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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 11 dicembre 2007

 

C-161/06, Skoma‑Lux sro    Celní ředitelství Olomouc

 

 

Nel procedimento C‑161/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) con decisione 10 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2006, nella causa tra

 

Skoma‑Lux sro

e

Celní ředitelství Olomouc,

 

LA CORTE (Grande Sezione),

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2007,

considerate le osservazioni presentate:

       per la Skoma-Lux sro, dal sig. P. Ritter, advokát;

       per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

       per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

       per il governo lettone, dalle sig.re K. Bārdiŋa e R. Kaskina, in qualità di agenti;

       per il governo polacco, dalle sig.re E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko e M. Kamejsza, in qualità di agenti;

       per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

       per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti;

       per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re J. Hottiaux e M. Šimerdová nonché dal sig. P. Aalto, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto relativo alle condizioni di adesione»), in forza del quale la Repubblica ceca è entrata a far parte dell’Unione europea in qualità di Stato membro a decorrere dal 1° maggio 2004.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società Skoma-Lux sro (in prosieguo: la «Skoma-Lux») e la Celní ředitelství Olomouc (direzione doganale di Olomouc; in prosieguo: la «direzione doganale»), in merito ad un’ammenda inflitta alla Skoma-Lux a seguito degli illeciti doganali che essa avrebbe commesso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2004, in quanto la direzione doganale non poteva opporle una normativa comunitaria che non era ancora stata pubblicata in lingua ceca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 L’Atto relativo alle condizioni di adesione

3       L’Atto relativo alle condizioni di adesione è parte integrante del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17), e stabilisce le condizioni di ammissione nonché gli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea e che tale adesione comporta.

4       Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

5       L’art. 58 di tale Atto così dispone:

«I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».

 Il regolamento n. 1

6       In forza dell’art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), così come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione, le lingue ufficiali dell’Unione sono:

«la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

7       L’art. 4 di tale regolamento prevede che:

«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».

8       L’art. 5 del suddetto regolamento recita:

«La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali».

9       Ai sensi dell’art. 8 del medesimo regolamento:

«Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato».

10     Ai sensi dell’art. 199 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1):

«Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

       l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

       l’autenticità dei documenti acclusi, e

       l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato».

 La normativa nazionale

11     L’art. 293, n. 1, lett. d), della legge n. 13/1993 (in prosieguo: il «codice doganale») così dispone:

«Viola le disposizioni doganali chi ottenga lo svincolo delle merci sulla base di documenti falsi, modificati o contraffatti, ovvero di dati non corretti o non veridici».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12     La Skoma‑Lux è una società importatrice e commerciante in vini. L’ufficio doganale di Olomouc le ha inflitto, il 30 settembre 2004, un’ammenda per una violazione della normativa doganale che essa avrebbe ripetutamente commesso nei giorni 11, 22 e 23 marzo, 6 e 15 aprile, 18 e 20 maggio 2004. A seguito della conferma di tale ammenda da parte della direzione doganale con decisione 10 gennaio 2005, la Skoma‑Lux ha proposto, in data 16 marzo 2005, un ricorso di annullamento dinanzi al Krajský soud v Ostravě (Corte regionale) avverso tale decisione.

13     Alla Skoma‑Lux è addebitata una violazione doganale consistente nell’indicazione di dati inesatti relativi alla classificazione tariffaria del vino rosso Kagor VK. La direzione doganale ritiene non solo che tale società abbia violato talune disposizioni del codice doganale, nella versione in vigore prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione, ma anche che essa sia incorsa in una violazione doganale ai sensi dell’art. 293, n. 1, lett. d), del codice medesimo, contravvenendo all’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

14     Il ricorso di annullamento della Skoma-Lux si fonda, in parte, sull’inapplicabilità del regolamento comunitario alle violazioni che le sono addebitate, ivi comprese quelle posteriori all’adesione della Repubblica ceca all’Unione, in assenza della pubblicazione in lingua ceca delle disposizioni del diritto comunitario applicate dalle autorità doganali, al momento in cui i comportamenti contestati sono stati realizzati.

15     La direzione doganale sostiene che il Ministero delle Finanze ceco ha pubblicato la versione ceca delle disposizioni doganali pertinenti in formato elettronico, che la Skoma-Lux avrebbe potuto prendere conoscenza di tali disposizioni presso gli uffici doganali e che la società in questione, operante da lungo tempo nel settore del commercio internazionale, era a conoscenza delle disposizioni comunitarie pertinenti.

16     Stanti tali premesse, il Krajský soud v Ostravě ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione (...), sulla cui base la Repubblica ceca è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° maggio 2004, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può far valere nei confronti di un singolo un regolamento che al momento dell’applicazione non sia stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale del detto Stato membro.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’inapplicabilità al singolo del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o un problema di validità del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE (...).

3)      Qualora la Corte di giustizia dichiari che la questione pregiudiziale proposta riguarda la validità di un atto comunitario nel senso della sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199), se il regolamento n. 2454/93 sia invalido in relazione alla ricorrente e alla sua controversia con le autorità doganali della Repubblica ceca a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

17     Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione consenta di far valere, nei confronti dei singoli in uno Stato membro, le disposizioni di un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione.

18     Il giudice del rinvio rileva che la Corte, nella sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas e a. (Racc. pag. 1633, punti 11‑21), si è già posta la questione se l’assenza di pubblicazione di un atto comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenti un motivo di inopponibilità ai singoli della normativa di cui trattasi. Nella detta sentenza la Corte aveva tenuto conto dell’impossibilità, per i singoli in questione, di prendere conoscenza della normativa fatta valere nei loro confronti.

19     Per quanto riguarda la causa principale, il giudice del rinvio ritiene che la maggioranza degli interessati prenda conoscenza delle norme giuridiche per via elettronica e che, di conseguenza, la mancata pubblicazione di una normativa comunitaria nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non renda inaccessibile tale normativa. L’Unione ha infatti pubblicato su Internet versioni linguistiche provvisorie o provvisoriamente riviste ed è usuale ricercare il diritto comunitario in banche dati quali il Servizio interistituzionale per la consultazione on line del diritto dell’Unione europea (EUR-Lex).

20     In tale contesto potrebbe apparire legittimo ammettere che l’applicabilità di una normativa comunitaria non pubblicata nella lingua in questione venga stabilita caso per caso, in seguito alla valutazione della possibilità del singolo di prendere effettivamente conoscenza del contenuto del documento di cui trattasi. In una causa come quella oggetto del procedimento principale, la società ricorrente doveva essere senz’altro informata, dal momento che essa opera in un contesto internazionale e che l’obbligo di dichiarare con esattezza le merci importate corrisponde ad una regola di diritto doganale nota in tutti gli Stati membri.

21     Tuttavia, il giudice del rinvio riconosce che il principio della certezza del diritto nonché il principio dell’uguaglianza dei cittadini sono garantiti, in particolare, dall’obbligo formale di una regolare pubblicazione della normativa nella lingua ufficiale del destinatario (v. sentenze 1° ottobre 1998, causa C‑209/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑5655, punto 35, e 20 maggio 2003, causa C‑108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, Racc. pag. I‑5121, punto 89). L’incertezza del diritto sarebbe accentuata dalla coesistenza di molteplici traduzioni ufficiose recanti differenze.

 Osservazioni presentate alla Corte

22     La Skoma‑Lux ritiene che il regolamento n. 2454/93 non sia opponibile nei suoi confronti, non essendo stato tradotto in lingua ceca. Essa contesta, peraltro, la presunzione secondo la quale, data la propria attività nell’ambito del commercio internazionale, essa avrebbe dovuto conoscere l’esistenza di tale normativa.

23     La Skoma-Lux sostiene che, anteriormente alla traduzione in lingua ceca della normativa comunitaria, non poteva conoscere con precisione il diritto applicabile, dal momento che, rispetto al codice doganale comunitario, il codice doganale ceco presentava divergenze in merito alla classificazione del vino oggetto della causa principale. Essa afferma, a tale proposito, che la nuova classificazione, prevista dal regolamento n. 2454/93, è stata introdotta su sua domanda in occasione di contatti presi con la Commissione e che, di conseguenza, non può esserle addebitato di avere intenzionalmente ignorato tale normativa.

24     I governi ceco, lettone e svedese ritengono che, in forza del combinato disposto dell’art 254 CE e degli artt. 2 e 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, una delle condizioni di opponibilità del diritto comunitario ai singoli nello Stato membro in questione sia la regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato.

25     Essi invocano, in particolare, il rispetto del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto.

26     Tali governi osservano inoltre che le versioni elettroniche delle traduzioni, precedenti alla pubblicazione in forma elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non offrono un grado sufficiente di certezza del diritto.

27     Secondo il governo estone, dall’art. 254 CE si evince che la pubblicazione della legislazione comunitaria derivata nelle lingue ufficiali dei nuovi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce, al momento dell’adesione di tali Stati all’Unione, un obbligo per quest’ultima, e che l’assenza di una simile pubblicazione configura una violazione di tale obbligo.

28     Tuttavia, poiché il principio di certezza del diritto impone soltanto che i cittadini di uno Stato membro possano conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro incombenti in forza di una normativa, occorrerebbe tenere conto della possibilità di prendere conoscenza degli atti giuridici tramite Internet. Ciò varrebbe per coloro che ne fanno uso e che sono al corrente delle modifiche apportate all’ordinamento giuridico in conseguenza dell’adesione del loro Stato all’Unione. In tale categoria rientrerebbero i «cittadini informati», coloro che, come la Skoma-Lux, sono quotidianamente confrontati con il diritto comunitario nell’ambito della loro attività professionale.

29     A parere del governo polacco, in base ad un’analisi simile, un singolo in uno Stato membro potrebbe sottrarsi alle conseguenze negative dell’applicazione delle disposizioni di un atto giuridico che non è stato oggetto di pubblicazione ufficiale nella lingua nazionale soltanto se risulta accertato che egli non poteva pervenire per altre vie alla conoscenza del contenuto di tale atto.

30     Secondo la Commissione, ai singoli non possono essere opposte le disposizioni di un regolamento che, al momento della sua applicazione da parte delle autorità di uno Stato membro, non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale di tale Stato.

31     Essa suggerisce, tuttavia, di tenere conto della possibilità di prendere conoscenza del testo in un’altra versione linguistica o per via elettronica. Essa rammenta che, nella controversia principale, il regolamento doganale di cui trattasi è stato pubblicato in lingua ceca sul sito Internet EUR-Lex in data 23 novembre 2003, e successivamente in forma stampata il 30 aprile 2004, nonché affisso nella sede dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE). Infine, il 27 agosto 2004, esso è stato pubblicato, negli stessi termini, in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 Risposta della Corte

32     Dall’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione risulta che gli atti adottati dalle istituzioni anteriormente all’adesione vincolano gli Stati membri e sono applicabili in tali Stati dalla data di adesione. Tuttavia, l’opponibilità degli atti suddetti alle persone fisiche e giuridiche di tali Stati è subordinata alle condizioni generali di attuazione del diritto comunitario negli Stati membri così come previste dai trattati originari e, per i nuovi Stati membri, dallo stesso Atto relativo alle condizioni di adesione.

33     Dal tenore letterale stesso dell’art. 254, n. 2, CE, emerge che un regolamento può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

34     Peraltro, dal combinato disposto dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e degli artt. 4, 5 e 8 del regolamento n. 1 si evince che, per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento comunitario deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

35     È quindi in tale contesto che le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati prima dell’adesione dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea devono essere attuati nei nuovi Stati membri, in applicazione dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione.

36     Oltre a fondare la propria legittimità sul testo stesso dei Trattati, tale interpretazione è l’unica compatibile con il principio di certezza del diritto e con il divieto di discriminazione.

37     Dal punto 15 della sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69), si desume infatti che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria, quale il regolamento oggetto della causa principale, non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

38     La Corte ha dichiarato che il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario (v. altresì, in tal senso, sentenze 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita, Racc. pag. I‑7711, punto 27; 8 novembre 2001, causa C‑228/99, Silos, Racc. pag. I‑8401, punto 15, e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, cit., punto 95).

39     Sarebbe inoltre contrario al principio di parità di trattamento applicare gli obblighi imposti da una normativa comunitaria in modo identico nei vecchi Stati membri, dove i singoli hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e negli Stati membri aderenti, dove tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione tardiva.

40     Il rispetto di tali principi fondamentali non contraddice il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché quest’ultimo non può riguardare norme non ancora opponibili ai singoli.

41     Da un lato, sembrerebbe infatti conforme al principio di leale collaborazione, stabilito dall’art. 10 CE, che gli Stati membri aderenti adottino tutte le misure idonee a garantire l’effettività del diritto comunitario all’interno del loro ordinamento giuridico nazionale, ma dall’altro, alla luce dell’analisi precedente, sarebbe contra legem esigere da loro che impongano ai singoli obblighi contenuti in testi di portata generale non pubblicati nella loro lingua ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

42     La posizione consistente nell’ammettere, in nome del principio di effettività, l’opponibilità di un atto che non è stato regolarmente pubblicato farebbe ricadere sui singoli, nello Stato membro interessato, le conseguenze negative della mancata osservanza dell’obbligo, che incombeva all’amministrazione comunitaria, di mettere a loro disposizione, alla data dell’adesione, l’insieme del diritto comunitario vigente in tutte le lingue ufficiali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Racke, cit., punto 16).

43     Vero è che in alcune osservazioni presentate alla Corte si sostiene che quest’ultima, ai punti 11-21 della citata sentenza Oryzomyli Kavallas e a., si è chiesta se una pubblicazione insufficiente del diritto comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovesse rappresentare sempre e comunque un motivo di inopponibilità ai singoli della normativa in discussione.

44     Tale sentenza deve però essere letta nel suo contesto, e tenendo presente la questione sottoposta alla Corte. Quest’ultima ha semplicemente valutato l’impossibilità, per una società ellenica, di prendere conoscenza della normativa comunitaria alla data d’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. La questione della regolare pubblicazione della detta normativa in quanto tale non era stata sollevata. La Corte ha soltanto esaminato se, alla data d’adesione della Repubblica ellenica, una società greca che aveva presentato, con una procedura non conforme alle norme comunitarie, domande alle proprie autorità nazionali al fine di ottenere lo sgravio di dazi all’importazione potesse comunque beneficiare di tali sgravi, tenuto conto della difficoltà per la società stessa, nonché per l’amministrazione ellenica, di prendere conoscenza della normativa comunitaria e di applicare correttamente le nuove norme.

45     Il giudice del rinvio, alcuni degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono che la società ricorrente, nel procedimento principale, doveva, per sua stessa natura, essere informata in merito alle norme comunitarie applicabili, poiché essa, in quanto attiva nel settore del commercio internazionale, è necessariamente a conoscenza del contenuto degli obblighi doganali, tra cui, in particolare, l’obbligo di dichiarare con precisione le merci importate. In un caso simile la normativa comunitaria, seppure non pubblicata, dovrebbe trovare applicazione, dal momento che potrebbe essere accertato che l’interessato ne era in effetti a conoscenza.

46     Una tale circostanza non è tuttavia sufficiente a rendere opponibile a un singolo una normativa comunitaria che non sia stata oggetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

47     Parimenti, sia il giudice del rinvio, sia alcuni degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono inoltre che i singoli prendono ormai correntemente conoscenza delle norme di diritto comunitario nella loro versione elettronica, tanto che le conseguenze della mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovrebbero essere relativizzate e non occorrerebbe più ritenere che tale mancata pubblicazione comporti l’indisponibilità delle dette norme. La Commissione aggiunge che il regolamento oggetto della causa principale è stato reso pubblico in lingua ceca sul sito Internet EUR-Lex sin dal 23 novembre 2003, e successivamente in forma stampata il 30 aprile 2004, nonché affisso nella sede dell’OPOCE.

48     Occorre tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione comunitaria è effettivamente disponibile su Internet e che i singoli ne prendono conoscenza sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

49     Del resto, è necessario sottolineare che, benché diversi Stati membri abbiano adottato una pubblicazione elettronica qualificandola come forma valida, quest’ultima è oggetto di testi legislativi o regolamentari che la disciplinano con precisione, determinando con esattezza i casi nei quali siffatta pubblicazione è ritenuta valida. In tale contesto, allo stato attuale del diritto comunitario, la Corte non è in grado di considerare sufficiente tale forma di messa a disposizione della legislazione comunitaria al fine di garantire la sua opponibilità.

50     Allo stato attuale del diritto comunitario, l’unica versione di un regolamento comunitario che fa fede è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con la conseguenza che una versione elettronica anteriore a tale pubblicazione non può essere opposta ai singoli, quand’anche essa si riveli, in seguito, conforme alla versione pubblicata.

51     Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.

 Sulla seconda questione

52     Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’inopponibilità ai singoli in uno Stato membro di un regolamento comunitario non pubblicato nella lingua di tale Stato sia una questione che investe l’interpretazione ovvero la validità di tale regolamento.

 Osservazioni presentate alla Corte

53     Il governo ceco, facendo appello alla giurisprudenza della Corte, ritiene che l’assenza di pubblicazione di un regolamento comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non influisca sulla sua validità e che, di conseguenza, la valutazione degli effetti di tale assenza di pubblicazione riguardi esclusivamente l’interpretazione del diritto comunitario. La Corte ha infatti dichiarato che la circostanza che la pubblicazione abbia avuto luogo solo dopo la scadenza del termine stabilito non influisce sulla validità di un tale regolamento, in quanto il ritardo poteva incidere soltanto sulla data a decorrere dalla quale il detto regolamento poteva essere applicato o produrre i suoi effetti (sentenza 29 maggio 1974, causa 185/73, König, Racc. pag. 607, punto 6).

54     Il governo lettone osserva che l’inapplicabilità ai singoli di un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenta una questione di validità, dato che gli effetti di tale inapplicabilità coincidono, in concreto, con quelli dell’inesistenza di tale regolamento. Pertanto, un giudice nazionale, al fine di risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente, dovrebbe considerare che il detto regolamento non sia mai esistito.

55     A parere della Commissione, che si richiama alla giurisprudenza della Corte, la disponibilità della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei diversi Stati membri non influisce né sulla data in cui un regolamento è considerato come pubblicato, né sulla data in cui esso entra in vigore (v., in tal senso, sentenze Racke, cit., e 25 gennaio 1979, causa 99/78, Decker, Racc. pag. 101). Pertanto, l’indisponibilità di una versione linguistica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non potrebbe di per se stessa compromettere né la validità né la data di entrata in vigore di tale regolamento.

56     La Commissione ritiene, di conseguenza, che la questione dell’opponibilità o meno ad un singolo di un regolamento che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardi l’interpretazione del diritto comunitario.

 Risposta della Corte

57     Il giudice del rinvio si chiede se un regolamento che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro sia invalido con riferimento agli artt. 254, n. 2, prima frase, CE, 2 e 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, nonché 4 e 5 del regolamento n. 1.

58     È pacifico che tali disposizioni non condizionano la validità di un regolamento applicabile negli Stati membri nei quali è stato regolarmente pubblicato.

59     Inoltre, la circostanza che tale regolamento non sia opponibile ai singoli nello Stato membro nella cui lingua non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte del diritto comunitario vigente, le sue disposizioni vincolano lo Stato membro considerato sin dalla data di adesione.

60     L’interpretazione del combinato disposto delle norme citate al punto 57 della presente sentenza, così come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, ha l’oggetto e l’effetto di ritardare l’opponibilità degli obblighi che un regolamento comunitario impone ai singoli in uno Stato membro, fino al momento in cui questi ultimi possano prenderne conoscenza in maniera ufficiale, scevra da qualsiasi ambiguità.

61     Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai singoli in tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.

 Sulla terza questione

62     Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre pronunciarsi sulla validità di un siffatto regolamento comunitario.

 Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

63     Il governo ceco suggerisce alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle questioni pregiudiziali ad essa proposte, senza che tale limitazione sia opponibile ai ricorrenti che hanno già impugnato l’applicazione delle disposizioni non pubblicate o che hanno chiesto il risarcimento del danno in tal modo provocato.

64     Esso sostiene che i due criteri fondamentali determinanti riguardo alla possibilità di pronunciarsi sulla limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza sono soddisfatti nella fattispecie, ossia il fatto che le persone interessate hanno agito in buona fede e che esiste un rischio di problemi gravi, non soltanto di carattere economico.

65     Il governo lettone avanza la medesima proposta, ma alla data della presente sentenza, in modo che le decisioni adottate in buona fede sulla base di normative comunitarie non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e non ancora impugnate dai loro destinatari, non possano più essere rimesse in discussione.

66     Esso ritiene che tutti gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 abbiano agito in buona fede nell’attuare disposizioni comunitarie che, a quel tempo, non erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. E, tenuto conto del significato della presente sentenza, se fosse necessario annullare, in quanto infondate, le decisioni amministrative che ne sono risultate, ciò comporterebbe un elevato numero di domande di annullamento nonché conseguenze finanziarie rilevanti, non soltanto per i bilanci degli Stati membri, ma anche per quello dell’Unione.

67     A tale proposito si rammenta che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa C‑43/75, detta «Defrenne II», Racc. pag. 455, punti 72‑75, e 6 marzo 2007, causa C‑292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I‑1835, punto 38).

68     Tuttavia, la citata giurisprudenza concerne circostanze diverse rispetto a quelle del caso di specie. Non si tratta infatti, nella presente causa, della questione della limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza della Corte riguardante l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, ma della limitazione degli effetti di una sentenza avente ad oggetto l’opponibilità stessa di un atto comunitario sul territorio di uno Stato membro. Tale giurisprudenza non può di conseguenza essere applicata al caso di specie.

69     Occorre inoltre rammentare che, in forza dell’art. 231 CE, nell’annullare un regolamento la Corte può precisare, ove lo reputi necessario, gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

70     Da ciò risulta che, anche in presenza di un atto illegittimo considerato come mai venuto ad esistenza, la Corte può, in forza di una disposizione espressa del Trattato CE, decidere che esso produca comunque legittimamente taluni dei suoi effetti giuridici.

71     Le medesime esigenze di certezza del diritto impongono che lo stesso valga per le decisioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni di diritto comunitario, che non siano divenute opponibili sul territorio di taluni Stati membri a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale degli Stati in questione, ad eccezione delle decisioni che erano state oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali alla data della presente sentenza.

72     Pertanto, secondo il diritto comunitario, gli Stati membri interessati non hanno l’obbligo di rimettere in discussione le decisioni amministrative o giurisdizionali adottate sulla base di tali norme, una volta che esse siano divenute definitive in forza delle norme nazionali applicabili.

73     In base al diritto comunitario, la situazione sarebbe diversa solo nei casi eccezionali in cui, in virtù delle norme richiamate al punto 71 della presente sentenza, siano state adottate misure amministrative ovvero decisioni giurisdizionali, segnatamente a carattere repressivo, che pregiudichino diritti fondamentali, situazione il cui accertamento rientra, entro tali limiti, nella competenza delle autorità nazionali.

Sulle spese

74     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.

2)      Nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai singoli in tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.

 

                            (Seguono le firme)