- 30-04-2024

Nella sent. n. 75 del 2024, la Corte costituzionale, dichiara, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’illegittimità dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto. In particolare, la lesione de principio di eguaglianza e d’imparzialità amministrativa si è prodotta a causa dello “scavalcamento” determinato dalla retroattività di un trattamento più favorevole solo nei riguardi dei vice sovrintendenti che avevano superato le procedure selettive e i concorsi interni e non a quelli divenuti tali per merito straordinario.