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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 5 febbraio 1963

 

C-26/62, Van Gend en LoosAmministrazione olandese delle imposte

 

 

 

Nel procedimento 26-62

 

avente ad oggetto la richiesta rivolta alla Corte, ai sensi dell’articolo 177, 1° comma, lettera a) e 3° comma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalla Tariefcommissie, supremo foro olandese in materia fiscale, e diretta ad ottenere, nella causa davanti ad essa vertente fra

 

la N.V. Algemene Transport - en expeditie onderneming Van Gend en Loos,

 

con sede in Utrecht,

rappresentata dagli avvocati H.G. Stibbe e L.F.D. Ter Kuile,

ambedue del foro di Amsterdam,

con domicilio eletto a Lussemburgo,

presso il Consolato Generale dei Paesi Bassi

 

e

 

l' Amministrazione olandese delle imposte,

 

rappresentata dall’Ispettorato dei dazi d’importazione e delle imposte di consumo di Zaandam,

con domicilio eletto a Lussemburgo,

presso l’Ambasciata dei Paesi Bassi,

 

Oggetto della causa

 

Che siano risolte in via pregiudiziale le seguenti questioni :

 

1. se l’articolo 12 del Trattato CEE abbia effetto interno, in altre parole, se i cittadini degli Stati membri possano trarre direttamente da detto articolo dei diritti che il giudice è tenuto a tutelare,

 

2. in caso affermativo, se l’applicazione del dazio dell’8 percento all’Ureoformaldeide, proveniente dalla Repubblica federale di Germania, importata nei Paesi Bassi dalla ricorrente nella causa principale, costituisca un aumento illecito ai sensi dell’articolo 12 del Trattato CEE, ovvero si tratti semplicemente di una ragionevole modifica della disciplina in vigore anteriormente al 1° marzo 1960, modifica che, pur implicando un aumento in senso aritmetico, non si deve ritenere vietata dall’articolo 12,

 

Motivazione della sentenza

 

I - Il procedimento

 

Sotto l’aspetto processuale, la domanda di decisione pregiudiziale rivolta alla Corte, a norma dell’articolo 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie, supremo foro in materia fiscale a ciò legittimato dallo stesso articolo, non ha costituito oggetto di eccezioni, da luogo a rilievi d’ufficio.

 

II - La prima questione

 

a - Sulla competenza della Corte

 

Il Governo olandese e il Governo belga contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la domanda verte non già sull’interpretazione del Trattato, bensì sulla sua applicazione nell’ambito del diritto costituzionale olandese. Più precisamente, la Corte non sarebbe competente a statuire sull’eventuale prevalenza del Trattato CEE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali, salve restando le possibilità di ricorso a norma degli articoli 169 e 170 del Trattato.

 

La Corte osserva che, nella specie, non le si chiede affatto di applicare il Trattato in base ai principi del diritto interno olandese, il che rimane di competenza dei giudici nazionali, bensì di pronunciarsi esclusivamente, in conformità all’articolo 177 a) del Trattato, sull’interpretazione dell’articolo 12 del Trattato stesso nell’ambito del diritto comunitario e sotto il profilo della sua incidenza sui singoli. Questa eccezione manca quindi di giuridico fondamento.

 

Il Governo belga eccepisce ancora l’incompetenza della Corte, sostenendo che la soluzione della prima questione sollevata sarebbe senza rilievo sulla definizione della lite pendente davanti alla Tariefcommissie.

 

La Corte rileva che, nella presente controversia, ai fini della competenza è necessario e sufficiente che la questione pregiudiziale verta sull’interpretazione del Trattato, mentre sfuggono al suo apprezzamento le considerazioni che hanno potuto determinare la scelta delle questioni da parte del giudice nazionale, e altresì la rilevanza che le questioni stesse possono avere, a giudizio della Tariefcommissie, nella lite davanti ad essa pendente.

 

Il tenore delle questioni sottoposte alla Corte indica che esse riguardano l’interpretazione del Trattato e rientrano perciò nella competenza di questo collegio.

Pertanto questa eccezione è del pari infondata.

 

b - Nel merito

 

La prima questione deferita alla Corte dalla Tariefcommissie consiste nello stabilire se l' articolo 12 del Trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare.

 

Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve aver riguardo allo spirito, alla struttura ed al tenore di esso.

 

Lo scopo del Trattato CEE, cioè l’instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti.

 

Ciò è confermato dal Preambolo del Trattato il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli Stati membri della Comunità collaborano, attraverso il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale, alle attività della Comunità stessa. Oltracciò, la funzione attribuita alla Corte di giustizia dall’articolo 177, funzione il cui scopo è di garantire l’uniforme interpretazione del Trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un’autorità tale da poter esser fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.

 

Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie.

 

Tenuto conto della struttura del Trattato in materia di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, va rilevato che l’articolo 9 - secondo il quale la Comunità è fondata su un' unione doganale - sancisce come principio fondamentale il divieto di tali dazi e tasse. Questa disposizione, collocata all’inizio della seconda parte del Trattato che definisce i “fondamenti della Comunità”, viene concretata e attuata dall’articolo 12.

 

Il disposto dell’articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l’efficacia all’emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell’articolo 12 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati.

 

Per la sua attuazione, quindi, l’articolo 12 non richiede interventi legislativi degli Stati. Il fatto, poi, che questo stesso articolo designi gli Stati membri come soggetti dell’obbligo di non fare non significa affatto che gli amministrati non se ne possano avvalere. L’argomento che i tre governi che han depositato osservazioni scritte traggono dagli articoli 169 e 170 del Trattato è del resto infondato. La circostanza che gli or citati articoli consentano alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi non implica infatti che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il Trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre agli amministrati l’osservanza dei loro obblighi, non esclude con ciò la possibilità che, nelle controversie fra singoli davanti ad un giudice nazionale, questi possano far valere la violazione di tali obblighi.

 

Ove le garanzie contro la violazione dell’articolo 12 da parte degli Stati membri venissero limitate a quelle offerte dagli articoli 169 e 170, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Inoltre, il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l’esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del Trattato. La vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce d’altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri.

 

Dalle considerazioni che precedono emerge che, secondo lo spirito, la struttura ed il tenore del Trattato, l’articolo 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

 

III - La seconda questione

 

a - Sulla competenza della Corte

 

I governi belga e olandese sostengono che il modo in cui la questione è formulata richiederebbe che la Corte esaminasse la classificazione tariffaria dell' Ureoformaldeide importata nei Paesi Bassi, ed in merito alla quale la Van Gend en Loos e l’Ispettorato dei dazi d’importazione e delle imposte di consumo di Zaandam sostengono opinioni contrastanti con riguardo al “tariefbesluit” del 1947; che, data la sua impostazione, il problema non verterebbe sull’interpretazione del Trattato, bensì sull’applicazione delle norme doganali olandesi alla classificazione degli aminoplasti, il che esulerebbe dai poteri che l’articolo 177 a) attribuisce a questo collegio; la domanda della Tariefcommissie esorbiterebbe quindi dalla competenza della Corte.

 

La Corte osserva che la questione sottoposta dalla Tariefcommissie si risolve in sostanza nello stabilire se, sotto l’aspetto giuridico, un aumento effettivo del dazio doganale gravante su una determinata merce, conseguente non alla modifica dell’aliquota, ma ad una nuova classificazione della merce imposta da mutati criteri tariffari, contravvenga al divieto di cui all’articolo 12 del Trattato.

 

Sotto questo aspetto, la questione verte sull’interpretazione di detto articolo e più precisamente sulla portata della nozione di dazi applicati anteriormente all’entrata in vigore del Trattato.

 

La Corte è quindi competente a risolvere la questione.

 

b - Nel merito

 

Dalla lettera e dallo spirito dell’articolo 12 del Trattato emerge che, per stabilire se un dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati aumentati in ispregio al divieto ivi sancito, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, effettivamente applicati alla data dell’entrata in vigore del Trattato.

 

D’altro lato, l’aumento illecito può dipendere tanto da una rielaborazione della tariffa che abbia come effetto la classificazione della merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato, quanto da una vera e propria maggiorazione del dazio doganale.

 

Qualora, in uno Stato membro, la stessa merce sia stata colpita, successivamente all' entrata in vigore del Trattato, da un dazio più elevato, ha scarso rilievo il modo in cui l' aumento è avvenuto.

 

L’applicazione al caso concreto dell’articolo 12, in conformità alla interpretazione dinanzi datane, rientra nella competenza del giudice nazionale, il quale dovrà stabilire se la merce di cui trattasi ( nella specie l' ureoformaldeide proveniente dalla Repubblica federale di Germania ) sia colpita, in forza di norme doganali poste in vigore nei Paesi Bassi, da un dazio d’importazione superiore a quello che ad essa si applicava il 1° gennaio 1958. La Corte non ha competenza per accertare quale delle contrastanti affermazioni fatte a tal proposito in corso di causa sia fondata e deve rimettersi su ciò ai giudici nazionali.

 

Decisione relativa alle spese

 

Le spese sostenute dalla Commissione della CEE e dai governi degli Stati membri che hanno depositato osservazioni non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti in causa, l’attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nella lite pendente davanti alla Tariefcommissie : a questa spetta quindi provvedere sulle spese.

 

Dispositivo

 

La Corte

 

statuendo sulla domanda sottopostale in via pregiudiziale dalla Tariefcommissie, con ordinanza del 16 agosto 1962, dichiara :

 

1 ) l’articolo 12 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

 

2 ) per stabilire se un dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati aumentati in ispregio al divieto sancito dall’articolo 12 del Trattato, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, effettivamente applicati dallo Stato membro di cui trattasi all’atto dell’entrata in vigore del Trattato. L’aumento può essere stato causato tanto da una rielaborazione della tariffa cui consegua la classificazione della merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato, quanto dalla maggiorazione del dazio doganale.

 

3 ) spetta alla Tariefcommissie provvedere sulle spese del presente giudizio.

 

            

                       (Seguono le firme)