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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 9 marzo 1978

 

C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato   Spa Simmenthal

 

 

Nel procedimento 106/77,

 

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte , a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Susa ( Italia ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

 

Amministrazione delle finanze dello Stato

 

e

 

Spa Simmenthal,

con sede in Monza,

 

Oggetto della causa

 

domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 189 del Trattato CEE e, in particolare, sulle conseguenze dell’efficacia diretta delle norme comunitarie in caso di conflitto con eventuali disposizioni nazionali con queste contrastanti,

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 28 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 29 agosto successivo, il Pretore di Susa ha sottoposto a questa Corte , in forza dell’art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative al principio della diretta applicabilità del diritto comunitario, enunciato nell’art. 189 del Trattato, al fine di determinare le conseguenze di tale principio in caso di conflitto fra una norma di diritto comunitario ed una disposizione legislativa interna posteriore.

 

2 E’ opportuno ricordare che, in una precedente fase della controversia, il Pretore aveva sottoposto a questa Corte talune questioni pregiudiziali intese a permettergli di valutare la compatibilità col Trattato e con determinate disposizioni regolamentari - in particolare , col Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( GU n. l 148, pag. 24 ) - di certi diritti di visita sanitaria riscossi sulle importazioni di carni bovine in forza del Testo unico delle leggi sanitarie italiane, diritti il cui importo era stato da ultimo fissato nella tabella allegata alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 ( Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1° febbraio 1971 );

 

3 In seguito alla soluzione data dalla Corte a tali questioni nella sentenza 15 dicembre 1976 ( causa 35/76, racc. pag. 1871 ), il Pretore, ritenendo incompatibile la riscossione dei tributi considerati con quanto disposto dal diritto comunitario, ingiungeva all ' Amministrazione delle finanze dello Stato di rimborsare i diritti indebitamente percepiti, più gli interessi;

 

4 L’Amministrazione delle finanze faceva opposizione al relativo decreto ingiuntivo;

 

5 Tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge nazionale posteriore ( legge n . 1239 del 1970 );

 

6 Egli ha rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ( sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n. 206/76 ), la soluzione di un siffatto problema implica la necessità di rinviare alla stessa Corte costituzionale la questione dell ' illegittimità costituzionale della legge controversa, con riguardo all’art. 11 della Costituzione;

 

7 Considerando, da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e , dall’altro, gli inconvenienti che possono derivare da situazioni in cui il giudice , invece di disapplicare di propria iniziativa una legge che osta alla piena efficacia del diritto comunitario, debba sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Pretore si è rivolto a questa Corte per sottoporle due quesiti del seguente tenore :

a ) posto che , ai sensi dell ' art. 189 del Trattato CEE e della costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri , piena , integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati, se ne consegua che la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale ( abrogazione ) o di altri organi costituzionali ( dichiarazione di incostituzionalità ), specie ove si consideri , rispetto a questa seconda ipotesi , che fino a detta dichiarazione , permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita l ' applicazione delle norme comunitarie , e quindi non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati.

b ) in relazione al quesito che precede, qualora il diritto comunitario ammetta che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, sorte per effetto di disposizioni comunitarie ' direttamente applicabili ' , possa essere rinviata al momento della effettiva rimozione ad opera dei competenti organi nazionali delle eventuali misure nazionali contrastanti , se tale operazione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le situazioni giuridiche soggettive.

 

Sul rinvio pregiudiziale

 

8 Nelle sue osservazioni orali, l ' agente del Governo italiano ha richiamato l ' attenzione di questa Corte sulla sentenza n. 163/77 , emessa dalla Corte costituzionale il 22 dicembre 1977 in merito a questioni di costituzionalità sollevate dai tribunali di Milano e di Roma , e nella quale viene dichiarata l ' illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 30 dicembre 1970, fra cui quelle rilevanti nella causa pendente dinanzi al Pretore di Susa;

 

9 Poichè le disposizioni controverse sono state eliminate in virtù della dichiarazione d ' incostituzionalità, le questioni formulate dal Pretore avrebbero perduto ogni interesse , di guisa che non sarebbe necessario risolverle.

 

10 In proposito occorre ricordare che, secondo una prassi costante, questa Corte si considera investita di una domanda pregiudiziale , proposta ai sensi dell ' art. 177 , fino a quando il provvedimento di rinvio non sia stato revocato dal giudice a quo, ovvero annullato, in seguito ad impugnazione, da una giurisdizione superiore;

 

11 Effetti analoghi a quelli della revoca o dell ' annullamento non possono derivare dalla richiamata sentenza, intervenuta nell’ambito di procedimenti estranei alla controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, e la cui efficacia nei confronti dei terzi non può essere valutata da questa Corte;

 

12 L’obiezione preliminare sollevata dal Governo italiano va quindi respinta.

 

Nel merito

 

13 La prima questione mira in sostanza a far precisare le conseguenze dell ' applicabilità diretta di una disposizione di diritto comunitario in caso d ' incompatibilità con una disposizione successiva facente parte della legislazione d ' uno Stato membro.

 

14 Considerata sotto questo profilo, l ' applicabilità diretta va intesa nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità;

 

15 Dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ch ' essere riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario;

 

16 Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell’ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario;

 

17 Inoltre, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l ' effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri , non solo di rendere ' ipso jure ' inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri - di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali , nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie;

 

18 Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d ' impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo cosi in pericolo le basi stesse della Comunità;

 

19 La stessa concezione si desume dalla ' ratio ' dell’art. 177 del Trattato, secondo cui qualsiasi giudice nazionale ha la facoltà di rivolgersi alla Corte, ogniqualvolta reputi necessaria, per emanare la propria sentenza, una pronunzia pregiudiziale su questioni d ' interpretazione o di validità relative al diritto comunitario;

 

20 L’effetto utile di tale disposizione verrebbe ridotto, se il giudice non potesse applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della Corte;

 

21 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi giudice nazionale , adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna , sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria;

 

22 E’ quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria , la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all ' atto stesso di tale applicazione , tutto quanto e necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme comunitarie;

 

23 Ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire l ' applicazione del diritto comunitario, e dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l ' ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo;

 

24 La prima questione va perciò risolta nel senso che il giudice nazionale , incaricato di applicare , nell ' ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario , ha l ' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all ' occorrenza , di propria iniziativa , qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale , anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

 

25 Con la seconda questione si chiede in sostanza - per il caso in cui sia ammesso che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto di norme comunitarie possa essere rinviata al momento dell’effettiva rimozione, da parte dei competenti organi nazionali, delle eventuali misure nazionali contrastanti - se tale rimozione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva, in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le suddette situazioni giuridiche.

 

26 Dalla soluzione data alla prima questione risulta che il giudice nazionale ha l ' obbligo di garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto delle norme dell ' ordinamento giuridico comunitario, senza dover chiedere o attendere l ' effettiva rimozione, ad opera degli organi nazionali all’uopo competenti, delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme comunitarie;

 

27 La seconda questione risulta quindi priva di oggetto.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

28 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

 

29 Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell’ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

 Per questi motivi ,

 

la Corte,

 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Susa con ordinanza 28 luglio 1977, dichiara :

 

il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

 

               (Seguono le firme)