sembra vi siano elementi che consentano di
sostenere che il ricorso di annullamento sia, prima facie,
ricevibile.
14 Il
giudice dell’urgenza, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto che la
decisione dell’OLAF di procedere alla controversa trasmissione di informazioni
è sprovvista di effetti giuridici vincolanti, e non costituisce pertanto atto
impugnabile.
15 Il
giudice dell’urgenza, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, ha ricordato che
costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azioni di
annullamento soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici
obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in
misura rilevante la sua situazione giuridica e, al punto 43 della medesima
ordinanza, ha a questo proposito rilevato che la controversa trasmissione di
informazioni non produce alcun effetto giuridico vincolante nei confronti delle
autorità belghe e tedesche, le quali restano libere di decidere del seguito da
dare alle indagini dell’OLAF.
16 Infine,
il giudice dell’urgenza, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, ha sottolineato
che l’obbligo di leale cooperazione iscritto nell’art. 10 CE non impone alle
autorità giudiziarie nazionali alcun dovere di procedere secondo specifiche
modalità se ritengono che le informazioni trasmesse dall’OLAF non lo
giustifichino. Parimenti, per quanto riguarda l’argomento fondato sul diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva, il detto giudice, al punto 45 della
medesima ordinanza, ha constatato che il ricorrente non ha affatto dimostrato
in che senso gli sarebbe impedito di contestare la decisione delle dette
autorità con la quale viene disposta una perquisizione presso il suo domicilio
e il suo ufficio.
17 Al
punto 48 dell’ordinanza impugnata il giudice dell’urgenza ha concluso che
procederà all’esame soltanto di quegli argomenti invocati dal ricorrente
relativi alla sua domanda di risarcimento e, al punto 62 di tale ordinanza, ha
giudicato che il ricorrente non aveva provato in modo giuridicamente
sufficiente che il suo ricorso per risarcimento non fosse manifestamente
infondato.
18 Ciò
considerato, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha
respinto la domanda con la quale era stato adito.
Ricorso
19 Nell’atto
di impugnazione il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e l’integrale accoglimento delle domande presentate al giudice
dell’urgenza.
20
21 L’IFJ
conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per la concessione dei
provvedimenti provvisori chiesti dal ricorrente.
Sul ricorso
d’impugnazione
22 A
sostegno del suo ricorso, il ricorrente solleva tre motivi. Il primo deduce
un’erronea valutazione della ricevibilità del ricorso di annullamento da parte
del giudice dell’urgenza, il secondo un’erronea valutazione
da parte di quest’ultimo del nesso di causalità tra la trasmissione di
informazioni controversa e il danno asserito dal ricorrente e il terzo deduce
una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
Sul primo motivo
23 Con
il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice dell’urgenza è incorso in
un errore di diritto giudicando che il ricorso di annullamento è manifestamente
irricevibile.
Sulla prima, seconda e terza parte del primo motivo
24 La
prima, seconda e terza parte del primo motivo vertono tutte e tre sulla
questione relativa alla natura giuridica delle misure adottate sulla base
dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999. Esse vanno pertanto
esaminate congiuntamente.
25 Il
ricorrente sostiene innanzi tutto che non esiste alcuna decisione della Corte o
del Tribunale che abbia ad oggetto l’interpretazione dell’art. 10,
n. 2, del regolamento n. 1073/1999 e che statuisca sulla questione
circa la natura giuridica degli atti adottati dall’OLAF sulla base di tale
disposizione.
26 A
questo proposito è sufficiente rilevare che la possibilità di concludere, come
ha fatto il giudice dell’urgenza al punto 47 dell’ordinanza impugnata, per l’assenza
di elementi che consentano di considerare che il ricorso di annullamento sia,
prima facie, ricevibile non dipende dall’esistenza di
una giurisprudenza comunitaria sulla o sulle questioni giuridiche sollevate nel
ricorso principale. Se l’esistenza di una siffatta giurisprudenza può
facilitare l’adozione di una siffatta conclusione, resta cionondimeno che la
manifesta irricevibilità di un ricorso può anche
derivare da elementi che non sono o ancora non sono stati considerati nella
giurisprudenza comunitaria. Da ciò consegue che l’argomento del ricorrente
relativo all’assenza di un precedente giurisprudenziale è inoperante.
27 Il
ricorrente contesta poi l’interpretazione accolta nell’ordinanza impugnata
secondo la quale le misure adottate sulla base delle disposizioni del
regolamento n. 1073/1999 e, in particolare, il relativo art. 10,
n. 2, sono prive di effetto giuridico vincolante. Sostiene che le autorità
nazionali erano tenute a dare seguito alla trasmissione di informazioni controverse,
come del resto hanno fatto. A suo avviso, la detta ordinanza erroneamente
qualifica tale trasmissione di informazioni come una mera misura di
informazione: in realtà si è trattato di una fase giuridica necessaria per
porre l’OLAF in una situazione giuridica che gli consente, ai fini della sua propria inchiesta interna, di avere accesso ai documenti
sequestrati dalla polizia nazionale.
28 Al
punto 43 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha proceduto alla
qualifica giuridica della trasmissione di informazioni controversa e, basandosi
sia sul regolamento n. 1073/1999 sia sulla formulazione della lettera
11 febbraio 2004 con la quale venivano trasmesse informazioni
dall’OLAF alle autorità nazionali, è giunto alla conclusione che una siffatta
trasmissione non aveva creato alcun effetto giuridico vincolante nei confronti
di queste ultime.
29 È
vero, come sostenuto dall’IFJ, che la relazione interinale che era allegata
alla detta lettera e che faceva pertanto parte integrante della trasmissione controversa
di informazioni precisa anche che «la trasmissione di informazioni alle due
autorità giudiziarie (procure di Bruxelles e di Amburgo) si rivela necessaria
per dare corso a procedimenti indipendenti ma coordinati» e che nella medesima
relazione è dato di leggere, sotto il titolo «Urgenza», che «un’azione rapida è
auspicabile dato che il sig. Tillack, secondo le
nostre informazioni, lascerà Bruxelles nel mese di marzo di quest’anno per
diventare corrispondente di Stern a Washington (USA). Con la sua
partenza da Bruxelles, potrebbero sparire definitivamente documenti probatori
importanti».
30 È
tuttavia pacifico che l’OLAF ha rimesso alla valutazione discrezionale delle
autorità nazionali competenti il compito di decidere del seguito da dare alla
controversa trasmissione di informazioni. Come risulta dalla formulazione
stessa della detta relazione, l’OLAF non ha chiesto alle dette autorità di
adottare misure specifiche nei confronti del sig. Tillack.
31 Questo modo di
procedere dell’OLAF non è in
contrasto con l’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999.
Infatti, questa disposizione si limita a prevedere che il direttore di tale
ufficio trasmetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le
informazioni ottenute nel corso di inchieste interne su fatti penalmente
perseguibili. Né nella formulazione della detta disposizione né in quella del
tredicesimo ‘considerando’ del detto regolamento si trova il minimo indizio
secondo cui una siffatta trasmissione di informazioni sia ritenuta avere
effetti giuridici vincolanti nei confronti dei suoi destinatari.
32 L’art. 10,
n. 2, del regolamento n. 1073/1999 parte dalla premessa secondo la
quale un provvedimento come la controversa trasmissione di informazioni non è
tale da recare di per sé pregiudizio, ma può dare luogo, se del caso, a
procedimenti amministrativi o penali promossi dalle autorità nazionali
competenti. Il seguito che queste ultime riservano alle informazioni loro
trasmesse ricade pertanto esclusivamente e interamente sotto la responsabilità
di tali autorità.
33 Tale interpretazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999 non si pone neppure in contrasto con l’obbligo di leale
cooperazione previsto dall’art. 10 CE. Infatti, questa disposizione, se è vero che osta a che sia negato ogni obbligo per le
autorità nazionali di esaminare le informazioni trasmesse dall’OLAF, non impone
cionondimeno di accogliere un’interpretazione che conferisce ad una misura,
quale la controversa trasmissione di informazioni, carattere vincolante nel
senso che le dette autorità sarebbero tenute ad adottare misure specifiche. Una
siffatta interpretazione modificherebbe infatti la
ripartizione dei compiti e delle responsabilità quale prevista dall’attuazione
del regolamento n. 1073/1999.
34 Da
ciò consegue che la conclusione del giudice dell’urgenza, secondo la quale la
trasmissione controversa di informazioni non costituisce un atto impugnabile,
non è affetta di errore di valutazione e che, pertanto, la prima e la seconda e
terza parte del primo motivo non possono essere accolte.
Sulla quarta parte del primo motivo
35 Con
la quarta parte del primo motivo il ricorrente sostiene che la constatazione
dell’irricevibilità manifesta del ricorso di
annullamento cui è pervenuto il giudice dell’urgenza è in contrasto con il
principio di un’effettiva tutela giurisdizionale.
36
37 L’IFJ
non contesta che il ricorrente poteva proporre ricorso avverso gli atti
adottati dalle autorità belghe dinanzi ai giudici nazionali. Sottolinea
tuttavia che questi ultimi, pur essendo stati investiti del caso, non hanno mai
esaminato la fondatezza delle informazioni trasmesse dall’OLAF. Secondo l’IFJ,
l’ordinanza impugnata si risolve pertanto in un diniego di giustizia nei
confronti del ricorrente.
38 Si
deve a questo proposito ricordare che, come è stato constatato al punto 32
della presente ordinanza, il seguito che le autorità nazionali riservano alle
informazioni loro trasmesse dall’OLAF è rimesso esclusivamente ed interamente
alla loro responsabilità. Spetta pertanto a tali autorità verificare esse
stesse se siffatte informazioni giustifichino o impongano che venga dato corso
a procedimenti penali. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale nei confronti
di siffatti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale con tutte
le garanzie previste dal diritto interno, ivi comprese quelle derivanti dai
diritti fondamentali che, facendo parte integrante dei
principi generali del diritto comunitario, devono del pari essere
rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione ad una normativa
comunitaria (v., in particolare, sentenza
13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf,
Racc. pag. 2609, punto 19, e 10 luglio 2003,
cause C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 88).
39 Nell’ambito
di un ricorso proposto a livello nazionale, il giudice adito ha la possibilità
di rivolgersi alla Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi
dell’art. 234 CE, se del caso su domanda delle parti, chiedendole
l’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario che ritiene
necessaria per emettere la sua sentenza.
40 Da
ciò consegue che la tesi secondo la quale la soluzione accolta nell’ordinanza
impugnata si risolve in un difetto di tutela giurisdizionale effettiva non è
corretta. Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo non può essere
accolta.
41 Considerato
tutto quanto sopra precede, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo
42 Con
il secondo motivo, il ricorrente sostiene, da un lato, che il giudice
dell’urgenza è incorso in errore di diritto giudicando che manca il nesso di
causalità tra la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità
nazionali e il danno asserito. A questo proposito si deve rilevare che, nel
presente ricorso, resta in discussione, in quanto fonte potenziale del danno
asserito, unicamente la controversa trasmissione di informazioni, poiché la
domanda di risarcimento del ricorrente, in quanto fondata sulla pubblicazione
da parte del detto ufficio di due comunicati stampa, non è più in discussione.
Dall’altro lato, il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è su questo
punto insufficientemente motivata.
43 Dal
punto 54 dell’ordinanza impugnata risulta che il giudice dell’urgenza ha
considerato, basandosi su una costante giurisprudenza, che il nesso di
causalità deve essere un nesso diretto causa effetto tra l’illecito assertivamente commesso dall’istituzione interessata e il
danno invocato e che il comportamento illecito di quest’ultima deve essere la
causa determinante di tale danno.
44 Facendo
riferimento a tale giurisprudenza, il giudice dell’urgenza, al punto 58
dell’ordinanza impugnata, ha constatato la mancanza di un siffatto nesso di
causalità tra la mera trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle
autorità nazionali e il danno che il ricorrente asserisce aver subìto. Infatti,
secondo il detto giudice, è chiaro che, se tali autorità non avessero aperto
un’inchiesta giudiziaria, il ricorrente non avrebbe subìto il danno da lui
lamentato.
45 Il
ricorrente sostiene tuttavia che l’ordinanza impugnata ha descritto in modo
erroneo e applicato senza discernimento i criteri posti dalla giurisprudenza
circa la condizione relativa al nesso di causalità. A suo avviso, il criterio
essenziale è se la trasmissione controversa di informazioni costituisca la
causa determinante del danno e non se tale trasmissione sia l’ultimo atto
nell’ambito di una concatenazione causale.
46 A
questo proposito basta constatare che dal punto 58 dell’ordinanza impugnata
risulta chiaramente che l’impatto che viene attribuito alla decisione delle
autorità nazionali di aprire un’inchiesta giudiziaria non viene attribuito per
il fatto che la detta decisione costituisce l’ultimo atto in una concatenazione
causale, ma per il fatto che essa è la causa determinante del danno assertivamente subìto.
47 Ciò
considerato, non sembra che il giudice dell’urgenza abbia applicato la
giurisprudenza relativa al nesso di causalità in modo erroneo né che abbia
motivato a tale riguardo insufficientemente la sua decisione.
48 Da
ciò consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo
49 Con
il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il giudice dell’urgenza ha violato
il suo diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale.
50 Dato che l’argomento relativo all’asserita violazione
del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è già stato esaminato
nell’ambito della quarta parte del primo motivo e che il ricorrente non ha
fornito, nell’ambito del presente motivo, elementi supplementari idonei a
mettere in discussione le constatazioni operate nel corso dell’esame del primo
motivo, il terzo motivo va respinto.
51 Poiché
nessuno dei tre motivi invocati dal ricorrente a sostegno del suo ricorso è idoneo
a sortire effetti, il ricorso va respinto.
Sulle spese
52 A
norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile
ai procedimenti d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo
regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché
Per questi motivi, il presidente della Corte così
provvede:
1) Il
ricorso è respinto.
2) Il
sig. Tillack è condannato alle spese della
presente istanza.
3) L’International
Federation of Journalists sopporta le proprie spese.
(Seguono le firme)