CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta Sezione), 8 aprile 2003

 

C-471/02 P(R), Santiago Gómez-ReinoCommissione delle Comunità europee

 

 

 

Nel procedimento C-471/02 P(R),

 

 

Santiago Gómez-Reino,

 

dipendente della Commissione delle Comunità europee,

residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. M.-A. Lucas, avocat,

ricorrente,

 

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 ottobre 2002, causa T-215/02 R, Goméz-Reino/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-0000, I-1019),

 

 

procedimento in cui l'altra parte è:

 

 

 

Commissione delle Comunità europee,

 

rappresentata dai sigg. H. P. Hartvig e J. Currall,

in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE,

 

 

in sostituzione del presidente della Corte in forza dell'art. 85, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento,

 

sentito l'avvocato generale F.G. Jacobs,

 

ha emesso la seguente

 

 

Ordinanza

 

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 dicembre 2002, il sig. Santiago Gómez-Reino ha presentato, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2002, causa T-215/02 R, Gómez-Reino/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-0000, I-1019; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto le sue domande di provvedimenti provvisori presentate ai sensi dell'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, dirette ad ottenere, in primo luogo, la produzione di taluni documenti, in secondo luogo, la sospensione di varie decisioni adottate o il divieto di adottare decisioni future relative a indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») e, in terzo luogo, l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

 

 

2 Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 10 febbraio 2003, la Commissione ha presentato alla Corte le sue osservazioni scritte.

 

3 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie affinché venga statuito sul presente ricorso, non occorre sentire le difese orali delle parti.

 

Contesto normativo

 

4 Ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1):

«1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.

(...)

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione (...) interessat[a]. Le istituzioni, (...) danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione».

 

5 L'art. 4, primo comma, della decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 149, pag. 57), dispone:

«Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un (...) funzionario (...) della Commissione, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un (...) funzionario (...) della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono».

 

6 Ai sensi dell'art. 5 della decisione 1999/396:

«Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico (...) del funzionario (...) della Commissione, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto».

 

7 L'allegato IX dello Statuto, relativo al procedimento disciplinare, all'art. 11, dispone che:

«Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina o a domanda dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti».

 

8 Infine, l'art. 24, primo comma, dello Statuto è formulato nei seguenti termini:

«Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità o delle sue funzioni».

 

Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale

 

9 I fatti di causa e il procedimento dinanzi al Tribunale sono esposti nei seguenti termini ai punti 5-24 dell'ordinanza impugnata:

«5 Il ricorrente, dipendente della Commissione, è stato direttore dell'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) dal 1º ottobre 1992 al 31 dicembre 1996.

6 In base ad una relazione dell'unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Tale procedimento era inteso ad accertare, in particolare, se il ricorrente dovesse essere ritenuto responsabile, in qualità di direttore dell'ECHO, delle irregolarità commesse nell'esecuzione di taluni contratti conclusi dall'ECHO.

7 Il 14 luglio 1999 la Commissione, in qualità di autorità avente potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), ha seguito il parere della commissione di disciplina, secondo cui le censure addebitate al ricorrente non erano dimostrate e ha deciso di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

8 Dopo che numerosi articoli di stampa avevano messo in discussione l'onestà e l'onorabilità del ricorrente, o espresso dubbi in merito alla regolarità e all'obiettività del procedimento disciplinare di cui era stato destinatario, il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2000, ha chiesto, da una parte, l'annullamento di varie decisioni esplicite o implicite della Commissione relative alle richieste di assistenza che egli ha presentato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto in relazione a detti articoli di stampa e riguardo a dichiarazioni rilasciate da taluni dipendenti e membri del Parlamento europeo considerate diffamatorie nei suoi confronti e, dall'altra, il risarcimento dei danni (causa T-108/00).

9 Lo stesso giorno il ricorrente ha presentato, con atto separato, una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad evitare che dalle decisioni di cui si chiedeva l'annullamento derivasse un danno grave e irreparabile per il ricorrente (causa T-108/00 R).

10 Poiché le parti hanno informato il Tribunale che era stato concluso un accordo amichevole nell'ambito del procedimento sommario, la causa T-108/00 R è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza del presidente del Tribunale 3 luglio 2000. In conformità all'accordo amichevole, la Commissione ha inviato agli organi di stampa interessati una lettera di precisazioni e ha trasmesso copie di tali lettere alla presidente della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento europeo (in prosieguo: la "Cocobu"). In ognuna di queste lettere veniva specificato, in particolare, che "la decisione adottata [nel procedimento disciplinare di cui è destinatario il ricorrente] è definitiva, a causa della mancanza di elementi nuovi, che allo stato non sussistono".

11 Con ordinanza 12 settembre 2000, la causa T-108/00 è stata cancellata dal ruolo del Tribunale.

12 Il 13 novembre 2000 un canale televisivo danese ha trasmesso un programma intitolato "Gli sciacalli dell'aiuto" mettendo in discussione l'onestà e l'onorabilità del ricorrente ed esprimendo dubbi in merito alla regolarità e all'obiettività del procedimento disciplinare di cui è stato destinatario. La Commissione, alla quale è stata presentata una domanda in tal senso, in forza dell'art. 24 dello Statuto, ha assistito il ricorrente nei procedimenti a carico degli autori di tale programma inviando al detto canale televisivo una lettera di contenuto simile a quello delle lettere inviate in esecuzione dell'accordo amichevole stipulato nell'ambito della causa T-108/00 R.

13 Il 13 febbraio 2001 il sig. van Buitenen, dipendente della Commissione, ha inviato una nota a vari membri della Commissione, tra cui il sig. Kinnock, esprimendo la propria reazione al programma trasmesso dal canale danese e interpellando i destinatari sulla regolarità del procedimento disciplinare aperto contro il ricorrente, nonché su eventuali conseguenze di un'irregolarità nell'ambito del detto procedimento.

14 Nell'agosto 2001 il sig. van Buitenen ha presentato all'OLAF e alla Commissione una relazione contenente numerose affermazioni relative a presunte irregolarità (in prosieguo: la "relazione del sig. van Buitenen"). L'OLAF avrebbe anche ricevuto da un avvocato, nel giugno 1999, alcuni documenti che menzionano parimenti irregolarità in seno alla Commissione.

15 Secondo un comunicato stampa della Commissione in data 26 febbraio 2002, sia l'OLAF che la direzione generale (DG) "Personale e amministrazione" "hanno cominciato a lavorare per stabilire se tale documento [la relazione del sig. van Buitenen] contenesse elementi idonei a far avviare un'inchiesta formale". Da esso emerge anche che "l'OLAF ha trasmesso il riassunto della sua relazione alla DG [Personale e amministrazione] il 15 febbraio 2002" e che "questa stessa [relazione] è stata trasmessa lo stesso giorno alla presidenza della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento europeo (Cocobu)". Tale comunicato indica infine che "in prosieguo saranno adottate decisioni sull'adeguato seguito da dare al documento del sig. van Buitenen".

16 Con un comunicato stampa in data 28 febbraio 2002 la Commissione ha reso noto, in particolare, che era in corso un'indagine interna sull'UCLAF e che in quattro casi si erano rese necessarie verifiche supplementari.

17 Alcuni articoli apparsi sulla stampa tedesca, inglese e francese hanno diffuso informazioni sull'esistenza di indagini condotte dall'OLAF in seguito al rapporto del sig. van Buitenen e al loro stato di avanzamento.

18 Con nota 7 marzo 2002, trasmessa ai sigg. N. Kinnock, membro della Commissione, R. Kendall, presidente del comitato di sorveglianza dell'OLAF, e F.-H. Brüner, direttore dell'OLAF, il ricorrente ha segnalato di essere venuto a conoscenza di articoli di stampa che menzionavano l'elaborazione, da parte dell'OLAF, di una "relazione/nota (...) trasmessa, a quanto sembra (...) alla Commissione e al Parlamento europeo (Cocobu)", che metteva in discussione lo svolgimento del procedimento disciplinare di cui egli è stato destinatario. Non essendo stato messo a conoscenza del rapporto del sig. van Buitenen, né della "relazione/nota" dell'OLAF, egli ha affermato che sono stati violati i suoi diritti della difesa e ha richiesto di poter accedere a tali documenti. Egli ha inoltre richiesto, in primo luogo, l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto in relazione ad una dichiarazione di un membro del Parlamento europeo, la sig.ra Stauner, alla rivista Stern, e in secondo luogo, la comunicazione dei nuovi fatti, sostenuti da pertinenti mezzi di prova, idonei a giustificare la riapertura del procedimento disciplinare di cui è stato destinatario o, in alternativa, l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto per quanto riguarda una dichiarazione contenuta nel giornale Le Monde.

19 L'11 marzo 2002 il sig. Kinnock avrebbe presentato, durante una riunione della Cocobu a porte chiuse, un documento della Commissione che, intitolato "Proposals and recommendations" (Proposte e raccomandazioni), recitava: "In relation to the allegations against a former Director General of ECHO, the documents handed over to OLAF by van Buitenen and in 1999 by a lawyer, and which have now surfaced, should carefully be examined by OLAF in the active file, in order to evaluate whether the new facts could justify new measures against the person mentioned" (Per quanto riguarda le accuse nei confronti di un ex direttore generale dell'ECHO, i documenti trasmessi all'OLAF dal [sig.] van Buitenen e, nel 1999, da un avvocato, documenti ora venuti alla luce, dovrebbero essere accuratamente esaminati dall'OLAF nell'ambito di questo caso, per valutare se i nuovi fatti possano giustificare nuovi provvedimenti nei confronti della persona menzionata).

20 Nella sua risposta in data 8 aprile 2002 alla nota del ricorrente, il sig. Kinnock ha informato quest'ultimo che la Commissione, in conformità all'art. 24 dello Statuto, aveva inviato alla rivista Stern uno scritto contenente una serie di argomenti. Egli ha anche sostenuto quanto segue: "Per quanto riguarda le copie di documenti che lei richiede, vale a dire la parte del documento del sig. van Buitenen e la parte dell'analisi che l'OLAF ne ha fatto, le faccio presente che, qualora l'OLAF dovesse aprire un'indagine sull'ECHO, lei beneficierà dei diritti relativi all'apertura di una tale indagine" in conformità al testo dell'art. 4 della decisione 1999/396. Egli rilevava altresì che il riferimento, implicito, del ricorrente all'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto era privo di pertinenza in mancanza di riapertura del procedimento disciplinare.

(...)

21 Pertanto, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2002, il ricorrente ha proposto un ricorso in cui chiede che il Tribunale voglia:

"1. dichiarare che l'OLAF ha illegittimamente omesso di adottare nei suoi confronti misure richieste dalle norme applicabili, vale a dire di notificargli la decisione di apertura di un'indagine o di investigazioni che lo riguardano individualmente, di informarlo di investigazioni o di indagini in cui potrebbe essere coinvolto personalmente e di dargli modo di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano prima che da tali investigazioni o indagini vengano tratte conclusioni che lo riguardano personalmente;

2. annullare le decisioni del direttore dell'OLAF e della Commissione, rese note con il comunicato stampa della Commissione 26 febbraio 2002, di aprire o di riaprire nel mese di settembre 2001, sulla base della relazione del [sig.] van Buitenen 31 agosto 2001, indagini o investigazioni sul caso ECHO o sui procedimenti ai quali esso ha dato luogo, o sull'esistenza di elementi nuovi in tale caso;

3. annullare tutti gli atti informativi compiuti nell'ambito di tali indagini o investigazioni;

4. annullare tutte le conclusioni tratte da tali indagini o da tali investigazioni, in particolare le relazioni del 31 gennaio 2002 dell'unità dei magistrati dell'OLAF e del 15 febbraio 2002 dell'Ufficio;

5. annullare la decisione del direttore dell'OLAF, resa nota con il comunicato stampa 28 febbraio 2002 della Commissione, di aprire un'indagine formale contro alcuni ex dipendenti dell'UCLAF, in particolare contro il coordinatore dell'indagine nel caso ECHO, a causa degli ostacoli che essi avrebbero posto alle indagini dell'inquirente dell'UCLAF incaricato di tale caso;

6. annullare la decisione non notificata né pubblicata del direttore dell'OLAF, che emerge dal documento presentato dal vicepresidente della Commissione alla Cocobu in occasione della sua riunione dell'11 marzo e dalle sue lettere 12 e 15 aprile alla presidente di detta Commissione, di aprire un'indagine sulle asserite manipolazioni dei procedimenti nel caso ECHO imputabili ad un cartello di alti funzionari di cui [il ricorrente] avrebbe fatto parte;

7. annullare la decisione non pubblicata né notificata del direttore dell'OLAF, che emerge dagli stessi documenti, di riaprire un'indagine contro il ricorrente nel caso ECHO sulla base di elementi definiti nuovi in tale caso, idonei a giustificare la riapertura o la ripresa di un procedimento disciplinare nei suoi confronti;

8. annullare tutti gli atti investigativi compiuti nell'ambito di tali indagini;

9. annullare tutte le conclusioni tratte da tali indagini;

10. annullare la decisione della Commissione notificatagli con lettera 8 aprile 2002 del vicepresidente della stessa, nella parte in cui respinge le sue richieste di assistenza 8 marzo 2002 e precedenti o non adempie al suo obbligo di provvedere d'ufficio a questa assistenza con mezzi appropriati;

11. dichiarare l'illegittimità delle omissioni di garantire l'assistenza al ricorrente dopo tale data, a seguito delle domande da questo presentate o d'ufficio;

12. annullare la decisione implicita del direttore dell'OLAF 7 luglio 2002 di rigetto dei reclami 8 marzo del ricorrente contro le decisioni e le astensioni dall'adottare provvedimenti imposti all'Ufficio dalle norme applicabili, di cui egli chiede l'annullamento o la dichiarazione d'illegittimità, o di rigetto delle sue domande di adottare nei suoi confronti provvedimenti prescritti dalle norme applicabili all'Ufficio;

13. annullare la decisione esplicita 8 aprile 2002 di rigetto, da parte della Commissione, dei reclami del ricorrente contro le decisioni e le astensioni dall'adottare provvedimenti prescritti dallo Statuto, decisioni e astensioni di cui chiede l'annullamento o la dichiarazione d'illegittimità, o di rigetto delle sue richieste di adottare nei suoi confronti provvedimenti prescritti dallo Statuto;

14. condannare la Commissione a pagargli un milione di euro come risarcimento del danno morale e alla carriera stimato provvisoriamente, aumentato degli interessi al tasso dell'8% annuo a partire dal 1º marzo 2002 e fino al completo pagamento;

15. condannare la Commissione alle spese".

22 Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a chiedere al Tribunale di:

"1. ordinare all'OLAF e alla Commissione di comunicargli:

a) i passaggi e gli allegati della relazione [del sig.] van Buitenen 31 agosto 2001 che lo riguardano direttamente o indirettamente, personalmente o con altri, in relazione al caso ECHO o a procedimenti cui esso ha dato origine o ritenuti elementi nuovi in questo caso;

b) il documento con cui un avvocato ha trasmesso all'OLAF, nel giugno 1999, 63 pagine di documenti interni su tale soggetto, unitamente a tali documenti;

c) tutte le decisioni di avviare investigazioni o indagini adottate sulla base di tali documenti;

d) tutti gli atti informativi compiuti nel corso di tali indagini o investigazioni;

e) tutte le conclusioni tratte da tali investigazioni o da tali indagini, in particolare la relazione riservata 31 gennaio 2002 dei membri dell'unità dei magistrati dell'OLAF e la relazione 15 febbraio 2002 dell'OLAF alla Commissione e alla Cocobu;

f) tutte le decisioni successive o i seguiti dati dalla Commissione a tali relazioni, in particolare il documento presentato l'11 marzo 2002 dal vicepresidente della Commissione alla Cocobu in occasione della riunione a porte chiuse dell'11 marzo 2002;

g) tutte le decisioni di avviare indagini formali o di proseguire investigazioni adottate sulla base di tali documenti, conclusioni, rapporti o decisioni successive;

h) tutti gli atti informativi compiuti nel corso di tali indagini o investigazioni;

i) tutte le conclusioni tratte da tali investigazioni o indagini;

2. sospendere le decisioni del direttore dell'OLAF e della Commissione, rese note con il comunicato stampa 26 febbraio 2002, di aprire o di riaprire nel mese di settembre 2001, sulla base della relazione [del sig.] van Buitenen 31 agosto 2001 e dei documenti comunicati all'OLAF da un avvocato nel giugno 1999, indagini o investigazioni sul caso ECHO o sui procedimenti ai quali esso ha dato luogo, o sull'esistenza di elementi nuovi in tale caso;

3. sospendere tutti gli atti informativi compiuti nell'ambito di tali indagini o investigazioni;

4. sospendere tutte le conclusioni tratte da tali indagini o da tali investigazioni, in particolare le relazioni 31 gennaio 2002 dell'unità dei magistrati dell'OLAF e 15 febbraio 2002 dell'Ufficio, nonché il documento presentato dal vicepresidente della Commissione in occasione di una riunione a porte chiuse della Cocobu l'11 marzo 2002;

5. sospendere la decisione dell'OLAF, resa nota con il comunicato stampa 28 febbraio 2002 della Commissione, di aprire un'indagine formale contro alcuni ex dipendenti dell'UCLAF, in particolare contro il coordinatore dell'indagine nel caso ECHO, a causa degli ostacoli che essi avrebbero posto alle indagini dell'inquirente dell'UCLAF incaricato di tale caso;

6. sospendere o vietare l'adozione della decisione del direttore dell'OLAF - la cui adozione o il cui rischio di adozione emerge dal documento presentato dal vicepresidente della Commissione alla Cocobu in occasione della sua riunione a porte chiuse dell'11 marzo, dalle sue lettere 12 e 15 aprile al presidente di tale commissione e dalla relazione 18 giugno 2002 del comitato di sorveglianza - di aprire un'indagine sulle asserite manipolazioni dei procedimenti nel caso ECHO imputabili ad un cartello di alti funzionari di cui [il ricorrente] avrebbe fatto parte;

7. sospendere o vietare l'adozione della decisione del direttore dell'OLAF, la cui adozione o il cui rischio di adozione emerge dagli stessi documenti nonché dalla lettera 8 aprile 2002 del vicepresidente della Commissione al ricorrente, di riaprire un'indagine contro il ricorrente nel caso ECHO sulla base di elementi definiti nuovi in tale caso, idonei a giustificare la riapertura o la ripresa di un procedimento disciplinare nei suoi confronti;

8. sospendere o vietare tutti gli atti investigativi effettuati o che potrebbero essere effettuati nell'ambito di tali indagini;

9. sospendere o vietare tutte le conclusioni tratte o che potrebbero essere tratte da tali indagini;

10. ordinare alla Commissione di inviare agli ex dipendenti della Commissione, agli organi di stampa e ai membri del Parlamento europeo che hanno approvato o fatto proprie le affermazioni [dei sigg.] Rivando e van Buitenen contro [il ricorrente] e i seguiti che sono stati loro dati dall'OLAF, in particolare alle televisioni danesi e svedesi, alle sig.re [A.] Gradin e [R.] Bjerregard, a Stern, alla [sig.] Stauner e al

11. [sig.] Rhule, con copia per la massima diffusione ai principali organi di stampa, compresi quelli delle istituzioni europee, nonché alla presidentessa della Cocobu, una lettera che indichi loro che né la relazione del [sig.] van Buitenen 31 agosto 2002 né alcun altro elemento informativo trasmesso all'OLAF o alla Commissione hanno rivelato elementi nuovi tali da permettere l'apertura, la riapertura o la ripresa di procedimenti disciplinari contro [il ricorrente] nel caso ECHO o nei casi ad esso collegati, che riaffermi la sua completa innocenza per quanto riguarda le censure di ordine disciplinare che gli erano state mosse e denunci le affermazioni con le quali i suddetti avevano o sembravano aver rimesso in discussione il suo proscioglimento e la validità del procedimento di cui era stato destinatario, fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari nei loro confronti;

12. condannare la Commissione alle spese".

23 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 7 agosto 2002.

24 Il 27 settembre 2002 sono state sentite le osservazioni svolte dalle parti».

 

 

L'ordinanza impugnata

 

10 Con l'ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dichiarato interamente irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti.

 

11 Il giudice del procedimento sommario ha considerato innanzi tutto che le conclusioni esposte ai punti 2-9 di tale domanda, che egli ha ritenuto di dovere esaminare per prime, erano dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di varie «decisioni» adottate, o a vietare, a titolo di provvedimenti provvisori, l'adozione di «decisioni» future relative ad indagini interne condotte dall'OLAF.

 

12 Egli ha dichiarato che, fino ad allora, non vi era stata alcuna conclusione dell'OLAF né alcun atto della Commissione riguardante personalmente il ricorrente che fosse idoneo ad arrecargli pregiudizio. Pertanto, egli ha ritenuto che la richiesta, nella causa principale, di annullare le decisioni adottate o future relative ad indagini interne condotte dall'OLAF fosse viziata da irricevibilità manifesta e che tale irricevibilità provocasse l'irricevibilità delle conclusioni esposte ai punti 2-9 della domanda di provvedimenti urgenti.

 

13 Per giungere a questa conclusione egli si è fondato sui seguenti motivi, esposti ai punti 43-47 dell'ordinanza impugnata:

«43 Nel caso di specie, il ricorrente, che ha proposto il ricorso in forza dell'art. 91 dello Statuto, sostiene che tre tipi di atti (v. sopra, punti 32-37) gli arrecano pregiudizio, vale a dire talune decisioni dell'OLAF di avviare indagini amministrative, le conclusioni dell'OLAF 31 gennaio e 15 febbraio 2002 e, in subordine, talune investigazioni dell'OLAF.

44 Non è tuttavia possibile condividere tale disamina, in quanto il ricorrente non ha prodotto alcuna prova dell'esistenza di un atto che gli arreca pregiudizio. Le spiegazioni fornite dalle parti in occasione dell'audizione, lungi dal rafforzare la tesi del ricorrente, hanno confermato l'assenza di qualsiasi atto che cagionasse un danno.

45 A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 4 della decisione 1999/396 prevede l'obbligo di sentire il dipendente della Commissione prima che l'OLAF tragga conclusioni che lo chiamino personalmente in causa. Quanto al momento in cui il dipendente interessato deve essere sentito, tale disposizione distingue tra due situazioni. Infatti, anche se il dipendente interessato deve essere "prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine", l'OLAF deve, "in ogni caso", sentire il dipendente interessato prima che siano tratte, al termine dell'indagine, conclusioni che lo riguardano personalmente.

46 Inoltre, le conclusioni tratte dall'OLAF al termine dell'indagine, di cui al secondo caso dell'art. 4, sono necessariamente quelle contenute nella relazione redatta sotto l'autorità del direttore di tale ufficio, come previsto dall'art. 9 del regolamento n. 1073/1999. Secondo tale regolamento, questa relazione ed ogni documento utile ad essa referentesi sono trasmessi all'istituzione interessata, la quale dà alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario.

47 Ora, interpellata dal giudice del procedimento sommario, la Commissione, all'audizione, ha sostenuto che non esisteva alcuna relazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1073/1999 che le fosse stata trasmessa dall'OLAF e che chiamasse in causa personalmente il ricorrente. Occorre constatare altresì che quest'ultimo non è oggetto di alcuna azione, di carattere disciplinare o giudiziario, che darebbe seguito ad una relazione dell'OLAF che lo chiama in causa. A tale riguardo, occorre inoltre rilevare che il sig. Kinnock, membro della Commissione, ha espressamente sottolineato nella sua lettera 8 aprile 2002 che il ricorrente beneficerebbe delle garanzie conferite dall'art. 4 della decisione 1999/396 qualora talune conclusioni dell'OLAF dovessero riguardarlo personalmente, il che significa necessariamente che, a quanto ne sa il sig. Kinnock, non è stato adottato alcun atto di questo tipo».

 

14 Al punto 50 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha in sostanza aggiunto, per quanto riguarda queste stesse conclusioni della domanda di provvedimenti urgenti, che l'eventuale violazione dei diritti della difesa, del legittimo affidamento che deriverebbe dal proscioglimento pronunciato al termine del procedimento disciplinare, nonché del diritto alla segretezza dei lavori della commissione di disciplina non rientrava nell'esame della ricevibilità del ricorso nella causa principale, ma nel merito di esso.

 

15 Il giudice del procedimento sommario, in ogni caso, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato che l'OLAF aveva tratto conclusioni che lo riguardavano personalmente, né che esistesse un danno precedente che giustificava l'esercizio dei suoi diritti della difesa, di modo che tali diritti non potevano né essere fatti valere, né ignorati.

 

16 Al punto 52 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha parimenti respinto l'affermazione del ricorrente secondo cui il suo proscioglimento al termine del procedimento disciplinare gli garantirebbe un «diritto fondamentale alla tranquillità», derivante dal principio della tutela del legittimo affidamento. A tale riguardo, il giudice del procedimento sommario ha sottolineato, da una parte, che l'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto prevede che fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti possano sempre giustificare la riapertura di un procedimento disciplinare e, dall'altra, che la Commissione aveva espresso, a più riprese, una riserva in merito al carattere definitivo del procedimento disciplinare.

 

17 Quanto all'affermazione secondo cui gli elementi probatori prodotti dal sig. van Buitenen e dall'avvocato in questione sarebbero stati illegittimamente comunicati all'OLAF, il giudice del procedimento sommario l'ha respinta spiegando, al punto 53 dell'ordinanza impugnata, che essa non poteva essere utilizzata per contestare, prima della conclusione dell'indagine dell'OLAF, l'uso che quest'ultimo avrebbe fatto di tali documenti.

 

18 Inoltre, per quanto riguarda le conclusioni, di cui al punto 1 della domanda di provvedimenti urgenti, dirette alla comunicazione di taluni documenti, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto, al punto 57 dell'ordinanza impugnata, che esse dovessero essere respinte per il fatto che il ricorrente non era riguardato da un'asserzione e che la normativa applicabile non prevedeva la trasmissione di documenti in un caso di questo tipo.

 

19 Infine, quanto alle conclusioni contenute ai punti 10 e 11 della domanda di provvedimenti urgenti, dirette a chiedere che alla Commissione di prestare assistenza al ricorrente in applicazione dell'art. 24 dello Statuto, il giudice del procedimento sommario ha dichiarato, al punto 58 dell'ordinanza impugnata, che neppure esse potevano essere accolte, in quanto non spettava a lui prendere posizione su fatti non dimostrati, la cui sussistenza era inoltre incerta, né ordinare all'amministrazione di rinunciare anticipatamente all'esercizio dei suoi poteri disciplinari.

 

Ricorso presentato dinanzi alla Corte

 

20 Il sig. M. Gómez-Reino chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;

- in via principale, pronunciandosi essa stessa sulla domanda di provvedimenti provvisori 15 luglio 2002, accordargli quanto in essa richiesto;

- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente su tale domanda;

- condannare la Commissione alle spese, sia del procedimento di primo grado che del ricorso.

 

21 La Commissione chiede che il ricorso sia respinto in quanto in parte irricevibile ed in parte infondato. In subordine, se la Corte dovesse riconoscere la fondatezza del ricorso, essa afferma che il giudice del procedimento sommario, nell'ordinanza impugnata, non si è pronunciato né sul fumus boni iuris né sul requisito dell'urgenza, e che quindi la domanda di provvedimenti provvisori non è stata oggetto di alcuna analisi nel merito, di modo che la causa non potrebbe essere decisa e che la Corte stessa non potrebbe pronunciarsi sulla detta domanda. La Commissione chiede in ogni caso che le spese siano riservate.

 

Sul primo motivo, relativo alla carenza di motivazione

 

Argomenti delle parti

 

22 Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non ha risposto all'argomento da lui sviluppato in ordine all'esistenza di atti che gli hanno cagionato pregiudizio e che pertanto essa è viziata da carenza di motivazione. Infatti, dinanzi al giudice del procedimento sommario egli avrebbe sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui dalle indagini preliminari dell'OLAF non fosse stata tratta alcuna conclusione definitiva ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1073/1999, tali indagini erano comunque state avviate, in applicazione dello stesso regolamento, avevano dato origine alle relazioni del 31 gennaio e del 15 febbraio 2002 ed erano di per sé tali da cagionargli un danno, in quanto pregiudicavano i suoi diritti della difesa, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ed erano state effettuate in base ad elementi probatori comunicati all'OLAF, violando la segretezza del procedimento disciplinare. Egli avrebbe inoltre fatto valere la circostanza che rischiavano di venire adottate conclusioni finali che lo riguardano personalmente in una relazione che richiederebbe un seguito sul piano disciplinare e giudiziario. La risposta a tale argomento presupponeva quindi, a suo avviso, la dimostrazione che gli atti incriminati, comprese le investigazioni preliminari dell'OLAF, non esistevano, o che essi non costituivano atti tali da arrecare pregiudizio ai sensi della giurisprudenza della Corte.

 

23 Ora, per rispondere a tali argomenti, il giudice del procedimento sommario si sarebbe limitato a rilevare, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, che non esistevano conclusioni dell'OLAF o atti della Commissione riguardanti personalmente il ricorrente e tale da arrecargli pregiudizio.

 

24 Il giudice del procedimento sommario, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, avrebbe inoltre riportato erroneamente le dichiarazioni espresse dal ricorrente in sede di audizione, mentre esse non modificavano il tenore dei suoi scritti.

 

25 Peraltro, considerando, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, che l'eventuale violazione dei diritti della difesa non rientrava nella disamina della ricevibilità del ricorso, bensì nel merito di esso, il giudice del procedimento sommario avrebbe respinto senza motivazione la tesi del ricorrente secondo cui la lesione dei diritti della difesa rivelava proprio l'esistenza di atti che arrecano pregiudizio, il che rendeva inscindibili le questioni della ricevibilità e del merito.

 

26 Per di più, nella risposta che il giudice del procedimento sommario ha dato, «in ogni caso», alle censure relative alla lesione dei diritti della difesa, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, questi avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali il ricorrente non era stato informato della possibilità di un suo coinvolgimento né del contenuto delle accuse mosse nei suoi confronti, allorquando l'interesse dell'indagine non lo giustificava affatto e dalle risposte scritte e orali del sig. Kinnock ai membri della Cocobu, accluse al fascicolo dal ricorrente dinanzi al giudice del procedimento sommario l'11 ed il 23 settembre 2002, emergeva come la Commissione stessa ritenesse che i diritti della difesa fossero applicabili alla fase preliminare delle indagini dell'OLAF.

 

27 Infine, per quanto riguarda le censure relative alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché all'uso irregolare di elementi probatori, l'ordinanza impugnata, ai punti 52 e 53, sarebbe parimenti viziata da carenza di motivazione, poiché non fornisce una risposta adeguata alle tesi del ricorrente, il quale sosteneva in particolare che le lettere della Commissione 28 giugno 2000 e 10 maggio 2001 avevano suscitato in lui un legittimo affidamento.

 

28 La Commissione fa valere che il ricorrente non ha contestato i punti 40-43 dell'ordinanza impugnata né la disamina delle conclusioni della sua domanda da parte del giudice del procedimento sommario, e che egli non può quindi sostenere che i suoi argomenti essenziali siano stati travisati da tale giudice. Adducendo che il giudice del procedimento sommario non avrebbe risposto al suo argomento secondo cui sussisteva il rischio che l'OLAF traesse talune conclusioni che lo riguardano direttamente, il ricorrente traviserebbe il contenuto della sua domanda di provvedimenti provvisori, in particolare dei punti 37 e 45 di essa, e confermerebbe d'altronde che sapeva che tali conclusioni non esistevano. Quanto al punto 49 dell'ordinanza impugnata, il suo contenuto sarebbe un riassunto il più corretto possibile dell'argomento sviluppato dal ricorrente all'audizione. Il punto 50 enuncerebbe una norma giuridica nota, che non aveva bisogno di essere ulteriormente motivata. Neppure gli altri punti contestati dell'ordinanza impugnata sarebbero viziati da carenza di motivazione.

 

Giudizio della Corte

 

29 Non si può esigere dal giudice del procedimento sommario del Tribunale che egli risolva espressamente tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante il procedimento sommario. E' sufficiente che la motivazione esposta giustifichi in modo valido la sua ordinanza, date le circostanze del caso di specie, e consenta alla Corte investita di un ricorso di esercitare il proprio controllo giurisdizionale [v. ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 58, e 11 luglio 1996, causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione, Racc. pag. I-3883, punto 25].

 

30 Nel caso di specie, la dichiarazione di irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori è motivata dalla constatazione, da parte del giudice del procedimento sommario, che non era stato dimostrato che, al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata, esistessero conclusioni dell'OLAF o atti della Commissione riguardanti personalmente il ricorrente e tali da arrecargli un pregiudizio.

 

31 Il giudice del procedimento sommario è giunto a questa constatazione, riportata al punto 48 dell'ordinanza impugnata, argomentando, da una parte, ai punti 45 e 46 di tale ordinanza, che il dipendente interessato da un'indagine dell'OLAF deve sempre essere sentito prima della redazione, da parte di detto ufficio, delle conclusioni, qualora queste figurino in una relazione che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1073/1999, lo chiama personalmente in causa. Dall'altra, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che non esistesse nel caso di specie alcuna relazione del genere comunicata dall'OLAF alla Commissione, che il ricorrente non fosse oggetto di alcuna azione, sul piano disciplinare o giudiziario, che avrebbe dato luogo ad una tale relazione e che dal tenore della lettera 8 aprile 2002, inviata al ricorrente dal sig. Kinnock, membro della Commissione, emergesse che non era stato adottato alcun atto di questo tipo.

 

32 Il giudice del procedimento sommario ha quindi giustificato validamente la valutazione svolta al punto 48 dell'ordinanza impugnata e, indicando con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto all'origine di tale valutazione, ha posto la Corte in grado di esercitare il suo controllo.

 

33 Per replicare poi agli argomenti del ricorrente secondo cui, da una parte, l'OLAF avrebbe condotto indagini interne che lo riguardavano senza sentirlo e, dall'altra, le lesioni in tal modo cagionate ai diritti della difesa gli arrecherebbero di per sé un danno, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente, non avendo dimostrato che l'OLAF avesse tratto conclusioni che lo riguardavano personalmente prima di sentirlo, non potesse far valere una censura che giustificava l'esercizio dei diritti della difesa e non aveva provato che tali diritti fossero stati violati. Il giudice del procedimento sommario ha così replicato all'argomento del ricorrente e ha dimostrato di non averne alterato la portata, nonostante la presentazione imprecisa di taluni dei suoi elementi al punto 49 dell'ordinanza impugnata.

 

34 Di conseguenza, e alla luce delle constatazioni di cui ai punti 43-47 dell'ordinanza impugnata, la circostanza che il giudice del procedimento sommario, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, si sia limitato ad indicare che l'eventuale violazione dei diritti della difesa non rientrava nell'esame della ricevibilità del ricorso nella causa principale, bensì nel merito di esso, e che egli, in tale punto, non abbia quindi risposto in maniera specifica agli argomenti relativi al fatto che il ricorrente non era stato informato dell'apertura di un'indagine interna idonea a rivelare il suo personale coinvolgimento e al fatto che lo svolgimento di un'inchiesta in tali condizioni gli arrecava danno non determina, di per sé, una carenza di motivazione che giustifichi la censura dell'ordinanza impugnata.

 

35 Allo stesso modo, per dichiarare che il ricorrente non poteva validamente richiamare il principio della tutela del legittimo affidamento, il giudice del procedimento sommario ha rilevato, al punto 52 dell'ordinanza impugnata, che l'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto prevede la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare in base a fatti nuovi e che le lettere della Commissione inviate agli organi di stampa nel 2000, in applicazione dell'accordo amichevole concluso nella causa T-108/00 R, contenevano una riserva in ordine al carattere definitivo del procedimento disciplinare. Il giudice del procedimento sommario ha pertanto esposto con sufficiente precisione le ragioni che giustificano il rigetto del motivo relativo al rispetto del legittimo affidamento, pur non avendo espressamente risposto all'argomento secondo cui le indagini dell'OLAF non potevano vertere sugli stessi elementi di cui la Commissione aveva escluso il valore probante nelle sue lettere 28 giugno 2000 e 10 maggio 2001.

 

36 Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice del procedimento sommario non ha omesso, al punto 53 dell'ordinanza impugnata, di pronunciarsi sulla tesi secondo la quale la comunicazione all'OLAF di documenti o di informazioni coperti dal segreto del procedimento disciplinare vizierebbe d'illegittimità le indagini di tale ufficio. Egli ha espressamente indicato, consentendo anche in questo caso alla Corte di esercitare il suo controllo, che tale circostanza potrebbe permettere di contestare l'uso che l'OLAF avrebbe fatto di tali elementi, ma solamente quando detto ufficio avesse tratto conclusioni finali dalle sue indagini.

 

37 Dalle considerazioni che precedono risulta che l'ordinanza impugnata non è viziata da carenza di motivazione. Pertanto il primo motivo dev'essere respinto.

 

Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle norme concernenti l'onere della prova e al diritto ad un processo equo

 

Argomenti delle parti

 

38 Il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha violato, da una parte, le norme relative all'onere della prova, ritenendo che «il ricorrente non [aveva] prodotto la prova di un atto che gli arrecasse pregiudizio» mentre obiettivamente esisteva una presunzione attendibile a favore di tale tesi, e, dall'altra, il diritto ad un processo equo, rifiutandosi di accogliere la domanda di produzione di documenti presentata dal ricorrente, mentre tali documenti erano indispensabili per dimostrare l'esistenza di atti che arrecano pregiudizio.

 

39 Per quanto riguarda le norme relative all'onere della prova, il ricorrente fa valere che lo stesso giudice del procedimento sommario ha ricordato, al punto 26 dell'ordinanza impugnata, che la ricevibilità del ricorso nella causa principale poteva essere esaminata, nell'ambito di un procedimento sommario, solo se essa non era totalmente esclusa prima facie. Ora, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dimostrato a sufficienza, sulla base di tutta una serie di prove o di indizi incontestabilmente oggettivi, che la ricevibilità del ricorso nella causa principale non poteva essere manifestamente esclusa a priori. Sarebbe quindi spettato alla Commissione dimostrare l'assenza di atti che arrecano pregiudizio.

 

40 Quanto al diritto ad un processo equo, il ricorrente sostiene, richiamando in particolare la sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/98 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417), che tale diritto implicava che il giudice del procedimento sommario ordinasse alla Commissione di produrre i documenti che erano stati debitamente identificati ed erano idonei ad incidere sulla controversia, in particolare i passaggi della relazione del sig. van Buitenen e le conclusioni che ne erano state tratte dall'OLAF il 31 gennaio ed il 15 febbraio 2002. Il fatto che fossero già state tratte conclusioni da tali documenti avrebbe rafforzato l'obbligo di trasmetterli. Inoltre, le questioni poste alla Commissione in occasione dell'audizione delle parti avrebbero mostrato che il giudice del procedimento sommario nutriva dubbi sulla portata di tali documenti. Il giudice del procedimento sommario, ritenendo sufficienti le sole spiegazioni orali della Commissione e rifiutandosi di ordinare la trasmissione dei documenti in questione, a titolo di misura di istruzione o di organizzazione del procedimento, avrebbe deciso senza una base oggettiva.

 

41 La Commissione ritiene che la prima parte di questo motivo, vertente sul preteso errore di diritto relativo all'onere della prova, si risolva sostanzialmente nel contestare la valutazione insindacabile della sufficienza degli elementi probatori effettuata dal giudice del procedimento sommario e che essa non possa quindi essere accolta nell'ambito dell'impugnazione. Il giudice del procedimento sommario, rilevando che non esisteva alcun atto che arreca pregiudizio, avrebbe d'altronde svolto una constatazione di fatto, identica a quella della Commissione in occasione dell'audizione. Inoltre, considerando che l'onere della prova incombeva al ricorrente e che egli non aveva prodotto la prova dell'esistenza di un tale atto, il giudice del procedimento sommario non avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova. Infatti la Commissione non avrebbe potuto, nell'ambito di un procedimento sommario, provare un fatto negativo, ossia l'assenza di un atto arrecante pregiudizio.

 

42 La Commissione sostiene che neppure la seconda parte di tale motivo, relativa alla violazione del «principio dell'obiettività delle decisioni» e del principio della parità delle armi, può essere accolta. Il giudice del procedimento sommario non sarebbe stato tenuto, nel caso di specie, a disporre mezzi istruttori, in quanto il ricorrente non aveva fornito a sufficienza indizi a sostegno dei fatti addotti e non aveva presentato una domanda in questo senso. Il procedimento sommario, che è caratterizzato da una disamina più rapida degli argomenti delle parti, non sarebbe peraltro molto adatto a tali mezzi istruttori. Il ricorrente non sarebbe legittimato, in sede di impugnazione, a contestare il rifiuto di rispondere ad una domanda che egli non avrebbe neppure formulato dinanzi al giudice del procedimento sommario, come indurrebbe a ritenere il punto 210 della sua domanda di provvedimenti provvisori.

 

Giudizio della Corte

 

43 Con questo secondo motivo, le cui due parti non possono essere separate, il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario non poteva dichiarare irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori senza avere prima disposto la trasmissione dei documenti che solo la Commissione deteneva e che erano indispensabili per fornire la prova dell'esistenza di atti che arrecano pregiudizio. Richiedendo al ricorrente di produrre lui stesso la prova dell'esistenza di tali atti e fondandosi sulle sole osservazioni della Commissione, il giudice del procedimento sommario avrebbe violato, al tempo stesso, le norme relative all'onere della prova e il diritto ad un processo equo.

 

44 Il ricorrente non si limita a contestare le constatazioni effettuate dal giudice del procedimento sommario, ma vuole dimostrare che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto relativo alla valutazione giuridica, da parte di tale giudice, delle circostanze di fatto che gli sono state sottoposte, in particolare nell'applicazione delle norme relative all'onere della prova (v., in tal senso, ordinanza 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punti 39 e 40, e sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punti 64 e 65).

 

45 Nell'ambito di un procedimento sommario, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di taluni elementi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, in particolare la sospensione dell'esecuzione di un atto che la Corte in seguito potrebbe rifiutarsi di annullare se il ricorso di merito fosse dichiarato irricevibile (v., in tal senso, ordinanza 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 89).

 

46 Questo esame della ricevibilità del ricorso è, in tale ambito, necessariamente sommario, considerata l'urgenza che caratterizza il procedimento sommario, e può basarsi soltanto sugli elementi prodotti dal richiedente, mentre la conclusione alla quale perviene il giudice dell'urgenza non pregiudica peraltro la decisione che il Tribunale pronuncerà nel giudizio di merito (v. ordinanza 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 35).

 

47 Peraltro, la constatazione del Tribunale secondo la quale il ricorrente non fornisce gli elementi necessari a sostegno delle sue affermazioni è un accertamento di fatto, come tale rientrante nella competenza esclusiva del Tribunale e insindacabile in sede d'impugnazione (v., in tal senso, sentenze 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12, e 18 novembre 1999, causa C-191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I-8223, punto 23), a meno che il Tribunale non snaturi gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549, punti 35 e 36).

 

48 E' vero che non si può escludere che, in determinati casi, la regola secondo la quale il ricorrente deve dimostrare l'esistenza degli elementi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti possa subire un'applicazione meno rigorosa. Ciò può verificarsi se la prova richiesta dipende da elementi che sono in possesso esclusivo dell'altra parte o se tale parte ha reso impossibile la produzione della prova (v., in tal senso, sentenza 28 aprile 1966, causa 49/65, Ferriere e acciaierie napoletane/Alta Autorità, pag. 99, in particolare pag. 112).

 

49 Allo stesso modo, qualora vi siano serie presunzioni a favore della tesi del ricorrente, incombe all'altra parte fornire la prova contraria (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 1956, causa 10/55, Mirossevich/Alta Autorità, Racc. pag. 359, in particolare pag. 378).

 

50 Il giudice del procedimento sommario non ha tuttavia violato tali diverse norme relative all'onere della prova nella causa in esame dichiarando, al punto 44 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di un atto che gli arreca pregiudizio.

 

51 Infatti, dopo avere debitamente menzionato, nell'esposizione dei fatti del caso di specie, i documenti che, secondo il ricorrente, consentivano di dimostrare con sufficiente precisione e verosimiglianza che taluni atti d'indagine lo riguardavano personalmente e gli arrecavano pregiudizio, il giudice del procedimento sommario ha preso in considerazione, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, le osservazioni della Commissione secondo cui, in particolare, il ricorrente non era oggetto di alcuna azione, sul piano disciplinare o giudiziario, che avrebbe dato seguito ad una relazione dell'OLAF che lo chiama in causa. Per questi motivi il giudice del procedimento sommario ha ritenuto, implicitamente ma necessariamente, che la Commissione avesse, in ogni caso, fornito la prova contraria alla presunzione che il ricorrente cercava di provare e che non fosse necessario dar seguito alla domanda di quest'ultimo diretta a far ordinare che fossero prodotti vari documenti.

 

52 Decidendo quindi, alla luce di tutti questi elementi e con una valutazione non suscettibile di essere rimessa in discussione nell'ambito dell'impugnazione, che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di un atto che gli arrecasse pregiudizio, il giudice del procedimento sommario non ha commesso alcun errore di diritto nell'applicazione delle norme relative all'onere della prova. Di conseguenza, il ricorrente non è legittimato a sostenere che sia stato violato il principio del diritto ad un processo equo.

 

53 Da quanto precede risulta che il secondo motivo dev'essere respinto.

 

Sul terzo motivo, relativo all'errore di diritto che il giudice del procedimento sommario avrebbe commesso ritenendo che il rispetto dei diritti della difesa non s'imponesse prima che l'OLAF avesse tratto delle conclusioni riguardanti personalmente il ricorrente

 

Argomenti delle parti

 

54 Il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha commesso un errore di diritto ritenendo che né l'art. 4 della decisione 1999/396 al pari degli artt. 2 e 9 del regolamento n. 1073/1999, né i principi generali del rispetto dei diritti della difesa e di legalità dell'azione amministrativa potessero essere fatti valere prima che l'OLAF traesse dalle sue indagini formali conclusioni finali che lo riguardavano personalmente.

 

55 Innanzi tutto, l'art. 4 della decisione 1999/396 avrebbe richiesto che nel caso di specie il ricorrente venisse prontamente informato della possibilità di un suo coinvolgimento personale nei casi cui si riferivano le nuove indagini dell'OLAF e che gli fosse dato modo di esprimersi sui fatti che lo riguardavano, in ogni caso prima che dall'indagine venissero tratte conclusioni che lo coinvolgevano personalmente.

 

56 In seguito, il giudice del procedimento sommario avrebbe travisato la portata dell'art. 9 del regolamento n. 1073/1999 considerando, ai punti 46 e 47 dell'ordinanza impugnata, che le conclusioni di un'indagine dell'OLAF che riguardano personalmente un dipendente sono necessariamente quelle che richiedono un seguito sul piano disciplinare o giudiziario. Disponendo che il seguito di un'indagine dell'OLAF può aversi «in particolare sul piano disciplinare e giudiziario», tale articolo non escluderebbe l'eventualità di altre azioni, ad esempio di domande di informazioni complementari inviate all'OLAF dall'istituzione interessata, come prevederebbe peraltro l'art. 5, n. 7, della decisione della Commissione 19 febbraio 2002, sulla conduzione delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, oppure una decisione di apertura di un'indagine formale.

 

57 Infine, il giudice del procedimento sommario avrebbe violato il principio del rispetto dei diritti della difesa, che s'imporrebbe, anche senza base testuale, in ogni procedimento avviato nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto che gli arreca danno, anche quando si tratta di un procedimento preliminare. Come il ricorrente ha già sostenuto nel primo motivo (v. punto 26 di questa ordinanza), dalle risposte scritte e orali del sig. Kinnock ai membri della Cocobu emergerebbe che la Commissione stessa riteneva che i diritti della difesa fossero applicabili alla fase preliminare delle indagini dell'OLAF. D'altronde quest'ultimo terrebbe molto a che le informazioni da esso detenute gli venissero trasmesse al ricorrente nel rispetto dei legittimi diritti delle persone interessate, come indicherebbe la lett. d) delle «linee guida della [sua] azione», come pubblicate sul sito internet dell'OLAF.

 

58 La Commissione sostiene, nelle osservazioni preliminari del suo controricorso e prima di rispondere direttamente all'ultimo motivo dell'impugnazione, che le osservazioni da essa presentate in prima istanza il 7 agosto 2002 - secondo cui il ricorrente domandava la sospensione di provvedimenti puramente preparatori che, inoltre, avrebbero potuto anche non condurre ad alcun procedimento nei suoi confronti - rimangono pienamente valide. Essa riafferma che i documenti citati dal ricorrente non lo riguardavano specificamente e che, se la sua situazione dovesse essere esaminata più in particolare dall'OLAF, il ricorrente ne verrebbe informato prima che venissero tratte conclusioni. Essa evidenzia che tale disamina dei fatti, che il ricorrente stesso avrebbe ammesso, segnatamente ai punti 36, 45 e 46 della sua domanda, non è stata confutata dinanzi al giudice del procedimento sommario e che essa non può più essere contestata in sede d'impugnazione.

 

59 La Commissione afferma che i diritti della difesa non possono essere fatti valere in mancanza di un qualsiasi atto che arreca pregiudizio e che pertanto il motivo non è rilevante. Un motivo del genere potrebbe essere presentato solo a sostegno di una decisione definitiva che arreca pregiudizio. La tesi del ricorrente secondo cui l'esistenza di un atto che arreca pregiudizio sarebbe rivelata dalla lesione cagionata ai diritti della difesa contrasterebbe con tale principio e farebbe dipendere la ricevibilità dei ricorsi dalla valutazione soggettiva del ricorrente. Il punto 50 dell'ordinanza impugnata rappresenterebbe solo un richiamo a tali norme. Pertanto, il mero svolgimento di indagini da parte dell'OLAF non potrebbe giustificare, di per sé, la considerazione dei diritti della difesa in una fase così preliminare.

 

60 Allo stesso modo, il fatto che l'OLAF tragga conclusioni riguardanti un agente - il che, in ogni caso, non si è verificato nel caso di specie - non costituirebbe automaticamente un atto impugnabile. L'esistenza delle garanzie del rispetto dei diritti della difesa, esposte all'art. 4 della decisione 1999/396, non modificherebbe tale valutazione. Infine, l'espressione «in ogni caso», che figura all'inizio del punto 51, starebbe ad indicare che tale punto è ridondante e che un eventuale errore di diritto che lo inficiasse non inciderebbe sulla fondatezza dell'ordinanza impugnata.

 

Giudizio della Corte

 

61 Sono atti lesivi nei confronti di un dipendente gli atti idonei ad influire direttamente sulla sua situazione giuridica (sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punto 4). Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo quelli che producono effetti obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 23).

 

62 In materia di ricorsi di dipendenti, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e non possono, quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti impugnabili (v. sentenza 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione, Racc. pag. 351, in particolare pag. 375, e Bossi/Commissione, cit., punto 23). Se determinati atti puramente provvisori possono arrecare pregiudizio al dipendente in quanto possono influenzare il contenuto di un atto successivo impugnabile, tali atti non possono costituire oggetto di autonoma impugnazione e vanno contestati nell'ambito di un ricorso diretto contro tale atto (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione, Racc. pag. 435, in particolare pag. 454).

 

63 Nella controversia in esame, dalle disposizioni dell'art. 4 della decisione 1999/396 risulta che il dipendente interessato deve essere prontamente informato della possibilità di un suo coinvolgimento personale, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine, e che, in ogni caso, non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un dipendente della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

 

64 La violazione di tali disposizioni, che fissano le condizioni in base alle quali il rispetto dei diritti della difesa del dipendente in questione può essere conciliato con le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa natura, costituirebbe una violazione delle forme sostanziali applicabili alla procedura d'indagine.

 

65 Tuttavia non ne consegue che i provvedimenti preparatori che, per tale dipendente, sono costituiti dall'apertura e dallo svolgimento di un'indagine interna, possano essere impugnati con un ricorso autonomo, distinto da quello che l'interessato è legittimato a presentare contro la decisione finale dell'amministrazione. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, né l'esistenza, ammesso che sia provata, di lesioni ai diritti della difesa né il fatto che siano state svolte indagini interne permettono, di per sé, di dimostrare che sia stato adottato un atto che arreca pregiudizio, cioè che può costituire oggetto di un ricorso in giudizio.

 

66 Di conseguenza, considerando, in base ai motivi esposti ai punti 43-48 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente non era legittimato a chiedere l'annullamento degli atti d'indagine dell'OLAF, il giudice del procedimento sommario non ha commesso un errore di diritto.

 

67 Rilevando inoltre, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, con una valutazione che non può essere contestata in sede di impugnazione, che l'OLAF non aveva tratto conclusioni riguardanti personalmente il ricorrente e ritenendo, ai punti 50 e 51 di tale ordinanza, che, di conseguenza, le censure relative alla violazione dei diritti della difesa non potessero, in ogni caso, essere fatte valere dal ricorrente, il giudice del procedimento sommario ha interpretato correttamente le norme sulla ricevibilità dei ricorsi avverso provvedimenti con mero carattere preparatorio, così che l'ordinanza impugnata non è viziata da un errore di diritto.

 

68 Sostenendo inoltre, al punto 46 dell'ordinanza impugnata, che le conclusioni di un'indagine dell'OLAF che riguardano personalmente un dipendente, ai sensi dell'art. 4 della decisione 1999/396, sono necessariamente quelle contenute nella relazione redatta sotto l'autorità del direttore di tale ufficio, come previsto dall'art. 9 del regolamento n. 1073/1999, e che il seguito dato all'indagine interna dall'istituzione interessata poteva aversi «in particolare» sul piano disciplinare e giudiziario, il giudice del procedimento sommario non ha travisato la portata delle disposizioni da esso in tal modo interpretate.

 

69 Tale giudice ha certamente rilevato, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che «nessuna azione, di carattere disciplinare o giudiziario», chiamava in causa il ricorrente, omettendo così di precisare che tali azioni non erano le sole, oltre a quelle dedotte «in particolare», che l'istituzione interessata poteva desumere da un'indagine interna dell'OLAF. Tale imprecisione, tuttavia, alla luce dei motivi esposti al punto 46 dell'ordinanza impugnata, non consente di per sé di concludere che il giudice del procedimento sommario, ritenendo che tale ufficio non avesse tratto alcuna conclusione riguardante personalmente il ricorrente, si sia fondato su un'analisi erronea delle disposizioni applicabili alla controversia.

 

70 Pertanto, il ricorrente non può sostenere che il giudice del procedimento sommario abbia commesso un errore di diritto ritenendo che il rispetto dei diritti della difesa, in mancanza di qualsiasi atto che cagiona pregiudizio, non potesse essere invocato dinanzi a lui.

 

71 Di conseguenza, il terzo motivo non può essere accolto.

 

72 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere respinto.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

73 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

 

74 La Commissione non ne ha fatto espressamente domanda, ma ha chiesto che le spese del presente procedimento fossero riservate. Pertanto, benché il ricorrente sia risultato soccombente, egli non va condannato alle spese dell'impugnazione.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, il Presidente della sesta sezione della Corte,

 

in sostituzione del presidente della Corte in forza dell'art. 85, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento,

così provvede:

 

1) Il ricorso è respinto.

 

2) Le spese sono riservate.

 

                     (Segue la firma)