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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta Sezione), 29 novembre 2007

 

C-10/06 P, Rafael de Bustamante TelloConsiglio dell’Unione europea  

 

 

 

 

Nel procedimento C‑10/06 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 5 gennaio 2006,

 

 

Rafael de Bustamante Tello,

rappresentato dai sigg. R. García‑Gallardo Gil Fournier, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, abogados,

ricorrente,

 

procedimento in cui l’altra parte è:

 

Consiglio dell’Unione europea,

rappresentato dalla sig.ra M. Simm e dal sig. D. Canga Fano, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

 

 

LA CORTE (Quarta Sezione),

 

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 marzo 2007,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

 

 

Sentenza

 

1        Con la sua impugnazione, il sig. de Bustamante Tello chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 ottobre 2005, causa T‑368/03, de Bustamante Tello/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑1439; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea 28 luglio 2003, recante il diniego di concedergli il godimento dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4, n. 1, dell’allegato VII allo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché le indennità ad essa collegate (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’art. 69, prima frase, dello Statuto, nel testo vigente alla data della decisione controversa, dispone che l’indennità di dislocazione è pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico ai quali il dipendente ha diritto.

3        L’art. 4, n. 1, dell’allegato VII allo Statuto prevede che l’indennità di dislocazione è concessa:

«a)      al funzionario:

        che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e

        che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale;

(…)».

 Fatti

4        I fatti all’origine della controversia sono stati sintetizzati dal Tribunale, nei punti 3-9 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«3      Il ricorrente, cittadino spagnolo, ha svolto la sua attività professionale a Bruxelles tra il 2 dicembre 1991 e il 31 luglio 1996, al servizio dell’“Instituto de Fomento de la Región de Murcia” (istituto per lo sviluppo della Regione Murcia; in prosieguo: l’“INFO”), un ente di diritto pubblico della Comunità autonoma della Regione Murcia, incaricato tra l’altro di seguire la normativa e i programmi comunitari che presentassero interesse per tale comunità autonoma. Dal 2 dicembre 1991 al 31 ottobre 1993 egli ha lavorato per l’INFO in forza di un contratto di formazione e, dal 1° novembre 1993 all’agosto 1996, in forza di un contratto di lavoro a durata indeterminata.

4      Tra l’agosto 1996 e il dicembre 2002, il ricorrente ha altresì lavorato a Bruxelles, sempre in forza del contratto a durata indeterminata sottoscritto con l’INFO, in qualità di direttore dell’Oficina de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante las Comunidades europeas (ufficio di rappresentanza della Comunità autonoma della Regione Murcia presso le Comunità europee; in prosieguo: l’“ORM”), organismo amministrativo della Comunità autonoma della Regione Murcia, con il compito di gestire gli interessi di tale comunità autonoma presso le istituzioni comunitarie.

5      Il ricorrente riconosce che, durante l’esecuzione dei compiti svolti per l’INFO e per l’ORM, egli ha abitato a Bruxelles per ragioni professionali. Le parti sono in disaccordo, tuttavia, in merito al luogo di residenza abituale e al centro di interessi del ricorrente durante tale periodo.

6      Il 1° gennaio 2003 il ricorrente è entrato in servizio presso il Consiglio come dipendente di ruolo. Il periodo di cinque anni menzionato nell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, ai fini del godimento dell’indennità di dislocazione, denominato il “periodo di riferimento”, era compreso, nel caso di specie, tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2002.

7      Il 24 gennaio 2003, la direzione “Personale e amministrazione” del segretariato generale del Consiglio gli ha trasmesso la sua scheda personale di entrata in servizio. Su tale scheda era riportato che egli non aveva diritto all’indennità di dislocazione né alle indennità connesse alla medesima.

8      Il 10 aprile 2003 il ricorrente ha proposto un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la detta scheda amministrativa.

9      Con comunicazione 28 luglio 2003, il segretario generale aggiunto del Consiglio ha adottato una decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente. In tale decisione si spiega che l’indennità di dislocazione, nonché le indennità connesse alla medesima, sono state negate al ricorrente in quanto egli aveva abitato ed esercitato abitualmente la sua attività professionale a Bruxelles durante i cinque anni terminati sei mesi prima della sua entrata in servizio, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII allo Statuto. Inoltre, l’APN ha ritenuto che le attività professionali del ricorrente svolte per l’INFO e per l’ORM non potessero essere considerate alla stregua di “servizi effettuati per un altro Stato” ai sensi dell’eccezione di cui all’art. 4 e che, di conseguenza, i periodi di cui trattasi non potessero essere ignorati».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2003, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

6        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente. Esso ha disatteso pertanto i tre motivi dedotti da quest’ultimo, relativi alla violazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII allo Statuto, all’errore di valutazione dei fatti e alla violazione del principio della parità di trattamento.

7        Per quanto concerne il primo motivo, il Tribunale ha giudicato, nel punto 27 della sentenza impugnata, che la questione sottoposta era quella di determinare se il lavoro effettuato dal ricorrente a Bruxelles per l’ORM dovesse essere considerato come rientrante nella nozione di servizi effettuati per un altro Stato ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, del detto allegato VII.

8        Per respingere tale motivo, il Tribunale ha ricordato anzitutto, nel punto 30 della sentenza impugnata, che, secondo la Corte, dalla ratio generale dei Trattati CE e CEEA si evince chiaramente che la nozione di Stato membro, ai sensi delle disposizioni istituzionali, comprende le sole autorità governative degli Stati membri e non può essere estesa ai governi delle regioni o delle comunità autonome, a prescindere dall’ampiezza delle competenze ai medesimi attribuite.

9        Nel punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi giudicato, in sostanza, che le disposizioni dello Statuto contengono una terminologia precisa, di cui è esclusa l’applicazione in via analogica a ipotesi non previste in modo espresso. Esso ha poi rilevato, al punto 32 della detta sentenza, che il legislatore ha scelto il termine «Stato» laddove esistevano già, all’epoca in cui lo Statuto è stato adottato, Stati membri a struttura federale o regionale, quali la Repubblica federale di Germania, e non unicamente Stati dotati di una struttura interna centralizzata. Ne ha dedotto che, se il legislatore comunitario avesse voluto introdurre le suddivisioni politiche o le collettività locali nel detto articolo, lo avrebbe fatto espressamente.

10      Il Tribunale ne ha concluso pertanto, nel punto 33 della sentenza impugnata, che la nozione di «Stato», di cui all’art. 4 dell’allegato VII allo Statuto, comprende soltanto lo Stato in quanto persona giuridica e soggetto unitario del diritto internazionale, nonché i suoi organi di governo.

11      Il Tribunale ne ha dedotto, nel punto 34 della sentenza impugnata, che l’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, non deve essere interpretata come comprendente i servizi forniti per i governi delle suddivisioni politiche degli Stati.

12      Il Tribunale ha parimenti respinto, nei punti 36-43 della sentenza impugnata, diversi argomenti dedotti dal ricorrente.

13      Nel punto 36, esso ha respinto la tesi del ricorrente relativa all’esistenza di una nozione autonoma di Stato in diritto comunitario, che comprenderebbe gli enti decentrati. Nei punti 37 e 38 sono stati respinti gli argomenti relativi sia alle competenze specifiche delle comunità autonome nell’ordinamento giuridico spagnolo, sia ai contenuti di una decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale spagnola) 26 maggio 1994. Nei punti 39-41, il Tribunale ha respinto le tesi secondo le quali il ricorrente era soggetto ad un medesimo regime mutualistico e tributario del personale occupato presso la Rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea, a Bruxelles. Infine, nei punti 42 e 43, è stato respinto l’argomento del ricorrente relativo alla partecipazione dei rappresentanti delle comunità autonome ai comitati consultivi della Commissione.

14      Per respingere il secondo motivo di ricorso, relativo all’errore di valutazione dei fatti che sarebbe stato commesso dal Consiglio, il Tribunale, nel punto 63 della sentenza impugnata, ha rilevato che il ricorrente, durante il periodo di riferimento e in modo abituale, ha abitato e svolto la sua attività professionale principale a Bruxelles.

15      Infine, il Tribunale ha giudicato, nei punti 71-74 della sentenza impugnata, che il terzo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, non poteva essere accolto, poiché non era stata dimostrata nessuna violazione del detto principio.

16      Riguardo alla domanda diretta ad ottenere il godimento delle indennità collegate all’indennità di dislocazione, il Tribunale ha dichiarato, nel punto 76 della sentenza impugnata, che occorreva respingere tale domanda, in seguito alla constatazione che il ricorrente non aveva diritto a godere dell’indennità di dislocazione.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

17      Con il presente atto di impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte:

        di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

        di condannare il Consiglio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

18      Il Consiglio chiede alla Corte:

        di dichiarare irricevibile l’impugnazione o, in subordine, di respingerla, e

        di condannare il ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.

 Sull’impugnazione

 Argomenti delle parti

19      Con il suo unico motivo, il ricorrente addebita al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto, avendo effettuato un’interpretazione errata della nozione di «situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto. Questo motivo si articola in due parti distinte.

20      In primo luogo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha interpretato in senso restrittivo l’eccezione di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto. Ebbene, decidendo in tal senso, il Tribunale si sarebbe discostato dalla sua precedente giurisprudenza e, in particolare, dalla sua sentenza 30 marzo 1993, causa T‑4/92, Vardakas/Commissione (Racc. pag. II‑357, punto 34), dove sarebbe stato dichiarato che tale disposizione, in quanto eccezione di un’eccezione, dev’essere interpretata estensivamente.

21      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che detta eccezione trova la sua ragion d’essere nel fatto che non si può ritenere che le persone che essa concerne abbiano stabilito legami duraturi con lo Stato della sede di servizio, a causa del carattere temporaneo del loro comando in tale Stato.

22      Ebbene, la sentenza impugnata, escludendo dalla sfera di applicazione di tale eccezione i servizi effettuati per lo Stato membro interessato tramite comunità autonome, ignorerebbe la ragion d’essere della detta disposizione e introdurrebbe, inoltre, una discriminazione tra i dipendenti che abbiano fornito servizi a tale Stato tramite l’amministrazione centrale, nella cornice di una rappresentanza permanente, dipendenti ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità di dislocazione (sentenza del Tribunale 13 settembre 2005, causa T‑72/04, Hosman‑Chevalier/Commissione, Racc. pag. II‑3265, punto 40), e quelli che abbiano fornito tali servizi tramite l’amministrazione di una comunità autonoma. Infatti, in queste due situazioni, il dipendente non avrebbe stabilito legami duraturi con lo Stato della sede di servizio prima della sua entrata in servizio presso le Comunità, a causa del carattere temporaneo del suo comando in tale Stato. Ciò che dovrebbe rilevare, in definitiva, sarebbe il carattere duraturo o meno dei legami stabiliti dal dipendente con lo Stato della sua sede di servizio.

23      Infine, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale nel punto 33 della sentenza impugnata, quest’interpretazione estensiva non porterebbe a qualificare «Stato» tutti gli enti pubblici dotati di una personalità giuridica propria. La portata di una siffatta interpretazione resterebbe limitata agli enti titolari di competenze nell’ambito comunitario, come nel caso delle comunità autonome, e avrebbe il merito di essere in armonia con altre disposizioni del Trattato CE, quali quelle relative agli aiuti di Stato o agli appalti pubblici.

24      In sede di controricorso il Consiglio chiede, in via principale, che l’impugnazione sia dichiarata irricevibile, sostenendo che il ricorrente non indica con precisione gli elementi della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti specifici in diritto dedotti a sostegno di tale domanda. Il ricorrente si limiterebbe a riproporre i motivi e gli argomenti formulati dinanzi al Tribunale e mirerebbe ad ottenere, pertanto, un mero riesame del ricorso presentato in primo grado.

25      Per quanto riguarda il merito, il Consiglio, in primo luogo, asserisce che, relativamente alla censura del ricorrente attinente all’interpretazione restrittiva dell’eccezione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, e al rigetto della posizione adottata dal Tribunale nella citata sentenza Vardakas/Commissione, questa sentenza è invocata al di fuori del suo contesto e in contrasto con una giurisprudenza costante, secondo la quale le disposizioni del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni economiche vanno interpretate restrittivamente (sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-257 e II‑813, punto 38).

26      Peraltro, l’interpretazione della nozione di servizi effettuati per un altro Stato, difesa dal ricorrente, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte, secondo cui la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze loro attribuite. Il Consiglio ne deduce che ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l’equilibrio istituzionale previsto dai Trattati.

27      In secondo luogo, in merito alla mancata considerazione della ratio legis e del contesto dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, il Consiglio sostiene che la posizione del Tribunale è del tutto conforme all’equilibrio istituzionale previsto dai Trattati. Viceversa, accogliere l’argomento del ricorrente comporterebbe un’estensione della nozione di Stato non solo alle comunità autonome o ad altri poteri regionali analoghi, ma anche ai poteri comunali, locali e alle imprese pubbliche, fino a limiti difficilmente prevedibili.

 Giudizio della Corte

 Sulla ricevibilità

28      Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorso di impugnazione è irricevibile se, senza nemmeno contenere un argomento finalizzato a individuare l’errore di diritto che caratterizzerebbe la decisione impugnata, si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Viceversa, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, dai punti 19-23 della presente motivazione risulta che l’impugnazione non rappresenta una mera riproduzione testuale dei motivi e degli argomenti dedotti in primo grado e che il ricorrente ha indicato in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti sulla base dei quali ritiene che la valutazione in diritto del Tribunale sia erronea.

30      Infatti, con le due parti dell’unico motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione, il ricorrente mira a mettere in discussione la valutazione condotta dal Tribunale in merito all’eccezione di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, eccezione di cui esso avrebbe effettuato un’interpretazione restrittiva, in spregio sia alla ratio legis sia al contesto di quest’ultima.

31      Alla luce di ciò, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Consiglio ed esaminare la fondatezza dell’impugnazione.

 Nel merito

32      Al fine di giudicare il motivo dedotto dal ricorrente, occorre decidere se, interpretando la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto.

33      Occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l’indennità di dislocazione, di cui all’art. 69 dello Statuto, le cui modalità di concessione sono precisate dall’art. 4, n. 1, dell’allegato VII al medesimo Statuto, disposizioni in cui compare la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi specifici derivanti dall’entrata in servizio presso le Comunità dei dipendenti che sono obbligati, per tale ragione, a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di dislocazione dipende parimenti dalla situazione soggettiva del dipendente, ossia dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente, derivante, per esempio, dalla sua dimora abituale o dall’esercizio di un’attività professionale a titolo principale (v. sentenze 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione, Racc. pag. I‑4295, punto 20, e 21 giugno 2007, causa C‑424/05 P, Commissione/Hosman‑Chevalier, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35).

34      La concessione dell’indennità di dislocazione mira pertanto a porre rimedio alle disuguaglianze di fatto che possono sorgere tra i dipendenti integrati nella società dello Stato della sede di servizio e quelli che tali non sono (sentenza Commissione/Hosman-Chevalier, cit., punto 36).

35      Parimenti si trova in una siffatta condizione di dislocazione il dipendente il quale, pur avendo abitato o avendo svolto un’attività professionale nel territorio europeo dello Stato in cui si trova il luogo della sua sede di servizio per un periodo di cinque anni conclusosi sei mesi prima della sua entrata in servizio, ha effettuato servizi per un altro Stato o un’organizzazione internazionale (sentenza Commissione/Hosman-Chevalier, cit., punto 37).

36      Infatti, la prestazione di servizi «per un altro Stato o un’organizzazione internazionale» ha come conseguenza il mantenimento di un vincolo specifico dell’interessato con tale altro Stato o tale organizzazione internazionale, tale da ostacolare la realizzazione di un vincolo duraturo con lo Stato della sede di servizio e, pertanto, l’integrazione sufficiente del detto interessato nella società di quest’ultimo Stato (sentenza Commissione/Hosman-Chevalier, cit., punto 38).

37      A tal riguardo, nulla autorizza a dedurre dal disposto dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto che i servizi effettuati «per un altro Stato» siano necessariamente servizi effettuati per uno Stato membro dell’Unione europea. Una siffatta conclusione non è inficiata dal fatto che, nella prassi, i futuri dipendenti dell’Unione prestino servizio, nella schiacciante maggioranza dei casi, per uno Stato membro o non per uno Stato terzo.

38      Posto che gli Stati terzi sono ugualmente coinvolti, occorre fare riferimento, per interpretare la nozione di «Stato» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, al diritto internazionale pubblico che disciplina i rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi.

39      Malgrado la ripartizione delle competenze sul piano interstatale varii in funzione della struttura istituzionale di ciascuno Stato, quest’ultimo dev’essere considerato, in diritto internazionale pubblico, un soggetto di carattere unitario. Alla luce di tale concezione, si richiede che lo Stato sia rappresentato, presso gli altri Stati e le organizzazioni internazionali, da un sistema unico di rappresentanza diplomatica, riflesso dell’unicità, sul piano internazionale, dello Stato interessato.

40      Ebbene, la Corte ha già dichiarato a tal riguardo che, benché non sia essenziale, affinché il dipendente interessato possa essere considerato come una persona che abbia prestato servizio per «un altro Stato», che sia stato impiegato dall’amministrazione centrale in quest’altro Stato, viceversa la sua integrazione funzionale in seno alla rappresentanza permanente di quest’ultimo costituisce un elemento determinante (v., in tal senso, sentenza Commissione/Hosman-Chevalier, cit., punto 42).

41      Infatti, la Corte ha giudicato, nel punto 43 della citata sentenza Commissione/Hosman-Chevalier, che lo status particolare dell’interessato, quale membro del personale di una rappresentanza permanente, è stato all’origine del suo vincolo specifico con lo Stato membro interessato. Questo status privilegiato, che gli ha consentito di godere di vari privilegi e immunità in forza della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche, costituisce, di per se stesso, un ostacolo che impedisce che l’interessato possa stringere un vincolo duraturo con lo Stato della sede di servizio e, di conseguenza, che si integri sufficientemente nella società del detto Stato.

42      Gli elementi che precedono sono corroborati del resto da un argomento concordante, desumibile da uno dei documenti versati agli atti. Infatti, rispondendo al quesito del Tribunale posto in sede di provvedimenti di organizzazione del procedimento, il Regno di Spagna ha precisato, senza essere contraddetto sul punto, che l’integrazione dei dipendenti presso la Rappresentanza permanente del detto Stato membro e il loro accreditamento presso le autorità belghe porta alla conseguenza che essi conservano la loro residenza legale nel loro Stato membro d’origine e che, non essendo iscritti presso le anagrafi del Regno del Belgio, essi non sono considerati, dalle autorità competenti, come residenti in quest’ultimo Stato membro.

43      Ebbene, circostanze di tal genere sono parimenti tali da impedire che i detti dipendenti si integrino sufficientemente nello Stato membro della sede di servizio e, di conseguenza, possono contribuire alla situazione di disagio collegata alla dislocazione in cui si trovano tali dipendenti.

44      A questo proposito, il ricorrente censura il Tribunale, come è stato ricordato nel punto 22 della presente motivazione, in quanto quest’ultimo avrebbe introdotto una discriminazione tra i dipendenti che abbiano prestato servizio a favore dello Stato tramite l’amministrazione centrale, nella cornice di una rappresentanza permanente, dipendenti ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità di dislocazione, e quelli che hanno prestato siffatto servizio tramite l’amministrazione di una comunità autonoma.

45      Tuttavia, il fatto di determinare se i servizi siano stati prestati per lo Stato tramite l’amministrazione centrale di quest’ultimo o l’amministrazione di una comunità autonoma non costituisce, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il criterio distintivo rilevante da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’indennità di dislocazione.

46      Infatti, sia gli agenti che prestano servizio per lo Stato, tramite la sua amministrazione centrale, che quelli che svolgono servizi per una comunità autonoma, mediante l’amministrazione di quest’ultima, devono essere considerati come posti in posizione di dislocazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII allo Statuto, a condizione tuttavia di essere formalmente integrati nella rappresentanza permanente del detto Stato.

47      Ebbene, nel caso di specie è pacifico che, durante il periodo di riferimento, il ricorrente non è stato al servizio dell’amministrazione centrale spagnola e non è stato nemmeno formalmente integrato nella Rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea.

48      Alla luce di ciò, l’argomento del ricorrente, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, dev’essere respinto.

49      Peraltro, a titolo di esempio, occorre rilevare che, in Spagna, in forza dell’accordo sul riparto delle questioni concernenti le comunità autonome in seno alla Rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea e sulla partecipazione delle comunità autonome in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea, adottato dal governo spagnolo il 9 dicembre 2004 in occasione della Conferencia para Asuntos con las Comunidades Europeas, benché tale accordo non esistesse all’epoca dei fatti all’origine della presente controversia e pertanto non sia applicabile a questi ultimi, almeno due posti di consulente per questioni relative alle autonomie presso la detta Rappresentanza permanente sono occupati da funzionari delle comunità autonome, titolari di competenze sul piano interstatale, ma integrati in detta Rappresentanza permanente.

50      Di conseguenza, se, ai fini dell’interpretazione dell’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII allo Statuto, deve essere considerata unicamente rilevante la circostanza che i servizi sono effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato, ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto, nel punto 34 della sentenza impugnata, interpretando la detta espressione come non comprensiva dei servizi forniti per i governi delle suddivisioni politiche degli Stati.

51      Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte discende che occorre respingere l’impugnazione.

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’art. 118 del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 70 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in applicazione dell’art. 122, secondo comma, primo trattino, del detto regolamento, l’art. 70 non è applicabile all’impugnazione proposta da un dipendente, di ruolo o meno, di un’istituzione contro quest’ultima. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. de Bustamante Tello è condannato alle spese.

 

                (Seguono le firme)