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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Presidente della Corte), 13 gennaio 2009

 

C‑512/07 P(R) e C‑15/08 P(R), Achille OcchettoParlamento europeo  

 

 

Nei procedimenti riuniti C‑512/07 P(R) e C‑15/08 P(R),

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia, registrate nella cancelleria della Corte rispettivamente il 22 novembre 2007 e il 16 gennaio 2008,

 

Achille Occhetto,

residente in Roma,

rappresentato dagli avv.ti P. De Caterini e F. Paola,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

 

Parlamento europeo,

rappresentato dai sigg. H. Krück, N. Lorenz e L. Visaggio,

in qualità di agenti,

ricorrenti,

 

procedimento in cui le altre parti sono:

 

Beniamino Donnici,

residente in Castrolibero,

rappresentato dagli avv.ti M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego e P. Salvatore,

richiedente in primo grado,

 

Repubblica italiana,

rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,

assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

interveniente in primo grado,

 

 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

 

sentito l’avvocato generale M. Poiares Maduro,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con le impugnazioni in esame, il sig. Occhetto e il Parlamento europeo chiedono l’annullamento dell’ordinanza del giudice per i provvedimenti provvisori del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 novembre 2007, causa T‑215/07 R, Donnici/Parlamento (Racc. pag. II-4673; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG); in prosieguo: la «decisione controversa»].

2        Poiché tra le impugnazioni sussiste connessione oggettiva, occorre riunirle ai fini della presente ordinanza, conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura.

 Contesto normativo

 L’atto del 1976

3        Gli artt. 6-8, 12 e 13, n. 3, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1), come modificato e rinumerato con la decisione del Consiglio 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, Euratom (GU L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto del 1976»), recitano:

«Articolo 6

1.      I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2.      I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 7

1.      La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

        membro del governo di uno Stato membro,

        membro della Commissione delle Comunità europee,

        giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado,

        membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,

        membro della Corte dei conti delle Comunità europee,

        mediatore delle Comunità europee,

        membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica,

        membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei Trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa,

        membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti,

        funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2.      A partire dall’elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

        i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

        i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

(…)

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

(...)

Articolo 12

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 13

(…)

3.      Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo».

 Il regolamento interno del Parlamento europeo

4        Gli artt. 3 e 4, nn. 3 e 9, del regolamento interno del Parlamento europeo sono del seguente tenore:

«Articolo 3

Verifica dei poteri

1.      A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il Presidente attira al contempo l’attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell’[atto del 1976] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

2.      Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976]. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976], il Parlamento, su informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.

3.      Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’[atto del 1976], eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

4.      La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

5.      Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell’[atto del 1976], nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.      La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l’esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione, con l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Articolo 4

Durata del mandato

(…)

3.      I deputati dimissionari comunicano le loro dimissioni al Presidente nonché la data dalla quale queste decorrono, che non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la veste di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all’ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell’[atto del 1976], essa ne informa il Parlamento affinché quest’ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.

(…)

9.      Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza».

 Lo statuto dei deputati del Parlamento europeo

5        A norma del quarto ‘considerando’ della decisione del Parlamento europeo 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «statuto dei deputati»), «[l]a libertà e l’indipendenza dei deputati, sancite all’articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l’impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante».

6        Il quinto ‘considerando’ dello statuto dei deputati precisa che l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo riprende integralmente le disposizioni dell’art. 6, n. 1, dell’atto del 1976.

7        Gli artt. 2 e 30 dello statuto dei deputati dispongono quanto segue:

«Articolo 2

1.      I deputati sono liberi e indipendenti.

2.      Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

(...)

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009».

 I fatti

8        I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati ai punti 6-17 dell’ordinanza impugnata nei termini seguenti:

«6      In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004, Beniamino Donnici [...] si è candidato per la lista comune “Società Civile Di Pietro – Occhetto”, nella circoscrizione Italia Meridionale. Tale lista ha ottenuto due seggi, il primo dei quali nella detta circoscrizione e l’altro nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Il sig. A. Di Pietro, risultato primo eletto in entrambe le circoscrizioni, ha optato per la circoscrizione Italia Meridionale.

7      Il sig. A. Occhetto figurava in seconda posizione sugli elenchi elettorali, in considerazione del numero di voti ottenuti nelle due circoscrizioni, superando [il sig. Donnici] nella circoscrizione Italia Meridionale e il sig. G. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Poiché il sig. Di Pietro ha optato per il seggio della circoscrizione Italia Meridionale, il sig. Occhetto avrebbe dovuto essere proclamato eletto nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Tuttavia, con dichiarazione scritta, firmata dinanzi a un notaio il 6 luglio 2004 e giunta il 7 luglio seguente all’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (in prosieguo: l’“Ufficio elettorale italiano”), il sig. Occhetto, che ricopriva all’epoca la carica di Senatore della Repubblica italiana, ha rinunciato “definitivamente” all’elezione di parlamentare europeo in entrambe le circoscrizioni.

8      In seguito a tale rinuncia, il 12 novembre 2004 l’Ufficio elettorale italiano ha comunicato al Parlamento i risultati ufficiali delle elezioni europee con l’elenco dei candidati eletti e dei loro sostituti. L’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale e del sig. Di Pietro nella circoscrizione Italia Meridionale, mentre [il sig. Donnici] diveniva primo dei non eletti in quest’ultima circoscrizione.

9      In occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 in Italia, il sig. Di Pietro è stato eletto deputato al Parlamento italiano ed ha optato a favore del suo mandato nazionale, con effetto a decorrere dal 28 aprile 2006. Poiché tale carica, conformemente all’art. 7, n. 2, dell’atto del 1976, è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, quest’ultimo ha constatato, il 27 aprile 2006, la vacanza del seggio di cui trattasi, con effetto a decorrere dal giorno seguente, e ne ha informato la Repubblica italiana.

10      Con dichiarazione 27 aprile 2006, indirizzata all’Ufficio elettorale italiano, il sig. Occhetto ha revocato la sua rinuncia del 7 luglio 2004, esprimendo “la propria volontà di subentrare, quale primo dei non eletti della circoscrizione [Italia Meridionale], [al sig.] Di Pietro, dovendosi per l’effetto ritenere invalida, inefficace e comunque revocata ogni e qualsiasi diversa volontà manifestata in precedenza (…), dovendosi in ogni caso a riguardo tenersi conto della volontà sussistente al momento della proclamazione degli eletti”.

11      In seguito a tale dichiarazione, l’8 maggio 2006 l’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Occhetto a membro del Parlamento europeo.

12      Con sentenza 21 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato infondato il ricorso di annullamento proposto dal [sig. Donnici] avverso tale proclamazione. In sostanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha considerato che la rinuncia del sig. Occhetto, del 7 luglio 2004, relativa alla proclamazione degli eletti non equivaleva alla rinuncia alla sua posizione nella graduatoria post-elettorale. Esso ha motivato la sua decisione sottolineando che il rispetto della volontà popolare impone di considerare indisponibili e immodificabili i risultati elettorali, che una siffatta rinuncia non ha effetto in sede di adozione degli eventuali atti di surrogazione in caso di incompatibilità, decadenza, ineleggibilità o rinuncia alla nomina o alla carica da parte degli aventi diritto, e che, di conseguenza, il candidato che abbia rinunciato all’elezione ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a ritirare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione.

13      [Il sig. Donnici] ha altresì contestato dinanzi al Parlamento la proclamazione dell’elezione del sig. Occhetto alla carica di deputato europeo al posto del sig. Di Pietro. Tale contestazione è stata esaminata dalla commissione giuridica del Parlamento durante la sua riunione del 21 giugno 2006. Dopo aver constatato che, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, tale contestazione non era ricevibile, in quanto fondata sulla legge elettorale italiana, la commissione giuridica ha proposto all’unanimità al Parlamento la conferma del mandato del sig. Occhetto, con effetto a decorrere dall’8 maggio 2006. Il 3 luglio 2006 il Parlamento ha ratificato il mandato del sig. Occhetto.

14      Con sentenza definitiva 6 dicembre 2006, passata in giudicato, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal [sig. Donnici] avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra menzionato, ha riformato detta sentenza e annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo del sig. Occhetto, alla quale aveva proceduto l’Ufficio elettorale italiano l’8 maggio 2006. Il Consiglio di Stato ha considerato, in primo luogo, che la distinzione tra la rinuncia all’elezione e la rinuncia alla posizione in graduatoria era illogica perché l’elezione è un effetto della posizione in graduatoria, e la rinuncia all’elezione comporta per l’interessato l’eliminazione dalla graduatoria ed ogni effetto che ne consegue. Il Consiglio di Stato ha considerato, in secondo luogo, che è contraddittorio affermare che la rinuncia all’elezione non ha effetto ai fini delle surrogazioni, e che il candidato rinunciante ha diritto di ritirare la rinuncia quando occorra procedere a una surrogazione. Infine, il Consiglio di Stato ha considerato, in terzo luogo, che la rinuncia all’elezione si configurava come dichiarazione irrevocabile quando il competente organo o ufficio, destinatario della rinuncia, ne abbia preso atto, il che produce l’effetto di modificare la graduatoria a disposizione dell’ufficio elettorale.

15      Il 29 marzo 2007, l’Ufficio elettorale italiano ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato sopramenzionata ed ha proclamato l’elezione [del sig. Donnici] a membro del Parlamento europeo per la circoscrizione Italia Meridionale, revocando così il mandato del sig. Occhetto.

16      Poiché tale proclamazione è stata comunicata al Parlamento europeo, quest’ultimo ne ha preso atto nel verbale della seduta plenaria del 23 aprile 2007, nei termini seguenti:

         “Le autorità italiane competenti hanno comunicato che la proclamazione dell’elezione [del sig. Occhetto] è stata annullata e che il seggio resosi vacante è stato attribuito [al sig. Donnici]. Il Parlamento prende atto di tali decisioni con decorrenza dal 29.03.2007.

(…)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento interno del Parlamento], finché i [suoi] poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione (…), [il sig. Donnici] (…) [siede] con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché [abbia] preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo”.

17      Intanto, con lettera 5 aprile 2007, completata da una nota del 14 aprile seguente, il sig. Occhetto ha sollevato una contestazione e ha chiesto al Parlamento di confermare il suo mandato nonché di non confermare quello [del sig. Donnici]. Con [la decisione controversa], adottata su relazione della commissione giuridica del 22 maggio 2007 (A6‑0198/2007), il Parlamento ha dichiarato non valido il mandato di deputato al Parlamento [del sig. Donnici], la cui elezione è stata comunicata dall’autorità nazionale competente, e ha confermato la validità del mandato del sig. Occhetto. Il Parlamento ha altresì incaricato il suo Presidente di trasmettere tale decisione all’autorità nazionale competente, nonché [al sig. Donnici] e al sig. Occhetto».

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

9        Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, il sig. Donnici ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Con atto separato, ha altresì presentato istanza di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione cautelare della medesima decisione.

10      L’intervento del sig. Occhetto e della Repubblica italiana è stato ammesso a sostegno, rispettivamente, delle conclusioni del Parlamento e del sig. Donnici.

11      A sostegno del ricorso d’annullamento il sig. Donnici ha dedotto due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che il Parlamento, adottando la decisione controversa, aveva violato le regole ed i principi che determinano la sua competenza in materia di verifica dei poteri dei suoi membri. In secondo luogo, ha contestato l’adeguatezza della motivazione di tale decisione.

12      Nell’ordinanza impugnata il giudice del procedimento sommario ha effettuato anzitutto un esame prima facie della fondatezza dei motivi dedotti dal sig. Donnici a sostegno del ricorso d’annullamento, onde stabilire se sussistesse il requisito del fumus boni iuris. In esito a tale esame, ha ritenuto che il motivo fondato sull’incompetenza del Parlamento a adottare la decisione controversa presentasse un carattere valido e non potesse essere disatteso senza un’analisi più approfondita, il cui svolgimento spetta solo al giudice del merito. Ne ha pertanto concluso che tale condizione ricorresse nel caso di specie.

13      Indi, il giudice del procedimento sommario ha considerato che la sospensione dell’esecuzione richiesta era necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del sig. Donnici, tenuto conto, segnatamente, della durata limitata del mandato di un membro del Parlamento e dell’impossibilità per il sig. Donnici di proseguire l’esercizio del suo mandato risultante dalla decisione controversa.

14      Infine, il giudice del procedimento sommario ha ponderato gli interessi in causa rilevando che, tenuto conto della manifesta parità tra i rispettivi interessi specifici e immediati dei sigg. Donnici e Occhetto, occorreva prendere in considerazione interessi più generali. Pertanto, evidenziando in particolare l’interesse della Repubblica italiana a vedere rispettata dal Parlamento la propria normativa in materia elettorale nonché il carattere solido e valido dell’argomentazione del sig. Donnici, ha concluso che le condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa erano soddisfatte ed ha pertanto accolto la domanda del sig. Donnici.

 Conclusioni delle parti

15      Il sig. Occhetto e il Parlamento chiedono, con le rispettive impugnazioni, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. A sostegno delle impugnazioni deducono i motivi di erronea valutazione del fumus boni iuris nonché erronea valutazione dell’urgenza e della ponderazione degli interessi in causa.

16      Il sig. Donnici e il governo italiano chiedono il rigetto delle impugnazioni. Per quanto riguarda l’impugnazione del sig. Occhetto, il sig. Donnici chiede, in via principale, che venga dichiarata irricevibile.

 Sull’impugnazione

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione del sig. Occhetto

17      Il sig. Donnici fa valere che l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto appare sostanzialmente fondata sulla tesi secondo cui, nella specie, la rinuncia al seggio di deputato sarebbe inficiata da un vizio del consenso. Tale rinuncia, pertanto, non sarebbe valida e spetterebbe al Parlamento constatare detta invalidità in sede di verifica dei poteri. Ora, secondo il sig. Donnici, il sig. Occhetto non ha dedotto l’esistenza di un vizio del consenso né dinanzi ai giudici nazionali né dinanzi al giudice del procedimento sommario comunitario. Ne discenderebbe che l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto è essenzialmente fondata su elementi dedotti per la prima volta nel presente procedimento di impugnazione. Inoltre, la verifica delle circostanze da cui potrebbe dipendere l’esistenza di un vizio del consenso implicherebbe una constatazione ed una valutazione di elementi di fatto, il che sarebbe escluso in fase di impugnazione. Il sig. Donnici chiede pertanto che l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto sia dichiarata irricevibile.

18      Occorre al riguardo constatare che, se è vero che, nell’ambito della sua impugnazione, il sig. Occhetto presenta una serie di considerazioni relative alla validità della sua rinuncia al mandato di deputato ed all’esistenza di un vizio del consenso, detta impugnazione resta comunque fondata su una serie di motivi attinenti, da un lato, ad un’erronea interpretazione dell’atto del 1976 e, dall’altro, ad un’erronea valutazione dell’urgenza e della ponderazione degli interessi in causa.

19      L’impugnazione proposta dal sig. Occhetto deve essere quindi ritenuta ricevibile.

 Sui motivi attinenti ad un’erronea valutazione del fumus boni iuris

20      Per quanto riguarda la valutazione del fumus boni iuris da parte del giudice del procedimento sommario, i ricorrenti fanno valere tre motivi attinenti, rispettivamente:

        ad un’erronea interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976 quanto alla portata dei poteri di verifica del Parlamento;

        ad un’erronea interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 e del suo ambito di applicazione, nonché ad una violazione dell’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e

        ad un errore di diritto, nonché ad una motivazione contraddittoria quanto alla determinazione dell’incidenza, sulla decisione controversa, dell’asserita illegittimità della decisione adottata dalle autorità italiane.

 Sul motivo attinente ad un’erronea interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976

       Argomenti dei ricorrenti

21      Secondo il sig. Occhetto ed il Parlamento, considerato che, ai sensi dell’art. 12 dell’atto del 1976, il Parlamento deve limitarsi a prendere atto dei risultati elettorali proclamati dalle competenti autorità nazionali e non dispone di alcuna competenza di principio per vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri, il giudice del procedimento sommario ha proceduto ad un’interpretazione erronea di detta disposizione, sotto il duplice profilo del suo tenore letterale e del contesto generale nel quale essa si colloca.

22      Se è vero che, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, il Parlamento deve solo «prendere atto» dei risultati delle verifiche delle autorità nazionali svolte sulla base della normativa degli Stati membri, esso resterebbe pur sempre il titolare di un potere autonomo di verifica sulla base delle regole del diritto comunitario. Trattandosi di una procedura che concorre alla formazione di un’istituzione comunitaria, esisterebbe un livello normativo comunitario diretto non ad armonizzare le procedure nazionali, bensì a stabilire uno standard minimo atto ad evitare distorsioni derivanti dalle disparità esistenti tra le procedure nazionali. In tal senso, l’art. 12 dell’atto del 1976 assegnerebbe al Parlamento il potere di decidere in merito a contestazioni fondate sulle disposizioni di tale atto. Detto potere dovrebbe necessariamente essere esercitato sul fondamento non solo del contenuto letterale dell’atto, ma altresì dei principi generali che ne sono alla base.

23      Pertanto, contrariamente a quanto considerato dal giudice del procedimento sommario, la seconda frase dell’art. 12 dell’atto del 1976 non mirerebbe a limitare il potere del Parlamento, ma indicherebbe le due modalità su cui è articolato l’esercizio di detto potere. Sebbene debba limitarsi, per quanto riguarda la verifica svolta nell’ambito della normativa nazionale, a prendere atto di quest’ultima, il Parlamento disporrebbe di un pieno potere di verifica alla luce del diritto comunitario.

24      A sostegno di tale interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976, i ricorrenti fanno valere, in primo luogo, l’art. 8 di tale atto, il quale a loro avviso conferma tale articolazione su due livelli del potere di verifica del Parlamento. Infatti, sancendo che la procedura elettorale «è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali», ma «[f]atte salve le disposizioni del presente atto», tale ultima disposizione indicherebbe i due parametri sulla base dei quali viene esercitato il potere di verifica.

25      In secondo luogo, esisterebbe in Parlamento una prassi istituzionale che mostra inequivocabilmente la tendenza di quest’ultimo ad operare la verifica dei poteri dei suoi membri alla luce di un parametro comunitario.

26      Tale prassi sarebbe dimostrata, da un lato, dalla relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla modifica degli artt. 7 e 8 del regolamento interno del Parlamento europeo, relativi alla verifica dei poteri e alla durata del mandato parlamentare (A3-0166/94), articoli che corrispondono rispettivamente agli artt. 3 e 4 del regolamento interno del Parlamento europeo attualmente in vigore.

27      I ricorrenti rilevano, d’altro lato, che, all’art. 2 della sua risoluzione sulle impugnazioni e contestazioni della validità dei mandati in rapporto al sistema del «tourniquet», (GU 1983, C 68, pag. 31), il Parlamento afferma che «sono infondate le impugnazioni della validità di mandato di membri di nuova nomina o le contestazioni della validità di mandati già verificati, che si basano su riserve di natura giuridica contro il sistema del tourniquet». In ogni caso, sarebbe inutile stabilire un sistema complesso di verifiche, articolato su un doppio livello, nazionale e comunitario, se poi il livello normativo comunitario fosse inesistente e il Parlamento europeo, nell’esercizio del proprio potere di verifica, dovesse semplicemente prendere atto dei risultati proclamati a livello nazionale.

28      In terzo luogo, le sentenze della Corte 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I‑6051), e del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑353/00, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II‑1729), sulle quali si è fondato il giudice del procedimento sommario, non rappresenterebbero precedenti giurisprudenziali pertinenti per la causa in esame. Infatti, la controversia che ha condotto a tali sentenze avrebbe riguardato la validità di una decisione con la quale il Parlamento aveva preso atto di una delibera delle autorità nazionali che aveva posto fine al mandato parlamentare dell’interessato e si sarebbe quindi posta nel contesto dell’art. 13, n. 2, dell’atto del 1976, e non in quello del suo art. 12. In ogni caso, lo svolgimento di dette cause dimostrerebbe che la determinazione dei poteri del Parlamento in caso di decadenza da un mandato parlamentare è una questione complessa e insuscettibile di essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario.

       Giudizio

29      Si deve osservare anzitutto che questo motivo solleva la questione della portata dei poteri di verifica di cui dispone il Parlamento in forza dell’art. 12 dell’atto del 1976. Per valutare se il giudice del procedimento sommario si sia fondato su di un’interpretazione erronea della disposizione citata e pertanto su una valutazione inesatta della portata di tali poteri, occorre esaminare sia il tenore letterale della disposizione sia il contesto generale di cui fa parte.

30      A questo proposito va ricordato in primo luogo che l’art. 12 dell’atto del 1976 stabilisce esplicitamente che il Parlamento, da un lato, deve «prende[re] atto» dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e, dall’altro, può decidere sulle eventuali contestazioni unicamente «in base alle disposizioni [di tale] atto» e «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

31      Ne consegue che il testo dell’art. 12 dell’atto del 1976 sembra deporre a prima vista in favore di un’interpretazione restrittiva del medesimo. A tale proposito, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza della Corte Le Pen/Parlamento, cit., su cui si è fondato il giudice del procedimento sommario, è del tutto pertinente. Infatti l’uso dell’espressione «prendere atto» è stato ivi interpretato nel contesto dell’atto del 1976 come indicante la totale mancanza di potere discrezionale del Parlamento in materia (v., in tal senso, sentenza della Corte Le Pen/Parlamento, cit., punto 50).

32      Inoltre, per quanto attiene alla verifica dei poteri dei membri del Parlamento, l’art. 12 dell’atto del 1976 e l’art. 3, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo conferiscono a quest’ultimo il potere di decidere in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate sulla scorta delle disposizioni dell’atto del 1976, ma, rispettivamente, «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia» e «eccettuate [le contestazioni] fondate sulle leggi elettorali nazionali». Ora, tali esclusioni costituiscono altresì chiare indicazioni del fatto che il Parlamento non è competente in via generale a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte Le Pen/Parlamento, punto 51).

33      Peraltro, non può essere accolto l’argomento secondo cui tale interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976 condurrebbe ad uno svuotamento dei poteri di verifica di cui dispone il Parlamento ai sensi di detto articolo. Infatti, come giustamente ricordato dal giudice del procedimento sommario, il Parlamento ha piena competenza per pronunciarsi, nell’ambito di detto articolo, sulla situazione di un candidato eletto che possiede una delle qualità incompatibili con quella di membro del Parlamento, come elencate all’art. 7 dell’atto del 1976.

34      Per quanto riguarda, infine, la prassi istituzionale fatta valere dal Parlamento, e indipendentemente dal problema di sapere se una prassi unilaterale di un’istituzione comunitaria sia di per sé idonea a vincolare la Corte in merito all’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE o del diritto comunitario derivato in questione, basti rilevare che, comunque, gli elementi dedotti al riguardo dal Parlamento, cioè una relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità del Parlamento, del 1994, ed una risoluzione del 1983, non sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di una prassi istituzionale costante.

35      Sulla base di tali considerazioni occorre concludere che il giudice del procedimento sommario non ha commesso alcun manifesto errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976.

36      Il motivo in esame deve quindi essere dichiarato infondato.

 Sul motivo attinente ad un’erronea interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976

37      Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che il giudice del procedimento sommario ha commesso un errore di diritto considerando che l’art. 6 dell’atto del 1976 conferisca al Parlamento la competenza di garantire il libero esercizio del mandato parlamentare solo per i membri del Parlamento in carica. Pertanto, il libero esercizio sarebbe garantito solo nei confronti di accordi che incidono sull’esercizio del mandato parlamentare, e non nei confronti di accordi che impediscono totalmente l’esercizio del mandato voluto dagli elettori.

38      Ritenendo che, se è vero che l’art. 6 dell’atto del 1976 ha per oggetto la tutela della libertà d’azione dei membri del Parlamento, sarebbe però irragionevole limitarne la portata ai soli membri del Parlamento in carica, i ricorrenti privilegiano un’interpretazione teleologica di detto art. 6. A loro avviso, un’interpretazione di tale disposizione alla luce del suo scopo dovrebbe condurre alla sua applicazione altresì nei confronti dei candidati che figurano ufficialmente nella graduatoria postelettorale, poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamento.

39      In tale contesto, l’art. 6 dell’atto del 1976, che prescriverebbe l’autonomia dei parlamentari e il divieto di mandato imperativo, costituirebbe un principio di carattere generale avente natura precettiva, teso a garantire il buon funzionamento del Parlamento. Il rinvio alle «disposizioni del presente atto» contenuto all’art. 12 dell’atto del 1976 dovrebbe quindi necessariamente riguardare i principi generali alla base di tale atto, funzionali al corretto esercizio della verifica dei poteri da parte del Parlamento. Tali principi, che risultano in particolare dall’art. 6 dell’atto del 1976, rappresenterebbero infatti il corollario del principio fondamentale espresso all’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, avente natura precettiva, ai sensi del quale gli Stati contraenti hanno l’obbligo di organizzare libere elezioni «in condizioni tali da assicurare la libera espressione della volontà popolare nella scelta del Corpo Legislativo».

40      A sostegno di tale interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976, i ricorrenti fanno valere, da un lato, l’art. 2 dello statuto dei deputati, che, sebbene non ancora vigente, costituirebbe una codificazione del contenuto normativo di detto art. 6, e di conseguenza dello stato attuale del diritto comunitario in materia. Dall’altro, essi fanno riferimento alle disposizioni degli artt. 3, n. 5, e 4, nn. 3 e 9, del regolamento interno del Parlamento europeo, facendo valere che il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto prendere in considerazione tali disposizioni ai fini dell’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976, il che l’avrebbe condotto alla conclusione che i principi garantiti da detto art. 6 trovano altresì applicazione in situazioni che possono incidere sulla composizione del Parlamento.

41      A tale riguardo, dev’essere rammentato che, come giustamente constatato dal giudice del procedimento sommario, il tenore letterale dell’art. 6 dell’atto del 1976 riguarda espressamente i «membri del Parlamento europeo». Per di più, lo stesso articolo menziona la prerogativa di voto dei detti membri, prerogativa che, per sua stessa natura, non può essere associata allo status di candidato proclamato ufficialmente nella graduatoria postelettorale.

42      È vero che, come regola generale, l’interpretazione di una disposizione del diritto comunitario non può essere rigidamente vincolata alla sua formulazione, senza alcun riguardo al suo contesto e alla sua finalità. Tuttavia, indipendentemente dal problema di sapere se il ricorso ad un siffatto metodo interpretativo possa condurre, nel caso di specie, ad un’interpretazione contra legem, occorre constatare che gli elementi dedotti in tal senso dai ricorrenti non sono tali da dimostrare che l’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 accolta dal giudice del procedimento sommario è manifestamente errata.

43      In primo luogo, anche supponendo che l’art. 6 dell’atto del 1976 trovi il suo fondamento in taluni principi generali, e segnatamente nell’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, esso ne rappresenterebbe pur sempre un’espressione molto concreta. Ne consegue che detto art. 6 non può di per sé fondare una competenza generale del Parlamento per valutare la legittimità delle procedure elettorali degli Stati membri alla luce dell’insieme di tali principi e della CEDU.

44      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’art. 2 dello statuto dei deputati, va rilevato che il quarto ‘considerando’ di quest’ultimo afferma che «[l]a libertà e l’indipendenza dei deputati, sancite all’articolo 2 [di tale statuto], impongono una regolamentazione», in quanto «non figurano in alcun testo di diritto primario». Orbene, tali affermazioni, lette in combinato disposto con il quinto ‘considerando’ di detto statuto, il quale precisa che l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo riprende integralmente le disposizioni dell’art. 6, n. 1, dell’atto del 1976, costituiscono prima facie chiari indizi del fatto che l’art. 2 dello statuto dei deputati non rappresenta una codificazione di detto art. 6.

45      In terzo luogo, il giudice del procedimento sommario ha giustamente considerato che, conformemente al principio di gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento interno del Parlamento europeo non può consentire di derogare alle disposizioni dell’atto del 1976. Infatti, detto regolamento è un atto di organizzazione interna che non può istituire a favore del Parlamento competenze che non sono espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dall’atto del 1976 (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2008, cause riunite C‑200/07 e C‑201/07, Marra, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38). Di conseguenza, quantomeno nell’ambito di un esame relativo al fumus boni iuris, sono piuttosto le disposizioni del regolamento interno del Parlamento europeo che dovrebbero essere interpretate alla luce della lettera e della ratio delle disposizioni dell’atto del 1976, e non il contrario.

46      Occorre pertanto concludere che l’ordinanza impugnata non è viziata da un errore manifesto di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976.

47      Tale motivo deve quindi essere dichiarato infondato.

 Sul motivo attinente ad un errore di motivazione quanto all’incidenza, sulla decisione del Parlamento relativa alla verifica dei poteri del sig. Donnici, dell’asserita illegittimità della decisione dell’Ufficio elettorale italiano che proclama il sig. Donnici membro del Parlamento

48      Per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza, sulla decisione del Parlamento relativa alla verifica dei poteri del sig. Donnici, dell’asserita illegittimità della decisione dell’Ufficio elettorale italiano che proclama quest’ultimo membro del Parlamento, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe erronea e contraddittoria. In particolare, il Parlamento considera che, per respingere la sua argomentazione secondo cui la sua decisione sulla verifica dei poteri sarebbe viziata da illegittimità nel solo caso in cui fosse fondata su un atto nazionale illegittimo, il giudice del procedimento sommario si è fondato su precedenti giurisprudenziali non pertinenti, cioè la sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C‑97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. pag. I‑6313, punti 10‑12), e l’ordinanza del presidente del Tribunale 21 maggio 2007, causa T‑18/07 R, Kronberger/Parlamento (Racc. pag. II-50, punti 38‑40), invece di prendere in considerazione la sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑64/05 P, Svezia/Commissione (Racc. pag. I‑11389).

49      Secondo il Parlamento, con la decisione controversa, esso ha negato la convalida del mandato di una persona designata dalle autorità nazionali, in quanto tale convalida sarebbe stata contraria al principio del libero mandato, una norma che, testualmente, si rivolge al Parlamento e gli affida un potere di controllo. Sarebbe infatti assurdo ammettere, da un lato, che le autorità giudiziarie ed amministrative nazionali hanno l’obbligo di applicare il diritto comunitario, disapplicando eventualmente norme nazionali confliggenti, e, dall’altro, che il Parlamento non ha un tale potere.

50      A questo proposito va ricordato che nella citata sentenza Oleificio Borelli/Commissione, che verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un’azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), la Corte ha considerato che un progetto può beneficiare del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia soltanto se ottiene il parere favorevole dello Stato nel cui territorio esso dev’essere eseguito e che, di conseguenza, in caso di parere negativo, la Commissione non può né proseguire la procedura di esame del progetto secondo le norme stabilite dallo stesso regolamento, né a fortiori sindacare la regolarità del parere così emesso. La Corte ne ha concluso che le eventuali irregolarità di detto parere non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione con cui la Commissione nega il contributo richiesto (sentenza Oleificio Borelli/Commissione, cit., punti 11 e 12).

51      Richiamandosi a questa giurisprudenza, il giudice del procedimento sommario ha considerato che, quando un atto nazionale si inserisce nell’ambito di un iter decisionale comunitario e, per la ripartizione delle competenze effettuata nella materia considerata, vincola l’organo decisionale comunitario e determina pertanto i termini dell’emananda decisione comunitaria, le eventuali irregolarità di detto atto nazionale non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione dell’organo comunitario. Ora, questo insegnamento emerge chiaramente dai punti 10-12 della citata sentenza Oleificio Borelli/Commissione ed è pertinente nel caso di specie, soprattutto tenendo conto per l’appunto della ripartizione delle competenze quale risulta dall’art. 12 dell’atto del 1976.

52      Per contro, al punto 93 della citata sentenza Svezia/Commissione, che riguardava l’interpretazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), la Corte ha precisato che l’art. 4, n. 5, di tale regolamento non ha l’obiettivo di introdurre una separazione tra due competenze, una nazionale e una comunitaria, che avrebbero oggetti distinti, bensì istituisce un processo decisionale che ha come unico scopo quello di determinare se l’accesso ad un documento debba essere rifiutato sulla base di una delle eccezioni specifiche indicate all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento, processo decisionale a cui partecipano sia l’istituzione comunitaria che lo Stato membro interessato.

53      Ne consegue che, facendo riferimento a tale ultima sentenza, il Parlamento fa valere che l’art. 12 dell’atto del 1976 non prevede una ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali ed il Parlamento, nonché l’esercizio di tali competenze nell’ambito di procedure distinte, bensì un unico processo decisionale al quale partecipano tanto il Parlamento quanto le autorità nazionali. Orbene, alla luce delle considerazioni svolte ai punti 29‑34 della presente ordinanza, prima facie non è questo il caso.

54      Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che l’ordinanza impugnata non è viziata da errore di motivazione quanto all’incidenza dell’asserita illegittimità della decisione dell’Ufficio elettorale italiano che proclama il sig. Donnici membro del Parlamento sulla decisione di quest’ultimo relativa alla verifica dei poteri del sig. Donnici.

55      Tale motivo dev’essere quindi dichiarato infondato.

 Sul motivo attinente ad un’erronea valutazione dell’urgenza

56      Il Parlamento sostiene che la valutazione dell’urgenza cui ha proceduto il giudice del procedimento sommario è viziata da un errore di diritto, in quanto detto giudice si è fondato unicamente sull’eventuale danno che subirebbe il sig. Donnici, senza prendere in considerazione l’eventuale danno arrecato alla rappresentanza politica. Secondo il Parlamento, in mancanza di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, il seggio di deputato di cui trattasi continuerebbe ad essere occupato da una persona avente il medesimo orientamento politico del sig. Donnici. Ne conseguirebbe che l’interesse di quest’ultimo non sarebbe tale da giustificare l’ordine di sospendere l’esecuzione della decisione controversa dal punto di vista della rappresentanza politica.

57      A questo proposito è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per raggiungere questo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte, 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I‑1857, punto 62].

58      Di conseguenza, per valutare l’urgenza delle misure richieste, il giudice del procedimento sommario era tenuto a prendere in considerazione i soli interessi del richiedente, e segnatamente la sussistenza del rischio che fosse causato un danno grave ed irreparabile a tali interessi senza considerare altri elementi aventi carattere generale come, nella fattispecie, la continuità della rappresentanza politica, elementi che potrebbero eventualmente essere presi in considerazione solo nell’ambito della ponderazione degli interessi in causa.

59      Pertanto, anche il motivo del Parlamento relativo alla valutazione dell’urgenza dev’essere dichiarato infondato.

 Sul motivo attinente ad un errore di diritto commesso nell’ambito della ponderazione degli interessi

60      Con il loro ultimo motivo, i ricorrenti fanno valere che, procedendo alla ponderazione degli interessi in causa, il giudice del procedimento sommario ha commesso un errore di diritto. A sostegno di tale motivo, essi deducono tre censure.

61      In primo luogo, i ricorrenti considerano che il giudice del procedimento sommario ha commesso un errore di diritto ritenendo che gli interessi del sig. Donnici e del sig. Occhetto fossero equivalenti. Così procedendo, esso avrebbe omesso di trarre le conseguenze dal fatto che il sig. Occhetto aveva ottenuto un maggior numero di preferenze e possedeva, pertanto, un interesse preminente rispetto a quello del sig. Donnici per quanto riguarda l’esercizio del mandato parlamentare.

62      In secondo luogo, il giudice del procedimento sommario non avrebbe preso in considerazione l’interesse pubblico a che fosse assicurato il massimo livello di legittimazione politica del Parlamento, legittimazione fondata sul voto popolare. Orbene, nella fattispecie, la presa in considerazione dell’interesse pubblico avrebbe dovuto condurre il giudice del procedimento sommario a negare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, dato che tale misura comporterebbe che il seggio parlamentare sarebbe occupato dal soggetto che ha ricevuto meno voti, riducendo, di conseguenza, la legittimazione politica del Parlamento. Comunque, anche nel caso di una decisione nel merito favorevole al sig. Donnici, il rifiuto di ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non avrebbe causato un danno irreparabile alla legittimazione politica del Parlamento in quanto, nel periodo intercorrente fra la decisione sulle misure cautelari e la decisione del merito, esso avrebbe annoverato fra i suoi membri un soggetto maggiormente legittimato dal voto popolare.

63      In terzo luogo, i ricorrenti ritengono che l’ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto, in quanto il giudice del procedimento sommario avrebbe utilizzato il fumus boni iuris per valutare la sussistenza dell’urgenza e la preminenza degli interessi del sig. Donnici. Infatti, a loro avviso, anche se la giurisprudenza sembra ammettere la possibilità di una certa mutua compensazione tra l’elemento del fumus boni iuris e quello dell’urgenza, ciò non toglie che la presenza di uno di tali due elementi non può essere sufficiente a compensare la totale assenza dell’altro.

64      Orbene, secondo i ricorrenti, nell’ambito della ponderazione degli interessi, il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto concludere nel senso della totale assenza dell’urgenza nella fattispecie. A tal riguardo, essi fanno riferimento all’ordinanza del presidente della Corte 31 luglio 2003, causa C‑208/03 P‑R, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I‑7939, punto 106), dalla quale risulterebbe che, nell’ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, il giudice del procedimento sommario deve esaminare se l’eventuale annullamento dell’atto controverso da parte del giudice del merito cagioni il cambiamento radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto sia tale da ostacolare la piena efficacia di quest’ultimo nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto. Orbene, se, nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario avesse compiuto la seconda parte di tale valutazione, sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non potrà che impedire la piena efficacia della decisione di merito nel caso in cui il ricorso di annullamento sia respinto. Ne conseguirebbe che la sussistenza dell’elemento dell’urgenza sarebbe assolutamente insufficiente nella fattispecie.

65      A tale proposito, va rilevato che il giudice del procedimento sommario, dopo aver, in un primo momento, constatato che, in caso di annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito, il danno che il sig. Donnici subirebbe se non fosse sospesa l’esecuzione di detta decisione sarebbe irreparabile, ha poi proceduto alla ponderazione degli interessi contrapposti, sottolineando anzitutto l’interesse del sig. Occhetto all’esecuzione della decisione controversa, che comporta la conferma del suo mandato. Secondo il giudice del procedimento sommario, se è vero che l’esecuzione della decisione controversa rischia di causare un danno irreversibile al sig. Donnici, inversamente, il medesimo rischio sussiste per il sig. Occhetto in caso di accoglimento della domanda di sospensiva, considerata la probabilità che un’eventuale sentenza di rigetto del ricorso nel merito intervenga solo dopo che sia trascorsa una parte essenziale, se non la totalità, del periodo restante del suo mandato.

66      Essendo così giunto alla conclusione che sussiste una parità tra gli interessi specifici e immediati rispettivamente del sig. Donnici e del sig. Occhetto, il giudice del procedimento sommario ha proseguito il suo ragionamento prendendo in considerazione gli interessi più generali, che, in circostanze siffatte, rivestono un’importanza particolare. A tale proposito, esso ha considerato che, se è vero che la Repubblica italiana possiede un interesse a vedere la propria normativa in materia elettorale rispettata dal Parlamento, quest’ultimo possiede un interesse generale alla conferma delle proprie decisioni. Esso ha tuttavia considerato che nessuno di tali interessi potesse prevalere in sede di ponderazione degli interessi contrapposti.

67      Pertanto, è solo dopo aver constatato tale parità tra gli interessi contrapposti, tanto specifici quanto generali, che il giudice del procedimento sommario ha preso in considerazione il carattere valido dei motivi dedotti dal sig. Donnici per ammettere un fumus boni iuris basandosi, al riguardo, su di una giurisprudenza consolidata, e cioè le ordinanze del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio (Racc. pag. I‑1461, punto 110); 11 aprile 2002, causa C‑481/01 P(R), NDC Health/IMS Health e Commissione (Racc. pag. I‑3401, punto 63), nonché Le Pen/Parlamento, cit. (punto 110).

68      Occorre constatare che gli argomenti presentati dai ricorrenti non sono tali da rimettere in discussione tale analisi svolta dal giudice del procedimento sommario.

69      A tale proposito va rilevato, da un lato, che la ponderazione degli interessi in causa cui ha proceduto il giudice del procedimento sommario ha condotto quest’ultimo a constatare una parità tra gli interessi specifici del sig. Donnici e del sig. Occhetto. Orbene, tale parità degli interessi non può equivalere ad un’insussistenza dell’urgenza. Al contrario, il rischio di un danno irreparabile, solo criterio dell’urgenza, è affatto presente nella fattispecie, tanto per il sig. Donnici quanto, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensiva, per il sig. Occhetto.

70      Dall’altro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice del procedimento sommario ha valutato gli interessi più generali del Parlamento, e segnatamente il suo interesse alla conferma delle sue decisioni. Tuttavia, invece di prendere in considerazione tali interessi isolatamente, esso li ha giustamente ponderati con l’interesse della Repubblica italiana a vedere rispettata dal Parlamento la sua normativa in materia elettorale. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la legittimazione politica del Parlamento e il suo interesse a vedere insediato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è vero che la sussistenza di tali interessi non può essere contestata, neanche può essere ignorato l’interesse della Repubblica italiana a vedere insediato al Parlamento europeo i deputati italiani eletti secondo le procedure elettorali nazionali e proclamati da uno degli organi giurisdizionali supremi di tale Stato membro.

71      Ne consegue che anche il motivo dei ricorrenti attinente ad un errore di diritto nell’ambito della ponderazione degli interessi in causa deve essere dichiarato infondato.

72      Poiché il complesso dei motivi dedotti è stato disatteso, l’impugnazione va respinta.

 Sulle spese

73      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Donnici ha concluso chiedendo la condanna dei ricorrenti, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese del sig. Donnici.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      Le impugnazioni sono respinte.

2)      Il sig. Occhetto e il Parlamento europeo sono condannati alle spese del sig. Donnici.