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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 31 marzo 1971

 

C-22/70, CommissioneConsiglio (AETS)

 

 

Nella causa 22-70

 

Commissione delle Comunità europee,

 

rappresentata dal vicedirettore generale del suo ufficio legale sig . Gerard Olivier, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig . Emile Reuter, 4, Boulevard Royal, ricorrente,

 

contro

 

Consiglio delle Comunità europee,

 

rappresentato dal suo consigliere giuridico sig . Ernst Wohlfart, direttore generale presso la Segreteria generale del Consiglio, in qualità di agente, assistito dal sig . Jean-Pierre Puissochet, direttore presso la Segreteria generale del Consiglio, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . J . N . Van den Houten, direttore dell' ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 2, Place de Metz, convenuta,

 

Oggetto della causa

 

Causa avente ad oggetto l' annullamento della deliberazione del Consiglio 20 marzo 1970, in merito alla negoziazione e alla stipulazione, da parte degli Stati membri della CEE, dell' Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada,

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ricorso proposto il 19 maggio 1970, la Commissione delle CEE ha chiesto l' annullamento della deliberazione del Consiglio 20 marzo 1970, vertente sulla negoziazione e sulla stipulazione da parte degli Stati membri della Comunità ( nell' ambito della Commissione economica per l' Europa dell' Onu ) dell' Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada ( AETS ).

 

2 Il Consiglio ha eccepito, in via preliminare, l' irricevibilità del ricorso, sostenendo che la deliberazione di cui e causa non ha la natura di atto impugnabile ai sensi dell' art . 173, 1 ) comma del Trattato.

 

3/5 Questa natura dipende dal chi fosse competente, alla data di cui trattasi, a negoziare e concludere l' AETS. L' efficacia giuridica della deliberazione è infatti diversa a seconda che la si debba considerare come esercizio di poteri spettanti alla Comunità ovvero come coordinamento, da parte degli Stati membri, dell' esercizio dei poteri che si sono riservati . Per pronunziarsi sull' eccezione d' irricevibilità va quindi previamente risolta la questione del se, alla data della deliberazione di cui è causa, la competenza a negoziare e a concludere l' AETS spettasse alla Comunità ovvero agli Stati membri.

 

1 . Sulla questione preliminare

 

6/8 La Commissione sostiene che l' art . 75 del Trattato, che ha attribuito alla Comunità ampi poteri per quanto riguarda la realizzazione di una politica comune dei trasporti, si riferisce tanto alle relazioni esterne quanto ai provvedimenti interni nel campo di cui trattasi. Questa disposizione perderebbe molto della sua efficacia se la facoltà ch' essa contempla, in particolare quella di adottare " ogni utile disposizione ", ai sensi del n . 1, c ) dell' articolo sopra menzionato, non includesse la stipulazione di accordi con gli Stati terzi . Detti poteri, benchè all' inizio non si estendessero all' intero campo dei trasporti, assumerebbero tuttavia sempre più indole generale ed esclusiva, parallelamente alla realizzazione di una politica comune in questo settore.

 

9/11 Dal canto suo, il Consiglio sottolinea che i poteri della Comunità sono poteri attribuiti, quindi la competenza a concludere accordi con gli Stati terzi puo' essere ammessa solo se il Trattato la contempla espressamente. In particolare, l' art . 75 riguarderebbe unicamente i provvedimenti interni alla Comunità e non potrebbe essere interpretato come un' autorizzazione a stipulare accordi internazionali. In ogni caso, detta competenza non sarebbe generale ed esclusiva, ma al massimo concorrente con quella degli Stati membri.

 

12/15 In mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino esplicitamente la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel campo della politica dei trasporti - categoria alla quale l' AETS sostanzialmente appartiene - si deve aver riguardo al modo in cui il Trattato nel suo complesso disciplina i rapporti con gli Stati terzi . L' art . 210 stabilisce che " la Comunità ha personalità giuridica ". Questa disposizione, che si trova all' inizio della parte sesta del Trattato, dedicata alle " disposizioni generali e finali ", implica che, nelle relazioni esterne, la Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli Stati terzi per l' intera gamma degli scopi enunziati nella prima parte del Trattato, di cui la sesta costituisce la prosecuzione. Onde accertare, in un caso determinato, se la Comunità sia competente a concludere accordi internazionali, si deve prendere in considerazione sia il Trattato nel suo complesso, sia le sue singole disposizioni.

 

16/19 Detta competenza non dev' essere in ogni caso espressamente prevista dal Trattato - come ad esempio negli artt . 113 e 114 per gli accordi tariffari e commerciali e nell' art . 238 per gli accordi d' associazione - ma può desumersi anche da altre disposizioni del Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che ( per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato ) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere - individualmente, collettivamente - di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere - con effetto per l' intera sfera in cui vige l' ordinamento comunitario - degli impegni nei confronti degli Stati terzi. Di conseguenza, nell' attuare le disposizioni del Trattato non è possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne.

 

20/22 All' art . 3, e ), il Trattato menziona espressamente fra gli scopi della Comunità l' instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti. A norma dell' art. 5, gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare l' adempimento delle obbligazioni derivanti dal Trattato, ovvero da atti delle istituzioni, e, in secondo luogo, astenersi da qualsiasi provvedimento che rischi di compromettere il raggiungimento degli scopi del Trattato. Dall' accostamento di queste disposizioni emerge che, qualora vengano adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli scopi del Trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall' ambito delle istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne l' efficacia.

 

23/27 Ai sensi dell' art. 74, gli scopi del Trattato in materia di trasporti vengono perseguiti nell' ambito di una politica comune. A tal fine, l' art. 75, n. 1, domanda al Consiglio lo stabilire norme comuni e l' adottare, inoltre, " ogni altra utile disposizione ". a termini della lettera a ) della stessa disposizione, dette norme comuni si applicano " ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ". Questa disposizione riguarda pure, per la parte del tragitto che si svolge nel territorio comunitario, i trasporti provenienti da, o destinati a, Stati terzi. Essa presuppone quindi che la competenza della Comunità si estenda a relazioni disciplinate dal diritto internazionale ed implica di conseguenza, nel campo di cui trattasi, la necessita di accordi con gli Stati terzi interessati.

 

28/29 Benchè gli artt. 74 e 75 non attribuiscano espressamente alla Comunità dei poteri in materia di conclusione di accordi internazionali, l' adozione - il 25 marzo 1969 - del Regolamento del Consiglio n. 543/69 ( relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU 1969, n. l 77, pag. 49 ) ha cionondimeno attribuito alla Comunità un' indubbia competenza a concludere con gli Stati terzi qualsiasi accordo riguardante la materia disciplinata dal regolamento stesso. Questa attribuzione di competenza e del resto espressamente ammessa dall' art. 3 di detto regolamento, il quale dispone che " la Comunità intraprenderà con i Paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l' applicazione del presente regolamento ".

 

30/32 Dato che la materia dell' AETS rientra nella sfera disciplinata dal Regolamento n . 543/69, la competenza a negoziare e concludere l' accordo di cui trattasi spetta alla Comunità a far data dall' entrata in vigore di detto regolamento. Questa competenza comunitaria esclude qualsiasi competenza concorrente degli Stati membri, dato che qualsiasi iniziativa presa fuori dall' ambito delle istituzioni comuni si deve ritenere incompatibile con l' unicità del mercato comune e con l' applicazione uniforme del diritto comunitario. La questione della ricevibilità va risolta partendo da questa situazione giuridica.

 

2 . Sulla ricevibilità del ricorso

 

33 La ricevibilità del ricorso viene contestata dal Consiglio per varie ragioni, relative alla natura della deliberazione di cui è causa e, in subordine, alla mancanza d' interesse della Commissione, all' atteggiamento da questa assunto in precedenza ed infine alla scadenza del termine.

 

a ) Mezzo relativo alla natura della deliberazione 20 marzo 1970

 

34/37 Il Consiglio sostiene che la deliberazione 20 marzo 1970 non è un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173, 1 ) comma, 1 ) inciso, giacchè, tenuto conto della forma, dell' oggetto e del contenuto, essa non è un regolamento, una decisione una direttiva ai sensi dell' art . 189. In realtà si tratterebbe di una concertazione politica fra gli Stati membri in sede di Consiglio, dalla quale non sarebbe quindi scaturito alcun diritto, non sarebbe stato imposto alcun obbligo, sarebbe stata modificata alcuna situazione giuridica. Questa definizione sarebbe tanto più inevitabile in quanto, in caso di controversia fra istituzioni, la ricevibilità dovrebbe essere accertata con criteri particolarmente rigidi.

 

38/43 A norma dell' art. 173, la Corte esercita il sindacato di legittimità " sugli atti del Consiglio ... che non siano raccomandazioni o pareri ". In forza dell' art . 173 gli Stati membri e le istituzioni, non possono impugnare per annullamento le " raccomandazioni e pareri " - i quali, a norma dell' art. 189, ultimo comma, non sono vincolanti - mentre invece rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici. L' impugnazione è destinata a garantire, in conformità al disposto dell' art . 164, il rispetto del diritto nell' interpretazione e nell' applicazione del Trattato. Sarebbe in contrasto con questa finalità l' interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell' azione, limitandone l' esercizio alle categorie di atti contemplate dall' art . 189 . L' azione d' annullamento deve quindi potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni ( indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma ) che miri a produrre effetti giuridici. La deliberazione di cui è causa va definita alla luce di quanto precede.

 

44/47 Nella sessione del 20 marzo 1970 il Consiglio, dopo uno scambio di opinioni fra i suoi membri e i rappresentanti della Commissione, ha approvato un complesso di " conclusioni " a proposito dell' atteggiamento da assumersi dai governi degli Stati membri nei negoziati finali sull' AETS. Questa deliberazione riguarda essenzialmente lo scopo e la procedura dei negoziati. Per quanto riguarda lo scopo da raggiungere, il Consiglio ha concordato un atteggiamento consistente nel chiedere l' adattamento dell' AETS al regolamento comunitario, contro determinate deroghe da accettarsi dalla Comunità. Tenuto conto di questo scopo, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli a tempo debito, e in conformità all' art. 75 del Trattato, le proposte necessarie per la modifica del Regolamento n . 543/69.

 

48/49 Per quanto riguarda la procedura dei negoziati, il Consiglio ha concordato, in conformità alla linea di condotta adottata nelle sessioni precedenti, che i negoziati sarebbero stati continuati e conclusi dai sei Stati membri, i quali sarebbero divenuti firmatari dell' AETS. Nel corso dei negoziati e al momento della conclusione dell' accordo, gli Stati avrebbero seguito una linea comune ed avrebbero costantemente coordinato le rispettive posizioni secondo la prassi abituale, in stretto contatto con le istituzioni comunitarie, mentre la delegazione dello Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio avrebbe agito come portavoce.

 

50/51 Dal verbale non risulta che la Commissione abbia sollevato obiezioni per quanto riguarda la determinazione, da parte del Consiglio, dello scopo dei negoziati. Per contro, essa ha formulato esplicite riserve circa la procedura dei negoziati, dichiarando di considerare non conforme al Trattato e, più precisamente, all' art. 228, la posizione assunta dal Consiglio.

 

52/55 Da quanto precede si desume che la deliberazione del Consiglio verteva su un oggetto che rientra nella competenza della Comunità; di conseguenza gli Stati membri non potevano agire fuori dall' ambito delle istituzioni comuni. Per quanto riguarda lo scopo dei negoziati definito dal Consiglio, si deve ritenere quindi che la deliberazione 20 marzo 1970 non era semplicemente l' espressione o la constatazione di un coordinamento volontario, bensì aveva la finalità di stabilire una linea di condotta vincolante per le istituzioni come per gli Stati membri e destinata ad incidere in seguito sul contenuto del regolamento. Nella parte della deliberazione relativa alla procedura dei negoziati, il Consiglio ha adottato disposizioni atte a derogare, eventualmente, alle procedure contemplate dal Trattato per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi coi Paesi terzi. La deliberazione 20 marzo 1970 ha quindi prodotto precisi effetti giuridici, sia nei rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, sia nei rapporti fra istituzioni.

 

b ) Mezzi in subordine relativi alla ricevibilità

 

56/58 Il Consiglio sostiene che l' esame delle conseguenze di un eventuale annullamento della deliberazione 20 marzo 1970 conferma la tesi che questa delibera non ha prodotto alcun effetto giuridico. L' annullamento porrebbe nel nulla la constatazione del coordinamento fra Stati membri, ma non il coordinamento stesso ne impedirebbe l' ulteriore attività degli Stati in sede di negoziati sull' AETS. La Commissione non avrebbe interesse ad agire, giacchè una tale azione non è in grado di perseguire lo scopo per cui viene promossa.

 

59/61 A norma dell' art. 174, " se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l' atto impugnato ". In tal caso, dato che la deliberazione del Consiglio dovrebbe essere considerata inesistente nella parte annullata, le parti in causa si troverebbero ricollocate nella situazione anteriore e dovrebbero riprendere in esame le questioni di cui e causa, onde risolverle in modo conforme al diritto comunitario. E’ quindi indubbio che la Commissione abbia interesse ad agire.

 

62Il Consiglio sostiene ancora che la Commissione non ha più il diritto di agire, essendo essa stessa responsabile della situazione criticata, per il fatto di non aver adottato a suo tempo i provvedimenti necessari per l' esercizio dei poteri comunitari, sottoponendo al Consiglio opportune proposte.

 

63/64 Dato che la causa verte sulla struttura istituzionale della Comunità, la ricevibilità del ricorso non può dipendere da omissioni o da errori anteriormente commessi dalla ricorrente. Oltracciò, le eccezioni sollevate dal Consiglio rientrano nel merito della controversia.

 

65 Il Consiglio assume infine che l' azione è tardiva, giacchè la deliberazione 20 marzo 1970 si è limitata a riaffermare dei principi già posti in precedenti sessioni del Consiglio, l' ultima delle quali ha avuto luogo il 17-18 marzo 1969.

 

66 La Corte osserva che la deliberazione 20 marzo 1970 non può essere considerata come una semplice conferma di deliberazioni precedenti, giacchè il Regolamento 25 marzo 1969 n . 543 ha trasformato in modo radicale, per quanto riguarda l' oggetto dei negoziati, la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.

 

67 Dal complesso di queste considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile.

 

3 . Nel merito della controversia

 

68 La Commissione sostiene essenzialmente che la deliberazione 20 marzo 1970 ha violato le norme del Trattato, più precisamente gli artt . 75, 228 e 235, per quanto riguarda la ripartizione di competenze fra il Consiglio e la Commissione, e, di conseguenza, i poteri che la Commissione avrebbe dovuto esercitare nei negoziati sull' AETS.

 

a ) Violazione degli artt . 75 e 228

 

69/71 La Commissione assume che, in vista dei poteri attribuiti alla Comunità dall' art . 75, l' AETS avrebbe dovuto essere negoziato e concluso da questa, secondo la procedura comunitaria contemplata dall' art. 228, n. 1 . benchè, in forza di questo articolo, il Consiglio possa decidere di volta in volta se sia opportuno concludere un accordo con Paesi terzi, sarebbe escluso ch' esso possa stabilire discrezionalmente se si debba seguire la via intergovernativa o la via comunitaria. Scegliendo la prima via, il Consiglio avrebbe posto la Commissione nell' impossibilità di svolgere il compito affidatole dal Trattato nel campo dei negoziati coi Paesi terzi.

 

72 In mancanza di apposite disposizioni del Trattato, relative alla negoziazione e alla messa in vigore dell' accordo di cui trattasi, le norme da applicarsi vanno desunte dal complesso degli articoli del Trattato che possono disciplinare i negoziati sull' AETS.

 

73/74 Le competenze circa la negoziazione e la messa in vigore dell' AETS vanno ripartite tra le istituzioni comunitarie tenendo conto sia delle disposizioni relative alla politica comune dei trasporti, sia di quelle che disciplinano la conclusione di accordi da parte della Comunità. A norma dell' art. 75, n. 1, spetta al Consiglio adottare, su proposta della Commissione e sentiti il Comitato economico e sociale e l' Assemblea, gli opportuni provvedimenti ( sotto forma di regolamenti o altro ) per l' attuazione della politica comune dei trasporti.

 

75/76 A norma dell' art. 228, n. 1, gli accordi, qualora debbano essere conclusi con uno o più Stati terzi ovvero con un' organizzazione internazionale, vengono negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio, salvi restando gli eventuali poteri più ampi attribuiti alla Commissione. Dato che i negoziati si sono svolti nell' ambito della Commissione economica per l' Europa dell' Onu, si deve prendere in considerazione pure l' art. 116, 1 ) comma, ai sensi del quale, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, gli Stati membri condurranno unicamente " un' azione comune nell' ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico ". La realizzazione di questa azione comune e di competenza del Consiglio, il quale statuisce su proposta della Commissione.

 

77/80 Dall' accostamento di queste varie disposizioni si desume che, trattandosi di un oggetto che rientra in una politica comune, gli Stati membri erano comunque tenuti ad agire solidamente per la difesa degli interessi della Comunità. Questa solidarietà è stata sancita dalla deliberazione 20 marzo 1970, che sotto questo aspetto non presta il fianco a critiche. Dal complesso di dette disposizioni, in particolare dall' art. 228, n . 1, emerge inoltre che il potere di concludere l' accordo spettava al Consiglio. Dal canto suo, la Commissione doveva intervenire in due modi : esercitando il potere di presentare proposte - contemplato dagli artt. 75, n . 1 e 116, ultimo comma - e, in secondo luogo, in qualità di negoziatrice, a norma dell' art . 228, n . 1, primo comma.

 

81/84 Tuttavia, questa ripartizione di competenze fra istituzioni sarebbe stata imperativa solo se i negoziati fossero iniziati in un momento in cui la Comunità disponeva già di poteri effettivi, conferitile, vuoi dal Trattato stesso, vuoi da provvedimenti adottati dalle istituzioni. In proposito va rilevato che una prima versione dell' AETS era stata stesa già nel 1962, cioè in un' epoca in cui, trovandosi la politica comune dei trasporti ancora allo stadio iniziale, la competenza a concludere questo accordo spettava ancora agli Stati membri. La fase dei lavori nel corso della quale e stata presa la deliberazione di cui è causa non aveva ad oggetto l' elaborazione di un nuovo accordo, ma semplicemente la modifica della versione del 1962, allo scopo di consentirne la ratifica da parte di tutte le parti contraenti . Sotto questo aspetto, i negoziati relativi all' AETS sono quindi caratterizzati dal fatto di aver avuto inizio e di essere stati condotti in parte considerevole, in seno alla Commissione economica per l' Europa, prima che il Regolamento n . 543/69 attribuisse dei poteri alla Comunità.

 

85/87 Ne consegue che, il 20 marzo 1970, il Consiglio ha statuito su una situazione di cui non era più interamente libero di disporre nei rapporti coi Paesi terzi che partecipavano ai negoziati. Se a questo punto fosse stata fatta presente agli Stati terzi interessati la nuova ripartizione di poteri all' interno della Comunità, ciò avrebbe potuto pregiudicare il buon esito dei negoziati, come ha del resto ammesso il rappresentante della Commissione presente alla deliberazione del Consiglio. In una situazione del genere, le due istituzioni i cui poteri erano direttamente in questione - cioè il Consiglio e la Commissione - erano tenute ad accordarsi, a norma dell' art. 15 del trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, sulle opportune modalità di collaborazione, allo scopo di garantire nel modo più efficace la tutela degl' interessi della Comunità.

 

88/92 Dal verbale della sessione 20 marzo 1970 si desume che la Commissione non si è valsa espressamente del potere di fare proposte attribuitole dagli artt. 75 e 116, ha chiesto che fosse applicato l' art. 228, n . 1, per quanto riguarda il suo potere di negoziare. Si deve quindi ritenere che, nella prosecuzione dei negoziati e con la conclusione simultanea dell' accordo - secondo le modalità stabilite dal Consiglio - gli Stati membri hanno agito e continuano ad agire nell' interesse e per conto della Comunità, in armonia con gli obblighi loro imposti dall' art. 5 del Trattato. Con l' adottare, in queste circostanze, una linea d' azione solidale degli Stati membri, il Consiglio non è quindi venuto meno agli obblighi sanciti dagli artt. 75 e 228. Stando così le cose, il motivo va disatteso.

 

b ) Altri mezzi dedotti dalla Commissione ( art. 235; difetto di motivazione )

 

93/94 In subordine la Commissione deduce che, in vista delle esigenze della realizzazione di una politica comune dei trasporti, il Consiglio - se non voleva basare la propria condotta sull' art. 75 - avrebbe dovuto quanto meno valersi dei poteri attribuitigli dall' art . 235. Dal canto suo il Consiglio sostiene che, essendo possibile un' azione congiunta degli Stati membri, non era necessario valersi di detta disposizione e che, del resto, la Commissione non aveva mai presentato proposte a tale effetto, a differenza di quanto stabilisce la disposizione stessa.

 

95/96 L' art . 235, benchè consenta al Consiglio di adottare " le disposizioni del caso " pure nel campo delle relazioni esterne, non stabilisce un obbligo, ma attribuisce al Consiglio una facoltà il cui mancato esercizio non può inficiare la validità di una deliberazione. Il motivo va quindi disatteso.

 

97 La Commissione sostiene ancora che la deliberazione impugnata non indica affatto quale sia il suo fondamento giuridico ed è del tutto priva di motivazione.

 

98/99 Questi requisiti, previsti dall' art. 190 per quanto riguarda i regolamenti, le direttive e le decisioni, non valgono per un atto di natura particolare quale la deliberazione di cui è causa. La partecipazione ai lavori del Consiglio ha infatti dato alla Commissione tutte le garanzie giuridiche che l' art. 190 intende assicurare ai terzi interessati ai provvedimenti ivi menzionati.

 

100 Il ricorso va pertanto respinto.

 

Decisione relativa alle spese

 

4. 101/103 A norma dell' art. 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, il soccombente e condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, nessuna delle parti ha formulato conclusioni circa le spese; queste vanno quindi compensate.

 

Dispositivo

 

La Corte,

 

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

 

1 ) il ricorso è respinto .

 

2 ) ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

 

             (Seguono le firme)