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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 29 giugno 2004

 

C-486/01, Front nationalParlamento europeo  

 

 

 

Nel procedimento C-486/01 P,

 

 

Front national,

 

con sede a Saint-Cloud (Francia),

rappresentato dai sigg. F. Wagner e V. de Poulpiquet de Brescanvel,

avocats,

ricorrente,

 

 

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823),

 

 

procedimento in cui l'altra parte è:

 

 

Parlamento europeo,

 

rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo e H. Krück,

in qualità di agenti,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

 

 

LA CORTE (Grande Sezione),

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra  R. Silva de Lapuerta, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 9 dicembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 20 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

 

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 2001, il Front national ha proposto, a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2001, cause riunite T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, Martinez e a./Parlement (Racc. pag. II‑2823; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso che esso aveva proposto al fine di ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, che riguarda l’interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e dispone lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto» (in prosieguo l’«atto controverso»).

 

2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte l’11 dicembre 2001, il Front national ha proposto anche, a norma dell’art. 242 CE, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. Tale domanda è stata tuttavia respinta con ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2002, cause riunite C‑486/01 P‑R e C‑488/01 P‑R, Front national e Martinez/Parlamento (Racc. pag. I‑1843), con la motivazione, in particolare, che la concessione della detta sospensione non era idonea ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile fatto valere dal ricorrente.

 

Ambito normativo

 

3 Il regolamento del Parlamento europeo, nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), all’art. 9, intitolato «Costituzione di gruppi politici», disponeva quanto segue:

«1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

2.   Un gruppo politico deve essere composto da deputati provenienti da più di uno Stato membro. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di ventitré se i deputati provengono da due Stati membri, di diciotto se provengono da tre Stati membri e di quattordici se provengono da quattro o più Stati membri.

3.   Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

4.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell’Ufficio di presidenza.

(…)».

 

4 L’art. 30 del regolamento, relativo ai deputati non iscritti, prevedeva che:

«1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.

2.   L’Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati».

 

5 Ai sensi dell’art. 180 del regolamento, relativo all’applicazione di questo:

«1. Qualora sorgano dubbi in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l’esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

2.   La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell’articolo 181.

3.   Se la commissione decide che è sufficiente un’interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento.

4.   Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino l’interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5.   Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l’articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.

6.   Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.

(...)».


Fatti all’origine della controversia

 

6 Dalla sentenza impugnata emerge che, in seguito alla comunicazione al presidente del Parlamento, il 19 luglio 1999, della costituzione del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto» (in prosieguo: il «gruppo TDI»), la cui finalità dichiarata era di garantire a ogni deputato l’esercizio pieno del mandato parlamentare, i presidenti degli altri gruppi politici hanno sollevato contestazioni riguardo alla costituzione di tale gruppo a causa della mancanza di affinità politiche tra i suoi vari componenti. Di conseguenza, è stata sottoposta alla commissione degli affari costituzionali del Parlamento (in prosieguo: la «commissione degli affari costituzionali»), ai sensi dell’art. 180, n. 1, del regolamento, una domanda d’interpretazione dell’art. 29, n. 1, dello stesso.

 

7 Con lettera 28 luglio 1999 il presidente di tale commissione ha comunicato l’interpretazione richiesta al presidente del Parlamento. Tale lettera precisava, in particolare, quanto segue:

«Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione degli affari costituzionali ha preso in esame la domanda d’interpretazione dell’art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999.

In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione degli affari costituzionali interpreta l’art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue:

La dichiarazione di costituzione del [gruppo TDI] non è conforme all’art. 29, [n.] 1, del [regolamento].

Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l’allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata al presidente del Parlamento europeo, esclude ogni affinità politica. Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in seno a tale gruppo.

Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all’art. 29, [n.] 1, il seguente testo:

“Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti”.

(...)».

 

8 Durante la seduta plenaria del 13 settembre 1999 il Parlamento è stato informato dal suo presidente del contenuto di tale lettera. Il gruppo TDI ha presentato, sulla base dell’art. 180, n. 4, del regolamento, una contestazione alla nota interpretativa proposta dalla commissione degli affari costituzionali e tale nota è stata sottoposta al voto del Parlamento, che l’ha adottata a maggioranza dei suoi membri durante la seduta plenaria del 14 settembre 1999.

 

9 Ritenendo che pertanto tale voto gli arrecasse pregiudizio, il Front national ha presentato un ricorso diretto all’annullamento dell’atto controverso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1999 (causa T‑327/99). Con atti introduttivi depositati nella detta cancelleria rispettivamente il 5 ottobre e il 22 novembre 1999, due ricorsi aventi lo stesso oggetto sono stati presentati anche dai sigg. Martinez e de Gaulle (causa T‑222/99) nonché dalla sig.ra Bonino, dai sigg. Pannella, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco e dalla Lista Emma Bonino (causa T‑329/99).


Sentenza impugnata

 

10 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso del Front national, ma l’ha respinto in quanto infondato.

 

Sulla ricevibilità

 

11 Per quanto riguarda la ricevibilità del detto ricorso, il Tribunale ha confutato come segue le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e relative, rispettivamente, all’inesistenza dell’atto controverso, al fatto che esso non potrebbe costituire oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario e al fatto che il detto atto non riguarderebbe direttamente e individualmente il Front national ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

 

12 Innanzi tutto, in risposta all’eccezione di irricevibilità relativa all’inesistenza dell’atto controverso in quanto esso comporta lo scioglimento del gruppo TDI, il Tribunale, al punto 26 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, per stabilire se taluni atti possano essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE, occorre tener conto della loro sostanza, più che della loro forma. Al termine di un esame del contenuto di tale atto nonché delle circostanze che hanno portato alla sua adozione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 46 della stessa sentenza, che, con un tale atto, il Parlamento non solo aveva deciso di adottare l’interpretazione generale dell’art. 29, n. 1, del regolamento proposta dalla commissione degli affari costituzionali nonché la posizione espressa da questa commissione circa la conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI alla detta disposizione, ma aveva anche constatato l’inesistenza ex tunc del detto gruppo per inosservanza del requisito previsto da tale disposizione.

 

13 Per quanto riguarda poi la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, relativa all’inoppugnabilità dell’atto controverso, il Tribunale ha statuito, ai punti 59‑62 della sentenza impugnata, che un atto di questo tipo – in quanto priva i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI della possibilità di organizzarsi, mediante il detto gruppo, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento, di modo che tali deputati sono considerati come deputati non iscritti, in conformità all’art. 30 del detto regolamento – riguarda le condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati interessati e produce quindi effetti giuridici nei loro confronti. Un tale atto non può quindi essere considerato alla stregua di un atto che rientra nell’organizzazione interna stricto sensu dei lavori del Parlamento, ma deve poter essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario, in conformità all’art. 230, primo comma, CE.

 

14 Infine, in risposta all’eccezione di irricevibilità con la quale il Parlamento aveva messo in dubbio la sussistenza delle condizioni di ricevibilità previste dall’art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l’atto controverso doveva essere considerato nel senso che riguardava direttamente i sigg. Martinez e de Gaulle nonché i deputati che avevano presentato un ricorso nella causa T‑329/99, in quanto il detto atto impedisce, senza necessità di un’ulteriore misura, a questi deputati di costituirsi, mediante il gruppo TDI, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il che pregiudica direttamente le condizioni di esercizio della loro funzione. Di conseguenza, esso ha ritenuto che questo atto dovesse essere considerato anche nel senso che riguardava direttamente e individualmente il Front national.

 

15 Per quanto riguarda la prima di queste condizioni il Tribunale ha dichiarato più in particolare quanto segue:

 

«66 Per quanto riguarda la causa T‑327/99, va sottolineato che il Front national, partito politico francese, è una persona giuridica il cui obiettivo statutario consiste nel promuovere, attraverso i suoi membri, idee e progetti politici nel contesto delle istituzioni nazionali ed europee. Esso ha presentato una lista alle elezioni del giugno 1999 dei rappresentanti al Parlamento. I suoi membri eletti deputati al Parlamento su questa lista figurano tutti tra i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI. A causa dell’atto 14 dicembre 1999, essi condividono tutti la situazione descritta sopra al punto 59, il che incide direttamente sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito che essi rappresentano nell’assemblea parlamentare europea e, quindi, sulle condizioni di realizzazione dell’obiettivo statutario di tale partito politico a livello europeo.

 

67 Si deve quindi ritenere che l’atto 14 settembre 1999 riguardi direttamente il Front national».

 

16 Quanto alla seconda delle condizioni previste all’art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale, dopo aver richiamato sia la giurisprudenza relativa all’interpretazione di questa condizione sia le circostanze che hanno portato allo scioglimento del gruppo TDI, ha considerato, al punto 72 della sentenza impugnata, che l’atto controverso riguardava individualmente il Front national in ragione di una situazione di fatto che caratterizzava quest’ultimo rispetto a qualsiasi altra persona.

 

17 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la terza eccezione di irricevibilità dedotta dal Parlamento e ha dichiarato, al punto 75 della sentenza impugnata, che il ricorso d’annullamento del Front national doveva essere dichiarato ricevibile.

 

Nel merito

 

18 Per quanto riguarda invece il merito del ricorso, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dal Front national, i quali erano basati, rispettivamente, su un’interpretazione erronea dell’art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento (primo motivo), su una violazione del principio di parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché su una mancanza di fondamento giuridico dell’atto controverso (secondo motivo), su una violazione del principio di parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI (terzo motivo), sull’inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri (quarto motivo), su una violazione delle forme sostanziali (quinto motivo) e su una presunzione di sviamento di procedura (sesto motivo).

 

19 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso d’annullamento ad esso sottoposto ed ha condannato il Front national a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento nella causa T‑327/99.


Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

 

20 Col suo ricorso il Front national conclude che la Corte voglia:

 

– dichiarare il ricorso ricevibile;

 

– accertare la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale;

 

– annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata;

 

– statuire secondo diritto o, in mancanza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

 

– condannare il Parlamento al pagamento di tutte le spese.

 

21 Il Parlamento conclude che la Corte voglia:

 

– respingere il ricorso;

 

– annullare la sentenza impugnata in quanto dichiara ricevibile il ricorso del Front National;

 

– dichiarare questo ricorso irricevibile o, in subordine, infondato, e

 

– condannare il Front national alle spese.


Sull’impugnazione incidentale

Argomenti delle parti

 

22 Con l’impugnazione incidentale, che occorre nella fattispecie esaminare in primo luogo, il Parlamento contesta in sostanza la legittimazione del Front national a presentare un ricorso mirante all’annullamento dell’atto controverso. Esso fa valere al riguardo che, anche se il Tribunale, al punto 66 della sentenza impugnata, ha correttamente analizzato l’incidenza di quest’atto sulla situazione giuridica dei deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI – alcuni dei quali erano anche membri del Front national – esso ha, per contro, commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 67 della stessa sentenza, che il detto atto doveva essere considerato nel senso che riguardava «direttamente» tale partito politico. Infatti, quest’ultimo non soddisfarebbe tale condizione, prevista all’art. 230, quarto comma, CE, in quanto, in particolare, sarebbe interessato solo indirettamente dall’atto controverso. Il Parlamento deduce a tal riguardo i seguenti argomenti.

 

23 In primo luogo, la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, al punto 67 della sentenza impugnata, sarebbe incompatibile con l’affermazione contenuta in altri brani della stessa sentenza e, in particolare, ai punti 59 e 65 della stessa, nei quali il Tribunale ha ritenuto che i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI dovessero essere considerati direttamente interessati dall’atto controverso in quanto li ha privati «della possibilità di organizzarsi, mediante il detto gruppo, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento». Secondo il Parlamento, è inconcepibile infatti che partiti politici nazionali, che non beneficiano di alcuna posizione particolare ai sensi del regolamento, possano essere interessati da atti del Parlamento allo stesso titolo di deputati, i quali usufruiscono, dal canto loro, di una posizione particolare in base a questo regolamento.

 

24 Il Parlamento sostiene, in secondo luogo, che l’affermazione secondo cui il Front national sarebbe direttamente interessato dall’atto controverso è incompatibile anche con la giurisprudenza della Corte e, in particolare, con la sentenza 16 giugno 1970, causa 69/69, Alcan e a./Commissione (Racc. pag. 385), in base alla quale un ricorrente può essere direttamente interessato da un atto solo se quest’ultimo comporta di per sé l’effetto immediato di privarlo di un diritto o di imporgli un obbligo, di modo che un tale ricorrente sia posto in una situazione analoga a quella in cui si troverebbe se fosse destinatario del detto atto. Ora, secondo il Parlamento, tale non sarebbe affatto il caso nella fattispecie, in quanto il Front national, a differenza dei suoi candidati eletti in qualità di membri del Parlamento, è interessato solo indirettamente dal detto atto.

 

25 Il Parlamento fa valere, in terzo luogo, che, anche se dalla giurisprudenza della Corte deriva certo che gli atti che esso adotta possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorché producono effetti giuridici nei confronti di terzi o allorché tali effetti eccedono l’ambito dell’organizzazione interna dei lavori dell’istituzione, un atto quale l’atto controverso, che disciplina la posizione di taluni deputati, non produce effetti giuridici nei confronti di terzi quali un partito politico nazionale. Esso rileva al riguardo che il Front national non può basarsi sulla sua partecipazione alle elezioni del giugno 1999 e sull’elezione effettiva di taluni dei suoi aderenti in qualità di membri del Parlamento, in quanto, successivamente all’elezione, non vi sono più rapporti giuridici tra i partiti politici che hanno partecipato alla campagna elettorale e l’assemblea eletta. Infatti, sia dall’art. 4, n. 1, dell’atto del 20 settembre 1976, relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, pag. 5), sia dall’art. 2 del regolamento risulterebbe che i rappresentanti eletti al Parlamento esercitano il loro mandato in maniera indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Se, in tale contesto, si ammettesse la tesi secondo cui l’atto controverso produce anche effetti giuridici nei confronti di un partito politico nazionale quale il Front national, i membri del Parlamento sarebbero equiparabili a semplici «intermediari» tra quest’ultimo ed il loro partito, senza autonomia né responsabilità proprie, il che sarebbe incompatibile sia con la lettera sia con il senso delle disposizioni sopra menzionate.

 

26 In quarto luogo, il Parlamento richiama infine le conseguenze negative che potrebbe comportare l’ammissibilità del ricorso presentato dal Front national. Se l’interpretazione adottata dal Tribunale fosse accolta dalla Corte, questi giudici sarebbero in effetti esposti al rischio di un afflusso di ricorsi provenienti non solo da altre persone o gruppi di persone che sarebbero solo indirettamente interessati da provvedimenti di organizzazione interna del Parlamento – quali le fondazioni dei partiti politici che potrebbero essere interessate, ad esempio, nel caso in cui il versamento di sovvenzioni provenienti da finanziamenti versati ai gruppi politici non sarebbe più possibile –, ma anche da altri partiti politici i quali, in funzione di loro proprie norme statutarie, potrebbero sentirsi particolarmente colpiti da disposizioni specifiche del regolamento, quali il suo art. 152, relativo alla composizione delle commissioni parlamentari, o l’art. 168, n. 2, di questo stesso regolamento, da cui risulta che la costituzione delle delegazioni interparlamentari deve tener conto, «nella misura del possibile, di un’equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche».

 

27 Nelle osservazioni che ha presentato su questa impugnazione incidentale in applicazione dell’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura, il Front national contesta la tesi del Parlamento secondo cui esso non sarebbe legittimato ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. A suo parere, la ricevibilità del suo ricorso sarebbe infatti dimostrata non solo per quanto riguarda la natura giuridica dell’atto controverso, ma anche per quanto riguarda l’autore stesso di questo ricorso.

 

28 Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura giuridica dell’atto controverso, il Front national fa valere che la decisione con cui il Parlamento europeo, in data 14 settembre 1999, ha interinato l’interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento operata dalla commissione degli affari costituzionali costituisce un atto impugnabile in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un tale atto presenta un carattere definitivo e produce effetti giuridici che oltrepassano l’ambito dell’organizzazione interna dei lavori del Parlamento, poiché priva i partiti politici e i deputati che rivendicano la loro appartenenza al gruppo TDI della possibilità di organizzarsi in gruppo politico. Stando così le cose, gli aderenti del Front national che quest’ultimo ha presentato al suffragio degli elettori ed ha contribuito a far eleggere con le sue azioni sarebbero collocati in una situazione più sfavorevole rispetto ai parlamentari membri di un gruppo politico, il che inciderebbe direttamente sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito e falserebbe, a posteriori, il risultato delle elezioni.

 

29 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la persona stessa dell’autore del ricorso, il Front national sostiene che la ricevibilità di questo ricorso è dimostrata anche in quanto esso è interessato al tempo stesso direttamente e individualmente dall’atto controverso.

 

30 Per quanto riguarda innanzi tutto la condizione secondo cui la persona fisica o giuridica dev’essere interessata «direttamente» dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, il Front national condivide la valutazione del Tribunale secondo cui l’atto controverso presenta un tale carattere poiché, se quest’ultimo ha avuto ripercussioni rilevanti sull’estensione dei diritti politici e dei benefici materiali di cui usufruiscono i membri del gruppo TDI, esso ha anche avuto ripercussioni dirette sui partiti da cui provengono questi deputati e, in particolare, sul Front national, in quanto quest’ultimo avrebbe militato attivamente per l’elezione dei suoi membri al Parlamento e avrebbe sostenuto, in queste occasioni, spese considerevoli. Questo partito aveva quindi un interesse evidente a che i deputati che esso ha contribuito a far eleggere disponessero di facilitazioni identiche a quelle concesse agli altri parlamentari. Facendo valere in particolare a tal riguardo la sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339), il Front national confuta l’argomento del Parlamento secondo cui non vi sarebbero più rapporti giuridici, dopo le elezioni, tra i partiti politici che hanno partecipato alla campagna elettorale e l’assemblea eletta. Infatti, l’uguaglianza di principio delle formazioni politiche in occasione delle campagne elettorali, sancita dalla Corte nella detta sentenza, perdurerebbe dopo l’elezione, di modo che la Corte dovrebbe sanzionare qualsiasi violazione del detto principio se gli elettori del Front national non fossero rappresentati al Parlamento in condizioni equivalenti, se non uguali, a quelle che si applicano ai parlamentari degli altri gruppi.

 

31 Per quanto riguarda la condizione secondo cui la persona fisica o giuridica dev’essere interessata «individualmente» dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, il Front national sottolinea che esso soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853), in quanto esso è interessato dall’atto controverso a causa sia di qualità ad esso particolari sia di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto alla generalità. Il Front national condivide a tal riguardo la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti 69‑71 della sentenza impugnata.

 

Giudizio della Corte

 

32 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre presone, la riguardano «direttamente ed individualmente».

 

33 Anche se il Parlamento, con la sua impugnazione incidentale, non rimette in disucussione la valutazione del Tribunale secondo cui l’atto controverso riveste un carattere decisionale e riguarda individualmente il Front national, esso contesta invece la conclusione, che figura al punto 67 della sentenza impugnata, secondo cui questo partito è direttamente interessato da tale atto.

 

34 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere «direttamente» interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenza 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commission, causa C‑404/96 P, Racc. pag. I‑2435, punto 41, e giurisprudenza ivi menzionata).

 

35 Nella fattispecie, non si può negare che l’atto controverso – in quanto ha privato i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI e, in particolare, i deputati eletti nella lista del Front national della possibilità di costituirsi, mediante il gruppo TDI, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento – riguarda direttamente i detti deputati. Come il Tribunale ha rilevato giustamente ai punti 59 e 65 della sentenza impugnata, questi deputati, a causa unicamente di tale atto, sono stati privati della possibilità di costituirsi in gruppo politico e sono stati considerati, fin da tal momento, come deputati non iscritti ai sensi dell’art. 30 dello stesso regolamento, beneficiando, per tale motivo, di prerogative parlamentari più ristrette nonché di benefici materiali e finanziari minori rispetto a quelli che avrebbero avuto se fossero stati membri di un gruppo politico ai sensi del detto art. 29.

 

36 Una tale conclusione non si impone, invece, relativamente ad un partito politico nazionale quale il Front national. Come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 40 delle sue conclusioni, anche se è naturale, infatti, che un partito politico nazionale che presenta candidati in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento aspiri a che i suoi candidati, una volta che siano stati eletti, esercitino il loro mandato in condizioni equivalenti a quelle degli altri parlamentari, questo interesse non conferisce ad esso alcun diritto a che i suoi eletti costituiscano un gruppo proprio né a che essi divengano membri di uno dei gruppi che sono costituiti nell’ambito dell’assemblea.

 

37 Infatti, occorre ricordare che, da un lato, ai sensi dell’art. 29, n. 2, del regolamento, la costituzione di un gruppo politico nel Parlamento presuppone la presenza di un numero minimo di deputati originari di diversi Stati membri e che, dall’altro, in ogni caso, il n. 1 di questo articolo richiama la sola prospettiva di un raggruppamento dei deputati per affinità politiche. Queste disposizioni non conferiscono alcun ruolo specifico ai partiti politici nazionali ai quali appartengono questi deputati all’atto del processo di costituzione di un gruppo politico.

 

38 Stando così le cose, non si può sostenere che un partito politico nazionale sia direttamente interessato dall’atto controverso, il quale si applica – e conformemente alla lettera stessa dell’art. 29 del regolamento, poteva del resto applicarsi – unicamente ai deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI.

 

39 Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha certo considerato che, in quanto esso priva i detti deputati e, in particolare, quelli che sono stati eletti nella lista del Front national della possibilità di organizzarsi in gruppo politico, l’atto controverso incide direttamente sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito che essi rappresentano nell’assemblea parlamentare europea e, quindi, sulle condizioni di realizzazione dell’obiettivo statutario di tale partito politico a livello europeo, ragion per cui il Front national sarebbe direttamente interessato da tale atto.

 

40 Non si può tuttavia ritenere che tali effetti derivino direttamente dall’atto controverso. Infatti, anche supponendo che essi si producano, tali ripercussioni risulterebbero dal fatto che i deputati che non appartengono ad un gruppo politico sono considerati come deputati non iscritti in forza dell’art. 30 del regolamento e dalla posizione meno favorevole concessa da quest’ultimo ai deputati non iscritti. Solo indirettamente il Front national potrebbe essere interessato dall’atto controverso, attraverso le conseguenze che quest’ultimo comporta nei confronti della posizione dei deputati che si dichiarano di tale partito.

 

41 Occorre poi respingere l’argomento del Front national relativo al fatto che la Corte, nella sentenza Les Verts/Parlamento, sopra menzionata, avrebbe ammesso l’uguaglianza di principio delle formazioni politiche all’atto della partecipazione alla campagna per le elezioni dei deputati del Parlamento, uguaglianza che dovrebbe perdurare una volta ottenuta l’elezione. Infatti, questa sentenza riguardava una situazione del tutto diversa da quella di cui trattasi nella presente fattispecie.

 

42 Pertanto, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Les Verts/Parlamento, sopra menzionata, il partito ricorrente era direttamente interessato dalle decisioni del Parlamento di cui trattavasi in tale causa, in quanto queste prevedevano, nella prospettiva dell’elezione dei membri del Parlamento che è avvenuta nel 1984, la ripartizione di finanziamenti tra formazioni politiche – tra le quali figurava questo partito – senza che un atto complementare fosse necessario, in quanto il calcolo della quota dei finanziamenti che doveva essere attribuita a ciascuna delle formazioni politiche interessate era automatico e non lasciava spazio, come la Corte ha constatato al punto 31 della detta sentenza, a qualsiasi margine discrezionale.

 

43 Nella presente fattispecie, per contro, il Front national non è direttamente interessato dall’atto controverso. Se è innegabile infatti che nessun provvedimento di applicazione è necessario affinché questo produca effetti, è anche incontestabile che, in base alla formulazione stessa dell’art. 29 del regolamento, tale atto può produrre effetti solo sulla situazione giuridica dei membri del Parlamento e non su quella dei partiti politici nazionali nelle cui liste questi membri sono stati eletti e i quali, eventualmente, hanno contribuito a farli eleggere. Contrariamente ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza richiamata al punto 34 della presente sentenza, un tale atto non produce quindi direttamente effetti sulla situazione giuridica del Front national.

 

44 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono occorre quindi concludere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostenendo, al punto 67 della sentenza impugnata, che l’atto controverso riguarda direttamente il Front national e annullare la detta sentenza in quanto ha dichiarato ricevibile il ricorso del Front national.


Sulla ricevibilità del ricorso del Front national

 

45 Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

 

46 Nella fattispecie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire essa stessa sulla ricevibilità del ricorso presentato dal Front national dinanzi al Tribunale. Infatti, gli argomenti dedotti da questo partito a sostegno della sua posizione sono identici a quelli che ha svolto nell’ambito delle sue osservazioni sull’impugnazione incidentale del Parlamento e si basano, in sostanza, sulla tesi, già richiamata, secondo cui esso sarebbe direttamente interessato dall’atto controverso, in quanto quest’ultimo inciderebbe in maniera rilevante sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito nell’ambito dell’assemblea parlamentare europea.

 

47 Per i motivi esposti ai punti 36‑43 della presente sentenza, il Front national non può essere considerato direttamente interessato dall’atto controverso.

 

48 Stando così le cose, occorre dichiarare irricevibile il ricorso presentato dinanzi al Tribunale dal Front national. Di conseguenza, non occorre più statuire sull’impugnazione principale.


Sulle spese

 

49 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ha concluso per la condanna del Front national, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese della presente causa nonché a quelle relative al procedimento sommario di cui al punto 2 della presente sentenza.

 

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2001, cause riunite T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, Martinez e a./Parlamento, è annullata in quanto dichiara ricevibile il ricorso del Front national (causa T‑327/99).

 

2) Il ricorso del Front national mirante all’annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, relativa all’interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto », è irricevibile.

 

3) Non occorre più statuire sul ricorso presentato dal Front national contro la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

 

4) Il Front national è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito sia della presente causa sia del procedimento sommario.

 

                           (Seguono le firme)