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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 25 giugno 2009

 

C-14/08, Roda Golf & Beach Resort SL

 

 

Nel procedimento C‑14/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 68 CE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier (Spagna), con decisione 3 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2008, nel procedimento

 Roda Golf & Beach Resort SL,

 

LA CORTE (Terza Sezione),

 

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

        per la Roda Golf & Beach Resort SL, dall’avv. E. López Ayuso, abogada;

        per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;

        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

        per il governo ellenico, dalla sig.ra S. Chala, in qualità di agente;

        per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

        per il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e EEihmane, in qualità di agenti;

        per il governo ungherese, dal sig. G. Iván, in qualità di agente;

        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

        per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Joris e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso presentato dinanzi al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier (giudice di primo grado e d’istruzione n. 5 di San Javier) dalla società Roda Golf & Beach Resort SL (in prosieguo: la «Roda Golf») a fronte del diniego del cancelliere di detta giurisdizione di procedere alla notificazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, a destinatari stabiliti nel Regno Unito e in Irlanda, di un atto notarile di comunicazione e di diffida con cui si intimava la risoluzione unilaterale, da parte della Roda Golf, di sedici contratti di compravendita immobiliare conclusi tra la medesima ed i singoli detti destinatari.

 Contesto normativo

 Il diritto comunitario e il diritto internazionale

3        Con atto 26 maggio 1997, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato, sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea (gli artt. da K a K.9 del Trattato sull’Unione europea sono stati sostituiti dagli artt. 29 UE‑42 UE), la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (GU C 261, pag. 1)).

4        Tale convenzione non è entrata in vigore. Considerato che il suo testo ha ispirato quello del regolamento n. 1348/2000, la relazione esplicativa relativa alla convenzione medesima (GU 1997, C 261, pag. 26) viene evocata nell’ambito del preambolo del regolamento medesimo.

5        Il regolamento n. 1348/2000 disciplina la notificazione e la comunicazione tra gli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

6        Il secondo ‘considerando’ del detto regolamento così recita:

«Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale».

7        A termini del successivo sesto ‘considerando’:

«L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri (...)».

8        L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 dispone che «[c]iascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro». In forza del successivo art. 23, n. 1, gli Stati membri comunicano tale informazione alla Commissione delle Comunità europee, che provvede alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

9        Dalle comunicazioni effettuate dal Regno di Spagna ai sensi dell’art. 23 (GU 2001 C 151, pag. 4, e C 202, pag. 10) risulta che, in Spagna, gli organi mittenti sono i Secretarios Judiciales (cancellerie) dei singoli Juzgados (giurisdizioni monocratiche) e Tribunales (giurisdizioni collegiali).

10      L’art. 16 del regolamento n. 1348/2000, collocato nel capo III del medesimo, intitolato «Atti extragiudiziali», così dispone:

«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento».

11      Il successivo art. 17, lett. b), prevede l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del regolamento medesimo.

12      Tale repertorio costituisce l’allegato II della decisione della Commissione 25 settembre 2001, 2001/781/CE, che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento n. 1348/2000 (GU L 298, pag. 1, e – successive rettifiche – GU 2002, L 31, pag. 88, e GU 2003, L 60, pag. 3), come modificata dalla decisione della Commissione 16 luglio 2007, 2007/500/CE (GU L 185, pag. 24). Tale allegato comprende le informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 17, lett. b), del regolamento n. 1348/2000. Per quanto attiene alla Spagna, viene ivi indicato, segnatamente, che «[g]li atti extragiudiziali da notificare o comunicare sono i documenti non giudiziali, emanati da autorità pubbliche che secondo la legge spagnola hanno la competenza di effettuare notificazioni o comunicazioni».

13      Il regolamento n. 1348/2000 è stato sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79), integralmente applicabile a decorrere dal 13 novembre 2008.

14      La Convenzione dell’Aia 15 novembre 1965, sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia 15 novembre 1965»), istituisce un meccanismo di cooperazione amministrativa che consente la comunicazione o la notificazione di un atto tramite un’autorità centrale. L’art. 17 della detta convenzione riguarda la comunicazione e la notificazione di atti extragiudiziali.

15      Il regolamento n. 1348/2000 prevale, a termini dell’art. 20, n. 1, del medesimo, sulle disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.

 Il diritto nazionale

16      La legge 7 gennaio 2000, n. 1, sul procedimento civile (Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) (BOE n. 7, 8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC»), stabilisce, agli artt. 223 e 224, il regime delle decisioni emanate dalla cancelleria di un organo giurisdizionale civile nei termini seguenti:

«Articolo 223. Misure di organizzazione del procedimento

1.      Spetta al cancelliere dettare le misure di organizzazione del procedimento, che determinano lo svolgimento del processo secondo le disposizioni di legge.

2.      Le misure di organizzazione del procedimento si limitano all’enunciazione di quanto in esse disposto, al nome del cancelliere che ne è l’autore, alla data e alla firma di quest’ultimo.

Articolo 224. Riesame delle misure di organizzazione del procedimento

1.      Sono nulle di pieno diritto le misure di organizzazione del procedimento dirette a disciplinare questioni che, secondo la legge, devono essere definite mediante provvedimento ordinatorio, ordinanza o sentenza.

2.      Al di fuori dei casi cui si riferisce il n. 1, le misure di organizzazione del procedimento possono essere annullate, su istanza della parte lesa, allorché violano una disposizione di legge, o disciplinano questioni che, conformemente alla presente legge, debbono essere decise con provvedimento ordinatorio.

3.      L’impugnazione di cui al n. 2 è proposta e decisa secondo le norme che disciplinano il ricorso in opposizione».

17      Per quanto attiene alla procedura di opposizione cui fa riferimento l’art. 224 della LEC, l’art. 454 della medesima così dispone:

«Inappellabilità dell’ordinanza decisoria del ricorso in opposizione

Salvo nei casi in cui sia ammesso reclamo, l’ordinanza che decide il ricorso in opposizione è inappellabile, fatta salva la possibilità di riproporre la questione oggetto dell’opposizione, eventualmente, nell’ambito di un’impugnazione avverso la decisione definitiva».

18      Ai sensi dell’art. 455 della LEC, avverso le ordinanze dei Juzgados de Primera Instancia è ammesso appello, sempreché diventino «definitive» o nei casi in cui «la legge [lo] preveda espressamente».

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

19      Il 2 novembre 2007, la società di diritto spagnolo Roda Golf chiedeva alla cancelleria del giudice del rinvio di procedere alla trasmissione, a norma del regolamento n. 1348/2000, ai competenti organi riceventi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell’Irlanda di sedici lettere indirizzate a destinatari stabiliti nei due detti Stati membri. Tali lettere riguardavano la risoluzione unilaterale di contratti di compravendita immobiliare conclusi tra la società medesima e i detti destinatari. Dal loro contenuto non emerge alcun nesso con un procedimento giudiziario pendente.

20      Come emerge dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio e come sostenuto dalla ricorrente nella causa principale nelle proprie osservazioni, la Roda Golf redigeva, dinanzi ad un notaio di San Javier, un atto di notificazione e di diffida, registrato al n. 111 del ruolo notarile, con cui si chiedeva al notaio medesimo di provvedere alla notificazione dell’atto tramite la cancelleria, autorità competente secondo la comunicazione effettuata dal Regno di Spagna ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1348/2000.

21      La cancelleria del giudice del rinvio rifiutava di procedere alla trasmissione dell’atto oggetto della causa principale sulla base del rilievo che la notificazione non avverrebbe nell’ambito di un procedimento giudiziario e non ricadrebbe, quindi, nella sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000.

22      Avverso tale decisione la Roda Golf proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa sosteneva, segnatamente, che gli atti extragiudiziali possono essere notificati, in applicazione del regolamento n. 1348/2000, al di fuori di un procedimento giurisdizionale.

23      Ciò premesso, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1348/2000 (...) la comunicazione di atti strettamente extragiudiziali fra persone private utilizzando i mezzi materiali e personali dei tribunali e delle corti dell’Unione europea e la relativa normativa europea senza che sia stato avviato alcun procedimento giudiziario.

2)      se il regolamento n. 1348/2000 si applichi esclusivamente nell’ambito della cooperazione giudiziaria fra Stati membri e di un procedimento giudiziario in corso [artt. 61, lett. c), CE, 67, n. 1, CE e 65 CE nonché sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1348/2000]».

 Sulla competenza della Corte

24      La Commissione delle Comunità europee solleva due eccezioni di incompetenza della Corte a risolvere le questioni sottopostele. In primo luogo, essa deduce che l’emananda decisione del giudice del rinvio nella causa principale costituirà una decisione definitiva avverso la quale sarà possibile proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 455 della LEC. Ciò premesso, il rinvio pregiudiziale sarebbe irricevibile, atteso che, a termini dell’art. 68 CE, unicamente i giudici nazionali le cui decisioni non siano impugnabili possono interrogare la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del titolo IV della parte terza del Trattato CE.

25      Si deve rammentare, a tal riguardo, che, a termini dell’art. 68 CE, qualora venga sollevata, in un giudizio pendente dinanzi ad un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l’interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità europea sulla base del medesimo titolo IV, tale giudice, ove reputi necessaria una decisione su tale punto ai fini dell’emanazione della sua sentenza, può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

26      Le questioni sollevate nel presente procedimento vertono sull’interpretazione del regolamento n. 1348/2000. Atteso che tale regolamento è stato adottato dal Consiglio sulla base degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE, che figurano nella parte terza, titolo IV, del Trattato CE, l’art. 68 CE trova quindi applicazione nella specie.

27      Ciò premesso, unicamente un giudice nazionale le cui decisioni non possano essere impugnate con ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione di interpretazione di tale regolamento.

28      A tal riguardo, l’avvocato generale ha rilevato, al paragrafo 41 delle proprie conclusioni, una certa eterogeneità nella giurisprudenza spagnola quanto alla possibilità di proporre ricorso avverso una decisione come quella che il giudice del rinvio sarà chiamato a pronunciare nella causa principale. Se la Commissione si richiama, a tal riguardo, a talune ordinanze nazionali che hanno riconosciuto tale possibilità, resta il fatto che esiste non solo una giurisprudenza contraria, bensì parimenti una controversia dottrinale in cui parte della dottrina propende ad escludere qualsiasi possibilità di ricorso nell’ambito di un siffatto procedimento.

29      Orbene, non spetta alla Corte risolvere tale controversia. Nella specie, il giudice del rinvio ha indicato nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale che l’emananda decisione nella causa principale sarà in ultimo grado.

30      La prima eccezione di incompetenza sollevata dalla Commissione dev’essere pertanto respinta.

31      In secondo luogo, la Commissione ritiene che al giudice del rinvio non sia stata sottoposta una lite, bensì una «pratica extragiudiziale». La Corte non sarebbe quindi competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele, atteso che queste sarebbero state sollevate in una fattispecie in cui il giudice nazionale agirebbe in qualità di autorità amministrativa e non eserciterebbe funzioni giurisdizionali.

32      Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di un ricorso in opposizione proposto avverso il diniego della cancelleria di notificare l’atto oggetto della causa principale. Nell’ambito di tale ricorso, l’unica parte del procedimento è la ricorrente nella causa principale.

33      Si deve rammentare a tal riguardo che l’art. 234 CE, applicabile al titolo IV della parte terza del Trattato CE per effetto dell’art. 68 CE, non subordina la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formuli le questioni pregiudiziali (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C‑18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I‑1783, punto 12).

34      Tuttavia, dal detto art. 234 CE emerge che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4; 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, Job Centre, Racc. pag. I‑3361, punto 9, e 14 giugno 2001, causa C‑178/99, Salzmann, Racc. pag. I‑4421, punto 14).

35      In tal senso, laddove svolga funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, l’organo remittente non può essere considerato come un organo che eserciti una funzione giurisdizionale. Ciò accade, per esempio, quando esso statuisce su una domanda diretta ad ottenere l’iscrizione di una società nel registro, nell’ambito di un procedimento non avente ad oggetto l’annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. citate sentenze Job Centre, punto 11, e Salzmann, punto 15, nonché 15 gennaio 2002, causa C‑182/00, Lutz e a., Racc. pag. I‑547, punto 14; v. parimenti, in tal senso, sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, Cartesio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).

36      Per contro, un giudice adito in sede di appello avverso una decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore incaricato della tenuta di un registro che rifiuti di accogliere una siffatta domanda di iscrizione, dal momento che l’impugnazione ha ad oggetto l’annullamento di un atto asseritamente lesivo di un diritto del richiedente, è investito di una controversia ed esercita una funzione giurisdizionale (v. sentenza Cartesio, cit., punto 58). Pertanto, in un tal caso, il giudice d’appello può essere considerato, in linea di principio, quale giudice legittimato a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte a norma dell’art. 234 CE (v., in proposito, segnatamente, sentenze 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann, Racc. pag. I‑4899; 13 dicembre 2005, causa C‑411/03, SEVIC Systems, Racc. pag. I‑10805; 11 ottobre 2007, causa C‑117/06, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, Racc. pag. I‑8361, nonché Cartesio, cit.).

37      Tale giurisprudenza può essere trasposta nella specie. Se è pur vero che la cancelleria cui venga presentata una richiesta di comunicazione o notificazione di atti giudiziari o extragiudiziali a norma del regolamento n. 1348/2000 può essere considerata come svolgente funzioni di autorità amministrativa senza dover, al tempo stesso, risolvere una controversia, ciò non vale con riguardo al giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso il diniego della detta cancelleria di procedere alla notificazione o alla comunicazione richiesta.

38      Infatti, l’oggetto di un siffatto ricorso è costituito dall’annullamento del diniego, che si afferma essere lesivo di un diritto del richiedente, vale a dire il diritto di far notificare o comunicare taluni atti mediante gli strumenti previsti dal regolamento n. 1348/2000.

39      Conseguentemente, al giudice del rinvio è stata sottoposta una controversia e questi esercita, quindi, funzioni giurisdizionali.

40      La circostanza che la cancelleria faccia parte della struttura organizzativa del giudice del rinvio non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, tale circostanza resta irrilevante quanto alla natura giurisdizionale delle funzioni svolte dal giudice del rinvio nell’ambito del procedimento principale, atteso che tale procedimento ha ad oggetto l’annullamento di un atto asseritamente lesivo di un diritto del richiedente.

41      Ne consegue che la seconda eccezione di incompetenza sollevata dalla Commissione dev’essere parimenti respinta.

42      La Corte è quindi competente a rispondere alle due questioni sottopostele.

 Sulle questioni pregiudiziali

43      Con le due questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la notificazione e la comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giudiziario, laddove vengano effettuate tra soggetti privati, ricadano nella sfera di applicazione del detto regolamento.

 Osservazioni preliminari

44      In limine, occorre determinare se la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1348/2000 costituisca una nozione di diritto comunitario ovvero, inversamente, una nozione di diritto nazionale.

45      I governi spagnolo, ceco, tedesco, ellenico, lettone, ungherese e polacco sostengono che il contenuto della nozione di atto extragiudiziale debba essere determinato alla luce del diritto di ogni singolo Stato membro. Essi deducono che il regolamento n. 1348/2000 lascia agli Stati membri il compito di decidere se e, in caso affermativo, quali atti extragiudiziali possano essere notificati o comunicati. I detti governi si richiamano, a tal riguardo, all’art. 17, lett. b), del detto regolamento il quale prevede, quali modalità di applicazione del medesimo, l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, sottolineando che tale repertorio fissa degli elenchi di tali atti il cui contenuto varia a seconda degli Stati membri.

46      Si deve rammentare che il regolamento n. 1348/2000 ha ad oggetto il miglioramento e l’accelerazione della trasmissione tra gli Stati membri, ai fini di notificazione e comunicazione, di atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale. Tale regolamento non si spinge, tuttavia, sino al punto di definire in termini precisi ed uniformi la nozione di atto extragiudiziale.

47      Il detto regolamento affida, a termini dell’art. 17, lett. b), del medesimo, alla Commissione il compito di elaborare, di concerto con gli Stati membri, un repertorio che indichi gli atti che possono essere notificati o comunicati. In tale repertorio viene dichiarato, nella sua parte introduttiva, che le informazioni comunicate in tal senso dagli Stati membri possiedono unicamente valore indicativo. Il suo contenuto dimostra, tuttavia, che gli Stati membri, sotto il controllo della Commissione, hanno definito in modo differente gli atti che, a loro avviso, possono essere notificati o comunicati in applicazione del regolamento medesimo. Tuttavia, malgrado l’esistenza di tale repertorio, resta il fatto che la nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1348/2000, dev’essere considerata quale nozione di diritto comunitario.

48      Infatti, l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, attribuendo così alla Comunità una dimensione nuova, e il trasferimento, dal Trattato UE verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera attestano la volontà degli Stati membri di ancorare misure siffatte nell’ordinamento giuridico comunitario e di sancire, in tal modo, il principio della loro interpretazione autonoma (sentenza 8 novembre 2005, causa C‑443/03, Leffler, Racc. pag. I‑9611, punto 45).

49      Inoltre, la scelta della forma del regolamento, anziché della direttiva, come inizialmente proposto dalla Commissione (v. GU 1999, C 247 E, pag. 11), dimostra l’importanza che il legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni di tale regolamento e alla loro applicazione uniforme (sentenza Leffler, cit., punto 46).

50      Ne consegue che la nozione di «atto extragiudiziale» di cui all’art. 16 del regolamento n. 1348/2000 costituisce una nozione di diritto comunitario.

 Sulla sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000

51      Per quanto attiene alla questione se la notificazione e la comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giudiziario ricadano nella sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000, i governi spagnolo e slovacco deducono che, affinché un documento possa essere considerato quale atto extragiudiziale, dovrebbe presentare un nesso concreto con un procedimento giudiziario pendente ovvero con l’introduzione di un procedimento siffatto.

52      La Roda Golf, i governi tedesco, ellenico, italiano, lettone, ungherese e polacco nonché la Commissione sono di parere contrario.

53      Si deve rilevare, a tal riguardo, che l’art. 61, lett. c), CE costituisce il fondamento normativo del regolamento n. 1348/2000. Tale disposizione consente di adottare, ai fini della progressiva attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le misure menzionate all’art. 65 CE. Tali misure, che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera, mirano, inter alia, secondo quanto affermato al detto art. 65 CE, al miglioramento e alla semplificazione del sistema per la notificazione e comunicazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

54      Parimenti, il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1348/2000 afferma che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali, in materia civile e commerciale.

55      L’art. 65 CE e il regolamento n. 1348/2000 mirano, quindi, ad istituire un sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato interno.

56      Alla luce di tale finalità, la cooperazione giudiziaria contemplata da tale articolo e dal menzionato regolamento non può essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari. Infatti, tale cooperazione può manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di un procedimento siffatto laddove tale cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno.

57      Contrariamente a quanto sostenuto dai governi spagnolo, polacco e slovacco, il fatto che il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1348/2000 menzioni l’efficacia e la rapidità unicamente dei procedimenti giudiziari non è sufficiente a sottrarre alla sfera di applicazione del regolamento medesimo qualsiasi atto che non si collochi nell’ambito di un procedimento giudiziario. Infatti, il detto ‘considerando’ si riferisce unicamente ad uno dei corollari dell’obiettivo principale del regolamento di cui trattasi. La menzione, nel detto ‘considerando’, degli atti extragiudiziali nel contesto dei procedimenti giudiziari dev’essere conseguentemente inteso nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto di tal genere può essere richiesto nell’ambito di un procedimento giudiziario.

58      Inoltre, l’atto oggetto del procedimento principale, trasmesso alla cancelleria del giudice del rinvio ai fini della sua notificazione, è stato redatto da un notaio, come emerge dal punto 20 supra, e costituisce, quindi, un atto extragiudiziale ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1348/2000.

59      Quanto alle preoccupazioni espresse dai governi spagnolo e polacco, vale a dire che un’accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale imporrebbe un onere eccessivo a fronte delle risorse delle giurisdizioni nazionali, si deve sottolineare che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento n. 1348/2000 non incombono necessariamente ai giudici nazionali. Infatti, la designazione di organi mittenti e di organi riceventi che, a termini dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento medesimo, possono essere «pubblici ufficiali, [...] autorità o [...]altre persone», compete agli Stati membri. Questi ultimi sono conseguentemente liberi di designare, quali organi mittenti o organi riceventi ai fini della notificazione e comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali, organi diversi dai giudici nazionali.

60      Peraltro, la notificazione o comunicazione per il tramite degli organi mittenti e degli organi riceventi non rappresenta l’unico strumento di notificazione o comunicazione previsto dal regolamento n. 1348/2000. In tal senso, l’art. 14 del medesimo autorizza gli Stati membri a prevedere la facoltà di procedere direttamente per posta alla notificazione o comunicazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro. In effetti, la maggior parte degli Stati membri accetta tali modalità di notificazione o comunicazione. Peraltro, a termini del successivo art. 15, il detto regolamento non osta alla notificazione o comunicazione diretta a cura di pubblici ufficiali, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto. Conformemente all’art. 16 del detto regolamento, tali due disposizioni sono applicabili alla notificazione o alla comunicazione di atti extragiudiziali.

61      Le questioni pregiudiziali devono essere pertanto risolte nel senso che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

                           (Seguono le firme)