Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta Sezione),
13 novembre 2008 – C-46/07
Nella causa C‑46/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, presentato
il 1° febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro‑Nolin e dal sig. M. van
Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M.
Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G.
Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante, avvocati dello Stato,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai
sigg. T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
22 maggio 2008,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare
la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Col suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte
di dichiarare che, mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti
pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diversa a seconda
se siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE.
2 La Repubblica italiana conclude per il rigetto
del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.
Ambito normativo nazionale
3 La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Supplemento ordinario alla GURI n. 257
del 31 ottobre 1992), fornisce il quadro giuridico del regime pensionistico di cui
trattasi nella presente causa. Tale regime si applica ai dipendenti pubblici e agli
altri lavoratori del settore pubblico nonché ai lavoratori che in passato avevano
prestato servizio per un ente pubblico.
4 Tale regime pensionistico è gestito dall’Istituto nazionale della previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (in prosieguo: l’«INPDAP»), istituito
con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Supplemento ordinario alla GURI
n. 178 del 1° agosto 1994, pag. 20).
5 Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Supplemento ordinario alla
GURI n. 305 del 30 dicembre 1992), disciplina più in dettaglio taluni aspetti del
regime pensionistico gestito dall’INPDAP.
6 Ai sensi del suo articolo 5, i dipendenti pubblici hanno diritto alla pensione
di vecchiaia nell’ambito del regime gestito dall’INPDAP alla stessa età prevista
dal sistema pensionistico gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(in prosieguo: l’«INPS») per le categorie generali di lavoratori. L’età normale
per il pensionamento di vecchiaia nell’ambito di quest’ultimo sistema è di 60 anni
per le donne e di 65 per gli uomini, come risulta dal combinato disposto dell’art.
5, n. 1, e della tabella A del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per
taluni dipendenti pubblici per i quali era stata precedentemente stabilita un’età
pensionabile più elevata, l’art. 2, n. 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Supplemento
ordinario alla GURI n. 190 del 16 agosto 1995), dispone che, a partire dal 1° gennaio
1996, i dipendenti pubblici di sesso femminile, cui fa riferimento detto art. 5,
nn. 1 e 2, possono percepire la pensione di vecchiaia
all’età di 60 anni, senza tuttavia prevedere una facoltà analoga per i dipendenti
pubblici di sesso maschile.
7 L’articolo 2, n. 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avente ad oggetto
la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, precisa che «con
effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Supplemento ordinario
alla GURI n. 30 del 6 febbraio 1993), iscritti alle forme di previdenza esclusiva
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione
della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153 [(Supplemento ordinario alla GURI n. 111 del 30 aprile
1969)] e successive modificazioni e integrazioni (…)».
8 L’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella versione applicabile
alla presente causa, precisa che «per la determinazione della base imponibile per
il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro». L’ultimo paragrafo di detto articolo prevede che «la retribuzione
come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni
a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate».
9 Il regime pensionistico gestito dall’INPDAP garantisce ai propri iscritti
la tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia, malattia e superstiti. Esso dispone
di un bilancio indipendente finanziato con i contributi e la copertura degli eventuali
disavanzi è garantita dalle leggi finanziarie annuali.
La fase precontenziosa del procedimento
10 La Commissione, ritenendo il regime pensionistico gestito dall’INPDAP un
regime professionale discriminatorio contrario all’art. 141 CE, in quanto prevede
per i dipendenti pubblici che l’età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e
di 60 anni per le donne, ha espresso le sue preoccupazioni in una lettera amministrativa
del 12 novembre 2004. La Repubblica italiana ha risposto con una lettera in data
10 gennaio 2005, alla quale è stata allegata una relazione dell’INPDAP del 23 dicembre
2004.
11 La Commissione, il 18 luglio 2005, ha inviato alla Repubblica
italiana una lettera di costituzione in mora alla quale tale Stato membro
non ha risposto.
12 Con lettera del 5 maggio 2006, la Commissione ha inviato un parere motivato
invitando detto Stato membro a adottare i provvedimenti necessari al fine di conformarsi
a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
13 La Repubblica italiana ha risposto a tale parere
motivato con lettera 17 maggio 2006, cui era allegata una nota dell’Ufficio legislativo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contestando in sostanza la posizione
della Commissione relativa alla natura professionale del regime pensionistico gestito
dall’INPDAP.
14 La Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta al parere motivato,
ha deciso di introdurre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
15 La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituisca
un regime discriminatorio contrario all’art. 141 CE in quanto fissa l’età pensionabile
a 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile, mentre la stessa è fissata
a 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile.
16 La Commissione sottolinea che la Corte ha confermato, nelle sentenze 17
maggio 1990, causa C‑262/88, Barber (Racc. pag.
I‑1889), e 6 ottobre 1993, causa C‑109/91, Ten Oever
(Racc. pag. I‑4879), che una pensione corrisposta da un datore di lavoro ad
un ex dipendente per il rapporto di lavoro tra loro intercorso costituisce una retribuzione
ai sensi dell’art. 141 CE e che la Corte ha dichiarato, nelle sentenze 28 settembre
1994, causa C‑7/93, Beune (Racc. pag. I‑4471);
29 novembre 2001, causa C‑366/99, Griesmar (Racc.
pag. I‑9383), nonché 12 settembre 2002, causa C‑351/00, Niemi (Racc. pag. I‑7007), che le pensioni erogate dallo
Stato agli ex dipendenti che hanno prestato servizio nel settore pubblico possono
costituire una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE.
17 Nel determinare se una pensione prevista dalla legge, che lo Stato corrisponde
ad un ex dipendente, rientri nel campo di applicazione dell’art. 141 CE oppure in
quello della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE relativa alla graduale
attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia
di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), la Commissione
rinvia ai criteri stabiliti nelle sentenze sopra citate Beune
e Niemi. Secondo la Commissione, occorre esaminare se,
nella presente causa, siano soddisfatti i tre criteri che risultano da questa giurisprudenza
affinché un regime pensionistico sia qualificato come regime professionale, vale
a dire che la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori,
che sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e che il suo importo
sia calcolato in base all’ultimo stipendio del dipendente pubblico.
18 La Commissione, al fine di qualificare il regime pensionistico in questione,
fa riferimento alla relazione dell’INPDAP del 23 dicembre 2004, allegata alla lettera
della Repubblica italiana del 10 gennaio 2005 e da cui
risulta, secondo la Commissione, che la pensione versata nell’ambito di tale regime
risponde a questi tre criteri.
19 Secondo la Commissione, il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP
sia disciplinato direttamente dalla legge, non sarebbe sufficiente per escluderlo
dal campo di applicazione dell’art. 141 CE. Infatti, nella citata sentenza Beune, la Corte avrebbe esplicitamente respinto questo criterio
puramente formale.
20 Inoltre, il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP sia improntato
all’obiettivo di politica sociale di tener conto delle regole del sistema pensionistico
gestito dall’INPS riguardante categorie generali di lavoratori non sarebbe sufficiente,
secondo la Commissione, per escludere il suddetto regime dal campo di applicazione
dell’art. 141 CE.
21 Per di più, secondo la Commissione, che fa riferimento alle sentenze precitate
Griesmar e Niemi, è chiaro che
la pensione che rientra nel regime pensionistico gestito dall’INPDAP è versata dallo
Stato in qualità di datore di lavoro, criterio che la Corte ha ritenuto essenziale.
22 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana
relativo alla portata del regime pensionistico gestito dall’INPDAP, la Commissione
si basa sulla citata sentenza Niemi in cui la Corte si
sarebbe già pronunciata sulla qualifica di un regime professionale che copre diverse
categorie di lavoratori concludendo che, qualora siano soddisfatti i tre criteri
menzionati al punto 17 della presente sentenza, il fatto che tale regime ricopra
diverse categorie di lavoratori non avrebbe alcuna rilevanza.
23 A tal riguardo, la Commissione fa anche riferimento alla sentenza 23 ottobre
2003, cause riunite C‑4/02 e C‑5/02, Schönheit
e Becker (Racc. pag. I‑12575), e osserva che la Corte, nella citata sentenza
Niemi, ha qualificato come regime professionale un regime
che copre diverse categorie di lavoratori, ma tutti appartenenti
al settore pubblico e ha così considerato l’insieme dei dipendenti pubblici come
una categoria particolare.
24 Infine, la Commissione contesta l’argomento della Repubblica
italiana secondo cui l’introduzione di differenziazioni di disciplina dell’età
pensionabile in funzione del regime, sia esso l’INPS o l’INPDAP, comporterebbe un’intollerabile
disparità di trattamento tra i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici.
Essa sostiene che tale argomento deriva dalla premessa erronea secondo cui il regime
pensionistico gestito dall’INPDAP è un regime legale e non un regime professionale.
Inoltre, la Commissione fa notare che le similitudini esistenti tra questi due regimi
non sarebbero pertinenti.
25 La Repubblica italiana contesta l’inadempimento
addebitato facendo valere il carattere legale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP.
26 A tal riguardo, tale Stato membro, richiama, in primo luogo, il contesto
delle privatizzazioni e delle riforme nel settore del pubblico impiego nel quale
si inquadra il regime in questione.
27 Il processo di privatizzazione che la Repubblica italiana
ha condotto, a decorrere dagli anni ’90, nel settore del pubblico impiego, avrebbe
come conseguenza che, ad eccezione di alcune funzioni particolari, quali la magistratura,
le forze armate, la diplomazia, le prefetture e l’avvocatura dello Stato, il rapporto
di lavoro pubblico è stato progressivamente attratto nella contrattazione collettiva
e, successivamente, assimilato in tutto ad un rapporto di impiego privato.
28 In secondo luogo, la Repubblica italiana sottolinea
che i limiti di età, fissati a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne,
sono uniformemente stabiliti, sia per lavoratori iscritti all’INPS che per i lavoratori
iscritti all’INPDAP. Pertanto, la normativa contestata manterrebbe, proprio in quanto
conforme a quella applicabile alle categorie di lavoratori iscritti all’INPS, una
valenza generale, tale da far considerare il regime pensionistico gestito dall’INPDAP
come avente natura legale. Considerata l’avvenuta privatizzazione di quasi tutta
l’aerea del pubblico impiego, l’introduzione di differenziazioni nella fissazione
dell’età pensionabile comporterebbe un’intollerabile disparità di trattamento tra
i lavoratori.
29 Per evidenziare la natura legale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP,
la Repubblica italiana fa valere che l’art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede un unico e uniforme regime di organizzazione
dell’INPDAP e dell’INPS per quanto riguarda gli organi di gestione.
30 A questo stesso fine, la Repubblica italiana sottolinea
che l’INPDAP conferisce inoltre ai suoi iscritti prestazioni che non costituiscono
il corrispettivo dei contributi versati e pone l’accento sulle modalità di finanziamento
del regime pensionistico di cui è causa.
31 In terzo luogo, tale Stato membro contesta il parere della Commissione secondo
cui si potrebbero raggruppare in una sola categoria professionale tanti e diversi
dipendenti pubblici.
32 La Repubblica italiana fa valere, in quarto luogo, che la Commissione non
può basare la sua valutazione del regime pensionistico di cui è causa sulla relazione
dell’INPDAP. A tale proposito, questo Stato membro sottolinea che tale relazione
si fonda su disposizioni precedenti alla messa in mora e quindi inutilizzabili come
elementi di prova. Inoltre, non sarebbe corretto dedurre da tale relazione che la
pensione che rientra nel regime pensionistico gestito dall’INPDAP viene calcolata
con riferimento agli anni di servizio prestati e allo stipendio percepito. A tal
riguardo, il detto Stato membro precisa che il termine «retribuzioni», utilizzato
dal legislatore italiano per indicare il sistema di calcolo delle pensioni, dovrebbe
essere inteso come riferito ai contributi che su tali retribuzioni sono stati pagati
e che, conformemente all’attuazione della riforma che la Repubblica
italiana ha condotto a decorrere dagli anni ’90, la pensione tiene conto
della media delle retribuzioni percepite nel corso degli ultimi 10 anni e dei corrispondenti
contributi versati.
33 All’udienza dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana
ha sostenuto, infine, che la fissazione di un’età pensionabile diversa a seconda
del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle
donne esistenti ancora nell’evoluzione del contesto socioculturale.
Giudizio della Corte
34 Ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE, ciascuno Stato membro assicura l’applicazione
del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore. In base al n. 2, primo comma, di tale articolo, per retribuzione
si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e
tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti
o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
35 Occorre ricordare che, per valutare se una pensione di vecchiaia rientri
nel campo di applicazione dell’art. 141 CE, soltanto il criterio relativo alla constatazione
che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro che lo unisce
al suo ex datore di lavoro, ossia il criterio dell’impiego, desunto dalla lettera
stessa dell’art. 141 CE, può avere carattere determinante (sentenze citate supra Beune, punto 43; Griesmar, punto 28; Niemi, punto 44,
nonché Schönheit e Becker, punto 56).
36 Certo, questo criterio non può avere un carattere esclusivo, poiché le pensioni
corrisposte da regimi legali previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto
della retribuzione dell’attività lavorativa (sentenze citate supra Beune, punto 44; Griesmar, punto 29; Niemi, punto 46,
nonché Schönheit e Becker, punto 57). Ora, siffatte pensioni
non costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 141 CE (v., in tal senso, sentenze
25 maggio 1971, causa 80/70 Defrenne, Racc. pag. 445,
punto 13; 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka-Kaufhaus,
Racc. pag. 1607, punto 18; Beune, cit., punto 24 e 44;
Griesmar, cit., punto 27, nonché Schönheit
e Becker, cit., punto 57).
37 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello
Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o hanno potuto
avere un ruolo nella determinazione di un regime pensionistico da parte di un legislatore
nazionale non possono considerarsi prevalenti qualora la pensione interessi soltanto
una categoria particolare di lavoratori, sia direttamente funzione degli anni di
servizio prestati e il suo importo sia calcolato in base all’ultimo stipendio del
dipendente pubblico (sentenze citate supra Beune, punto 45; Griesmar, punto 30;
Niemi, punto 47, nonché Schönheit
e Becker, punto 58).
38 Di conseguenza, gli argomenti della Repubblica italiana,
relativi al metodo di finanziamento del regime pensionistico gestito dall’INPDAP,
alla sua organizzazione ed alle prestazioni diverse dalle pensioni che esso conferisce,
diretti a dimostrare che tale regime costituisce un regime previdenziale ai sensi
della citata sentenza Defrenne che non rientra nel campo
di applicazione dell’art. 141 CE, non possono essere accolti. Inoltre, il fatto
che l’età pensionabile sia fissata in maniera uniforme per i lavoratori che rientrano
nel regime di cui è causa e per quelli che rientrano nel regime generale, ossia
il sistema pensionistico gestito dall’INPS, non è pertinente per la qualificazione
della pensione versata dal regime pensionistico gestito dall’INPDAP.
39 Partendo da queste precisazioni circa il senso del termine «retribuzione»
nel settore dei regimi pensionistici occorre esaminare se la pensione versata in
forza del regime pensionistico gestito dall’INPDAP corrisponda ai criteri ricordati
al punto 37 della presente sentenza.
40 Per quanto riguarda il primo criterio, occorre rilevare che i dipendenti
pubblici che beneficiano di un regime pensionistico devono essere considerati come
una categoria particolare di lavoratori. Infatti, essi si distinguono dai lavoratori
di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un comparto economico o di un settore
professionale o interprofessionale soltanto in ragione delle caratteristiche peculiari
che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori
di lavoro pubblici (sentenze citate supra Griesmar, punto 31, e Niemi, punto
48).
41 Ne deriva che i dipendenti pubblici che beneficiano del regime pensionistico
gestito dall’INPDAP costituiscono una categoria particolare di lavoratori.
42 Questo risultato non può essere confutato dagli argomenti dedotti
dalla Repubblica italiana. In primo luogo, tale Stato membro fa valere che il regime
pensionistico gestito dall’INPDAP comprende, oltre ai dipendenti pubblici, lavoratori
del settore pubblico e lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un
ente pubblico.
43 A tal riguardo, occorre ricordare che il presente ricorso riguarda solo
i dipendenti pubblici, per cui, nella presente causa, non si tratta di determinare
se i lavoratori del settore pubblico e i lavoratori che in passato avevano prestato
servizio per un ente pubblico costituiscano anch’essi una categoria particolare
di lavoratori o se costituiscano, considerati unitamente ai dipendenti pubblici,
una sola categoria particolare di lavoratori. Inoltre, il fatto che il regime pensionistico
gestito dall’INPDAP si applichi non solo ai dipendenti pubblici ma anche ad altre
categorie di lavoratori non può privare i dipendenti pubblici della tutela conferita
dall’art. 141 CE allorché gli altri criteri ricordati al punto 37 della presente
sentenza sono soddisfatti. Come risulta dal punto 49 della sentenza Niemi sopramenzionata, il fatto che un regime pensionistico
comprenda non solo una certa categoria di dipendenti pubblici ma anche l’insieme
dei dipendenti dello Stato non ha come conseguenza che la categoria di dipendenti
pubblici interessata non possa essere considerata una categoria particolare di lavoratori
ai sensi della giurisprudenza della Corte.
44 La Repubblica italiana fa valere, in secondo luogo, che i numerosi e diversi
gruppi di dipendenti pubblici non possono essere riuniti in un’unica categoria professionale.
45 A tale riguardo, occorre osservare che, come risulta dal punto 41 della
presente sentenza, il regime pensionistico gestito dall’INPDAP si applica ai dipendenti
pubblici che costituiscono una categoria particolare di lavoratori. Il fatto che,
nell’ambito della categoria dei dipendenti pubblici, si potrebbero identificare
diverse categorie non ha rilevanza in quanto questa categoria si distingue, come
ricordato al punto 40 della presente sentenza, dagli altri gruppi di lavoratori
del settore privato o pubblico per le caratteristiche proprie che disciplinano il
rapporto di impiego dei dipendenti pubblici con lo Stato.
46 Di conseguenza, i dipendenti pubblici che rientrano nel regime pensionistico
gestito dall’INPDAP costituiscono una categoria particolare di lavoratori ai sensi
della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 40 della presente sentenza.
47 Per quanto riguarda gli altri due criteri accolti dalla giurisprudenza menzionata
al punto 37 della presente sentenza, ossia che la pensione deve essere direttamente
proporzionale agli anni di servizio prestati e il suo importo deve essere calcolato
in base all’ultima retribuzione del dipendente pubblico, occorre esaminare se essi
siano soddisfatti di modo che la pensione versata in forza del regime pensionistico
gestito dall’INPDAP possa essere considerata comparabile a quella che verserebbe
un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti.
48 La Commissione si basa a tal riguardo sulla relazione dell’INPDAP del 23
dicembre 2004, che è stata allegata dalla Repubblica italiana
alla sua risposta del 10 gennaio 2005 alla lettera amministrativa della Commissione
del 12 novembre 2004. Essa deduce da tale relazione che la pensione versata nell’ambito
del regime pensionistico gestito dall’INPDAP viene calcolata con riferimento al
numero di anni di servizio prestati dal dipendente e allo stipendio base percepito
da quest’ultimo prima del suo pensionamento.
49 La Repubblica italiana, pur contestando queste
affermazioni per il motivo che tale relazione è basata su disposizioni precedenti
alla messa in mora, ammette tuttavia che, conformemente all’attuazione della riforma
che la Repubblica italiana ha condotto a decorrere dagli anni ’90, la pensione di
cui trattasi tiene conto della media delle retribuzioni percepite nell’ultimo decennio
e dei contributi versati corrispondenti.
50 Partendo da quest’ultima constatazione, occorre esaminare se questo metodo
di calcolo risponda ai due criteri accolti dalla giurisprudenza della Corte.
51 Per quanto riguarda questi due criteri, la Corte, ai punti 33 e 34 della
sentenza Griesman, sopramenzionata, ha qualificato come
retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE una pensione il cui importo deriva dal prodotto
di una percentuale applicata ad un importo base, il quale
è costituito dallo stipendio corrispondente all’ultimo coefficiente retributivo
applicabile al dipendente pubblico nel corso degli ultimi sei mesi di attività.
52 Costituisce anche una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE una pensione
il cui importo è calcolato sulla base del valore medio della retribuzione percepita
nel corso di un periodo limitato ad alcuni anni immediatamente precedenti il ritiro
dal lavoro (v. sentenza Niemi, cit., punto 51) nonché
una pensione il cui importo è calcolato sulla base dell’importo di tutti i contributi
versati durante tutto il periodo di iscrizione del lavoratore e ai quali si applica
un fattore di rivalutazione (v. sentenza 1° aprile 2008, causa C‑267/06, Maruko, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).
53 Ne deriva che la pensione versata in forza del regime pensionistico gestito
dall’INPDAP deve essere qualificata come retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE.
Infatti, la base di calcolo di tale pensione risponde ai criteri stabiliti dalla
Corte nelle citate sentenze Griesmar, Niemi e Maruko.
54 Pertanto, la pensione versata in forza del detto regime pensionistico costituisce
una forma di retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE.
55 Come risulta da una costante giurisprudenza, l’art. 141 CE vieta qualsiasi
discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso
maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che
genera questa ineguaglianza. Secondo questa stessa giurisprudenza, la fissazione
di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione
che costituisce una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE è in contrasto con questa
disposizione (v. sentenze Barber, cit., punto 32; 14 dicembre
1993, causa C‑110/91, Moroni, Racc. pag. I‑6591, punti 10 e 20; 28 settembre
1994, causa C‑408/92, Avdel Systems,
Racc. pag. I‑4435, punto 11, nonché Niemi, cit.,
punto 53).
56 Come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalla
Repubblica italiana, il regime pensionistico gestito dall’INPDAP
prevede una condizione di età diversa a seconda del sesso per la concessione della
pensione versata in forza di tale regime.
57 L’argomento della Repubblica italiana secondo cui
la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda
del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle
donne non può essere accolto. Anche se l’art. 141, n. 4, CE autorizza gli Stati
membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti
a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare
una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può
dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di
età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati
da tale disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere
la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo [v., per quanto
riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 3, dell’accordo sulla politica sociale
concluso tra gli Stati della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91), sentenza Griesmar, cit., punto 64].
58 Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di
una condizione d’età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi
ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando
queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse
possono incontrare durante la loro carriera professionale.
59 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare
che, mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici
hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano
uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art.
141 CE.
Sulle spese
60 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente
è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso
per la condanna della Repubblica italiana e quest’ultima
è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara
e statuisce:
1) Mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici
hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano
uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi di cui all’art. 141 CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme