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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 8 ottobre 1986

 

C-234/85,  Franz Keller

 

 

 

Nel procedimento 234/85,

 

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dall’Amtsgericht di Breisach am Rhein nella causa dinanzi ad esso pendente fra

 

 

Pubblico ministero di Friburgo

 

e

 

Franz Keller,

 

 

 

Oggetto della causa

 

Domanda vertente sulla validità di talune disposizioni del Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 54, pag. 99 ), e del Regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 106, pag. 1 ),

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 2 luglio 1985, pervenuta in cancelleria il 25 luglio successivo, l ' Amtsgericht di Breisach am Rhein ha sottoposto a questa Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità di talune disposizioni del Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 54, pag. 99 ), e del Regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 106 , pag. 1 ).

 

2 Il Regolamento del Consiglio n. 355/79, modificato dal Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1980, n. 3456 ( GU l 360, pag. 18 ) e dal Regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3681 (GU  l 369 , pag. 1 ), precisa, nell’art. 3, che ' le indicazioni di cui all’art. 2 sono le uniche ammesse per la designazione dei vini da tavola sull’etichettatura '. L’art. 2 dello stesso regolamento, dopo aver precisato le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull’etichettatura del vino da tavola, menziona, nel n. 2, varie indicazioni che si possono aggiungere sull’etichetta di detto vino, fra cui, in particolare, a tenore della lett. h):

' precisazioni concernenti :

- il tipo del prodotto,

- un colore particolare del vino da tavola,

purchè tali indicazioni siano disciplinate da modalità di applicazione o, mancando queste, da disposizioni dello stato membro interessato (...) '.

 

3 In base alle citate disposizioni, la Commissione adottava il Regolamento n. 997/81, che, nell ' art. 13, n. 6 , dispone :

' in applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera h ), dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera k ), e dell ' articolo 28 , paragrafo 2 , lettera k ), del Regolamento ( CEE ) n. 355/79 , possono essere indicate secondo i casi le locuzioni seguenti :

- ' demi-sec ' , ' halbtrocken ' , ' abboccato ' (...),

- ' moelleux ' , ' lieblich ' , ' amabile ' (...),

- ' doux ' , ' suss ' , ' dolce ' (...).

le locuzioni ' sec ' , ' trocken ' , ' secco ' (...) possono essere indicate soltanto a condizione che il vino in questione abbia un tenore di zucchero residuo :

- fino a 4 g/l come massimo

o

- fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidita totale ,

espresso in g/l di acido tartatico , non e inferiore di piu di 2 g/l al tenore di zucchero residuo . '

 

4 La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento penale promosso dal pubblico ministero di Friburgo nei confronti del sig. Keller per violazione del Regolamento della Commissione n. 997/81, in quanto aveva apposto sull’etichetta delle bottiglie di vino da tavola di sua produzione la dicitura ' durchgegoren ' ( completamente fermentato ), mentre la precitata normativa comunitaria autorizza solo la dicitura ' trocken ' ( secco ) per indicare il tenore di zucchero residuo del tipo di vino di cui trattasi.

 

5 Su domanda dell’imputato, l’Amtsgericht di Breisach am Rhein ha sospeso il procedimento e ha sollevato la seguente questione pregiudiziale :

' se gli artt. 2 , n. 2 , lett. h ), del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e 13, n. 6, del Regolamento della Commissione n. 997/81 siano validi a norma del diritto comunitario. '

 

6 Si deve rilevare, tenuto conto di quanto esposto nell’ordinanza di rinvio, che ad avviso del giudice nazionale le precitate disposizioni, che consentono ai produttori tedeschi di designare i vini da tavola solo con le diciture da esse prescritte, compromettono il libero esercizio dell’attività professionale degli stessi garantito dall’art. 12 della Legge Fondamentale.

 

7 E’ opportuno ricordare subito, dato il riferimento fatto dal giudice nazionale alla Legge Fondamentale tedesca, che , secondo la costante giurisprudenza della Corte, la validità degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità può essere giudicata unicamente alla luce del diritto comunitario. Di conseguenza, il richiamo a violazioni dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro non può, di per se , sminuire la validità di un atto della Comunità la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato ( si veda, in questo senso, la sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, racc. 1970, pagg. 1125 e 1135 ).

 

8 Tuttavia, come la Corte ha già ammesso, il diritto al libero esercizio dell’attività professionale fa parte dei principi giuridici generali di cui essa garantisce l’osservanza. Alla guisa, però, delle limitazioni poste dagli Stati membri al suo esercizio per motivi di interesse pubblico, il suddetto diritto è garantito nell’ordinamento giuridico comunitario solo con riserva dei limiti giustificati dagli scopi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, purchè detti limiti non ne ledano la sostanza ( si veda, in questo senso, la sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73 , Nold , pagg. 491 e 507 ).

 

9 A questo proposito si deve rilevare, innanzitutto, che la disciplina comunitaria dell ' etichettatura dei vini, sebbene ponga, in un settore ben delimitato, talune limitazioni all ' attività professionale degli operatori economici interessati, non lede affatto la sostanza vera e propria del diritto al libero esercizio di detta attività.

 

10 Occorre poi accertare, per giudicare la validità delle disposizioni cui fa riferimento il giudice nazionale, se, come sostiene l’imputato nella causa principale, la menomazione del libero esercizio dell’attività professionale non sia giustificata dagli scopi di interesse generale perseguiti dalla Comunità.

 

11 Secondo l’imputato nella causa principale, ogni normativa sulla denominazione del vino mira essenzialmente a garantire una produzione competitiva ed a salvaguardare il diritto dei consumatori ad un’informazione precisa e veritiera. Orbene, il termine ' trocken ' non consentirebbe tale informazione in quanto corrisponderebbe ad un tenore di zucchero residuo nel vino che può variare secondo un’ampia gamma di valori, stabilita dall’art. 13 , n. 6 , del Regolamento n. 997/81. Il termine ' durchgegoren ' aggiunto al termine ' trocken ' garantirebbe, invece, un’informazione completa e chiara, la quale, favorendo la trasparenza dei rapporti commerciali, risponderebbe maggiormente agli scopi della normativa di cui trattasi.

 

12 Si deve sottolineare che il Regolamento del Consiglio n. 355/79 e il Regolamento della Commissione n. 997/81 , relativi alla designazione e alla presentazione dei vini e dei mosti di uve, rientrano, come emerge dai loro preamboli, nell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo istituita con il Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79 ( GU l 54 , pag. 1 ).

 

13 In detto ambito le disposizioni controverse mirano in primo luogo a eliminare gli ostacoli agli scambi fra gli Stati membri, istituendo in particolare una normativa vitivinicola uniforme compatibile con la nozione di mercato unico e limitando a questo scopo l’impiego delle indicazioni facoltative apposte sulle etichette delle bottiglie, come è dichiarato nel quarto e , rispettivamente , nel quindicesimo punto della motivazione del regolamento della Commissione n. 997/81.

 

14 Esse mirano anche a conciliare detto scopo con quello di garantire l’informazione ottimale ' dei consumatori, cioè informazioni quanto più possibile chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle etichette ', come è precisato nel terzo punto della motivazione del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e, rispettivamente, nel quarto punto della motivazione del Regolamento della Commissione n. 997/81.

 

15 La limitazione delle indicazioni consentite in materia di etichettatura è quindi giustificata, in via di principio, dagli scopi generali perseguiti dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

 

16 Per quanto riguarda la più specifica questione se l’esclusione del termine ' durchgegoren ' dall’elenco delle indicazioni consentite ecceda quanto richiesto dall’informazione chiara e necessaria cui mira la normativa di cui trattasi, occorre rilevare innanzitutto che detto termine è comprensibile unicamente nella Repubblica federale di Germania e che la sua traduzione non corrisponde a nessuna indicazione di uso corrente negli altri Stati membri della Comunità.

 

17 Si deve inoltre constatare che, come sostiene la Commissione, il termine ' durchgegoren ' non trova riscontro nella realtà poichè in pratica non esistono vini ' completamente fermentati '. Del resto, l’imputato nella causa principale ha ammesso che detta espressione significa che tutte le particelle di zucchero presenti nel mosto di uva sono state trasformate in alcool e non ha negato che taluni zuccheri contenuti nell’uva non possono subire tale trasformazione.

 

18 Si deve pertanto ammettere che l’esclusione della dicitura ' durchgegoren ' è giustificata da un interesse generale e non costituisce quindi un limite, contrastante con il diritto comunitario, per il libero esercizio dell’attività di produttore di vino.

 

19 Il fatto che, con il Regolamento 10 aprile 1984, n. 1011, emanato successivamente all ' inizio del procedimento penale a carico del Keller, la Commissione abbia modificato l ' art. 13, n. 6, del Regolamento n. 997/81, consentendo agli Stati membri di ammettere, per i vini messi in commercio nel loro territorio, che il tenore di zucchero residuo che descrive il tipo di vino venga indicato mediante una cifra o un altro simbolo nell’ambito di una scala graduata, non può modificare il giudizio che deve essere espresso sull’art . 13  n. 6, nella versione precedente.

 

20 La questione sollevata dal giudice nazionale dev’essere pertanto risolta nel senso che l’esame della questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità dell’art. 2 , n  2 , lett. h ), del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e dell’art. 13, n. 6, del Regolamento della Commissione n. 997/81.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Consiglio delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi,

la Corte ( Terza Sezione ),

 

pronunziandosi sulla questione sottopostale dall’Amtsgericht di Breisach am Rhein, con ordinanza 2 luglio 1985, dichiara :

 

l’esame della questione non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità dell’art. 2, n. 2, lett. h), del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e dell’art. 13, n. 6, del Regolamento della Commissione n. 997/81.

 

               (Seguono le firme)